La questione del cognome paterno

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  Federico Quagliarini
  30 aprile 2022
  2 minuti, 37 secondi

Con una nota stampa dello scorso 27 Aprile, la Corte Costituzionale con una storica decisione ha sancito l’illegittimità delle norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre. La pubblicazione della sentenza è attesa per le prossime settimane. La questione, tuttavia, non è completamente nuova nella giurisprudenza italiana.

I Precedenti

L’attribuzione del cognome paterno era già stata affrontato dalla CEDU nel caso Cusan e Fazio c. Italia. La Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia in quanto l’automatica attribuzione del cognome paterno era da considerarsi atto discriminatorio ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Quest’ultimo articolo non menziona esplicitamente il cognome materno, ma sancisce il rispetto della vita privata e familiare. Tuttavia il legislatore italiano non aveva dato seguito alla sentenza.

Nel 2016, un'ulteriore decisione della Corte Costituzionale italiana aveva dichiarato l’illegittimità delle disposizioni presenti nell’ordinamento italiano che non consentivano di comune accordo ai genitori di attribuire anche il cognome della madre al momento della nascita del bambino. La Corte tuttavia aveva salvato l’attribuzione del cognome paterno, sollecitando allo stesso tempo il Parlamento a rimodulare la disciplina, ma anche in questo caso non vi era stato un seguito.

La decisione della Corte Costituzionale

Il caso che ha portato alla recente decisione nasce a seguito di un giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Tribunale di Bolzano. La questione riguardava una coppia non sposata che aveva deciso di comune accordo di attribuire alla loro bambina il cognome della madre e non quello del padre. Tuttavia il Codice Civile italiano non contempla questa possibilità, nonostante appunto il correttivo operato nel 2016. All’art. 262 infatti si dice:

"Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre."

La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma poiché lesiva dell’identità del figlio e in contrasto con gli art. 2, 3 (principio di uguaglianza) e 117, I comma, della Costituzione Italiana. In quest’ultimo articolo vengono anche richiamate le Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito. Nella fattispecie si tratta degli art. 8 e 14 della CEDU (lo stesso articolo per cui l’Italia era già stata condannata nel 2014). La decisione riguarda le normative inerenti all’automatica attribuzione del cognome ai figli nati all’interno e fuori del matrimonio nonché quelli adottivi.

Sebbene questa sentenza risulti storica, restano ancora delle questioni aperte rispetto alle quali il Parlamento dovrà esprimersi. La speranza è che vi sia finalmente un seguito legislativo, una decisione del Parlamento per la risoluzione di una questione che rischia di creare un vuoto legislativo, con conseguenze spiacevoli per i cittadini.

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L'Autore

Federico Quagliarini

Classe 1994, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano, Federico Quagliarini è al contempo vice-direttore di Mondo Internazionale POST nonché caporedattore per l'area Società.

Da sempre appassionato di politica e relazioni internazionali, in Mondo Internazionale si occupa principalmente di questioni legali soprattutto inerenti al diritto internazionale.

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Società

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corte costituzionale CEDU Attribuzione del cognome paterno