Codice Etico

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Codice, in armonia con le altre disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Unico, si prefigge di uniformare i comportamenti degli Associati e del personale dipendente all’applicazione dei valori e dei principi espressi nello Statuto dell’Associazione nella sua interezza.

2. Gli ideali dell’Associazione Mondo Internazionale si manifestano in tutto il mondo, non solo negli effetti tangibili del lavoro in diversi contesti, ma anche in maniera da influenzare le mentalità e il cuore delle persone. Mondo Internazionale deve essere percepita come un bene pubblico a cui affidarsi, a disposizione di tutti, in qualsiasi parte del mondo, per prevenire conflitti e facilitare lo scambio interculturale senza divisione alcuna. Tutto ciò viene detto e applicato ispirandosi a valori di inclusività, indipendenza, imparzialità ed universalità. Questi principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all’integrità, al partenariato, alla diversità, alla leadership e all’innovazione che guidano il lavoro di Mondo Internazionale.

3. Gli emblemi di Mondo Internazionale rappresentano la presenza della stessa, di un network ampio e rispettabile, caratterizzato dal lavoro quotidiano di centinaia di persone.

4. Gli Associati e i dipendenti di Mondo Internazionale promuovono, senza interruzione di causa, la dignità delle persone in ogni luogo e agiscono in accordo con i principi e i valori dell’Associazione indicati anche nel presente Codice etico, il quale rappresenta un codice di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazione e operano in essa o per conto di essa.

5. Qualsiasi azione compiuta sotto il nome dell’Associazione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:

a) è questa una azione in accordi con i principi, i valori e con il Codice etico di Mondo Internazionale?

b) è questa un’azione conforme alle politiche, procedure e linee guida interne?

c) è questa un’azione che definisce positivamente, o almeno non negativamente, Mondo Internazionale e colui che la esegue?

d) esiste un’azione alternativa per cui si possa rispondere “sì” per ognuna di queste domande?

6. Il Codice Etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dai destinatari indicati dall’art. 2.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico sono gli Associati, i Presidenti, i componenti dei Comitati Direttivi, i Direttori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e chiunque operi per conto di Mondo Internazionale

2. I Presidenti e i membri dei Comitati Direttivi ad ogni livello sono tenuti nell’espletamento del mandato, ispirandosi ai principi del presente Codice Etico; il Segretario Generale e i Direttori tutti, nell’espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi, ispirandosi ai principi del presente Codice Etico; gli Associati, i dipendenti e i collaboratori e tutti coloro i quali operano per conto di Mondo Internazionali sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice Etico.

3. I rapporti tra Mondo Internazionale ed i propri Associati o dipendenti sono regolati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti propri dell’Associazione, in conformità con le disposizioni di legge.

CAPITOLO 2 - I PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Articolo 3

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

1. I destinatari indicati dall’articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai principi e ai valori di Mondo Internazionale e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente titolo.

Articolo 4

ONESTÀ E CORRETTEZZA

1. L’onestà è il principio di riferimento per tutte le attività di Mondo Internazionale e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.

2. I comportamenti dei destinatari indicati all’articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Articolo 5

LEGALITÀ

1. La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all’articolo 2, è costituita dagli Statuti e dai regolamenti interni di Mondo Internazionale e dalle Associazioni Mondo Internazionale (Nazione), dalla legislazione nazionale vigente.

2. I destinatari di cui all’articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

Articolo 6

IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO

1. I destinatari di cui all’articolo 2:

a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, ovvero, nell’ipotesi di disparità di trattamento (ovvero nel caso di trattamento e protezione offerti dalle normative vigenti ai più vulnerabili, quali bambini e donne, o qualora siano richieste competenze specifiche certificate o idoneità fisiche, come il certificato medico per poter svolgere specifici servizi), che la stessa sia giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;

b. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra le persone basata su nazionalità, genere, etnia, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterio analogo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

Articolo 7

TRASPARENZA E COMPLETA INFORMAZIONE

1. I destinatari di cui all’articolo 2:

a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;

b. si adoperano per assicurare la veridicità, l’accuratezza, la chiarezza e la completezza dell’informazione sia all’esterno che all’interno di Mondo Internazionale, con una comunicazione facile e di corretta comprensione.

Articolo 8

PROPORZIONALITÀ

1. I destinatari di cui all’articolo 2, in osservanza del principio di imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all’obiettivo perseguito.

Articolo 9

ASSENZA DI ABUSO DI POTERE

1. I destinatari di cui all’articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell’interesse pubblico e di Mondo Internazionale.

Articolo 10

CORRETTO UTILIZZO DEI BENI

1. I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gli apparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali di Mondo Internazionale:

a. sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità dalla stessa prefissate;

b. non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi, ferma restando l’applicazione di specifiche disposizioni normative;

c. sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;

d. sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

Articolo 11

PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E LOTTA ALLA CORRUZIONE

1. I destinatari di cui all'articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini di Mondo Internazionale e, in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano situazioni della medesima natura, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.

2. Mondo Internazionale, in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.

3. I componenti dei Comitati Direttivi a tutti i livelli devono operare al massimo delle proprie capacità per assicurare che le loro funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. In caso di conflitto di interesse, il membro del Comitato Direttivo è tenuto ad astenersi dal prender parte a processi decisionali, e detto conflitto è risolto nell’unico interesse di Mondo Internazionale.

CAPITOLO 3 - DIRITTI E DOVERI

Articolo 12

RESPONSABILITÀ DI MONDO INTERNAZIONALE NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI

1. l’Associazione Mondo Internazionale deve:

a. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;

b. incoraggiare lo spirito di volontariato;

c. stimolare in particolare i giovani, tenendo conto che, alla data attuale, la metà della popolazione del globo ha meno di 21 anni;

d.promuovere l’innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun membro;

e. fare in modo che gli appartenenti di Mondo Internazionale si sentano facenti parte di una comunità, garantendo l’integrazione nella vita

dell’Associazione;

f. cercare l’eccellenza nel suo lavoro, assicurando una leadership integra, trasparente e condivisa;

g.insistere sull’importanza della collaborazione con gli altri per l’espletamento dei vari compiti;

h. assicurare l’orientamento dei nuovi Associati e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo

adeguato e professionale i compiti loro assegnati;

i. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali gli Associati possano partecipare condividendone

gli obiettivi;

l. garantire l’integrazione degli appartenenti a Mondo Internazionale nella vita Associativa;

m. garantire agli Associati costante comunicazione e periodico aggiornamento sulle attività e sulle decisioni degli organi rappresentativi;

n. ricercare e inserire gli Associati e i dipendenti indipendentemente dalla etnia, dal sesso, dalla classe sociale, dalla religione, dall’opinione politica e dalla lingua o ogni criterio similare;

o. fornire agli appartenenti a Mondo Internazionale la documentazione necessaria per essere aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti l’Associazione, a livello nazionale ed internazionale;

p.consegnare agli Associati e ai dipendenti il testo del presente Codice.

Articolo 13

DIRITTI DEGLI APPARTENENTI A MONDO INTERNAZIONALE

1. I rapporti tra l’Associazione ed i propri Associati o dipendenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice, e si ispirano ai seguenti elementi chiave:

a. compiti: ciascun Associato ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione;

b. uguaglianza: l’appartenente a Mondo Internazionale ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, etnia, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose;

c. protezione: l’appartenente a Mondo Internazionale ha diritto alla protezione dell’Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali è vittima in ragione della sua funzione. L’Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa dell’Associato o dipendente vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo buon nome e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, l’appartenente a Mondo Internazionale può fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate;

d. libertà d’espressione: la libertà d’espressione è un diritto fondamentale dell’appartenente a Mondo Internazionale. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno e alla crescita dell’Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all’esterno dell’Associazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice. Resta, in ogni caso, garantito il diritto di informazione e di critica dell’esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e di quelli codificati da dottrina e giurisprudenza su principi impliciti desunti dalla Costituzione;

e. diritto alla privacy: il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della privacy di ogni individuo, associato o dipendente, è per legge tutelato. È dovere di tutti gli Associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali appresi nell’esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli Associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all’identità personale e della dignità degli interessati, rientrando queste materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite;

f. uguale trattamento: gli Associati tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell’esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini;

g. buona fede: è garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive. Tale libertà deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dall’Associazione, qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all’interno della stessa.

Articolo 14

RESPONSABILITÀ DEGLI APPARTENENTI NEI CONFRONTI DI MONDO INTERNAZIONALE

1. Gli appartenenti a Mondo Internazionale sono tenuti a:

a. conoscere e osservare il Codice Etico dell’Associazione, lo Statuto e le principali normative che regolano l’ordinamento dell’Associazione e le attività dei suoi Soci;

b. agire secondo i principi e i valori di Mondo Internazionale e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di volontariato di Mondo Internazionale;

c. rispettare le regole concernenti l’uso dell’emblema e impedirne ogni uso improprio;

d. essere consapevoli che, operando per Mondo Internazionale, essi rappresentano Mondo Internazionale e i suoi ideali;

e. non ledere l’immagine pubblica dell’Associazione in nessun modo, ivi

compreso l’utilizzo dei social network e di piattaforme web;

f. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non agisce in maniera ufficiale;

g. espletare la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, l’etnia, l’orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenze filosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;

h. rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;

i. instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari o colleghi, prendendo coscienza dell’importanza dell’interazione;

l. rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;

m. servire le persone nella misura dei mezzi e delle risorse disponibili, dimostrandosi aperti e perseveranti nella propria azione.

Articolo 15

DOVERI DEGLI APPARTENENTI A MONDO INTERNAZIONALE

1. Gli appartenenti a Mondo Internazionale, con specifico riferimento a coloro i quali sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico, sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:

a. lealtà: l’appartenente a Mondo Internazionale è legato all’Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i principi e i valori di Mondo Internazionale e promuove la loro diffusione;

b. imparzialità: nell’esecuzione dei propri doveri, l’appartenente a Mondo Internazionale è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponde ai bisogni legittimi dell’individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, l’etnia, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose;

c. indipendenza: l’azione dell’appartenente a Mondo internazionale è basata sui principi e i valori di Mondo Internazionale e sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali;

d. responsabilità: l’appartenente a Mondo Internazionale, conscio dell’importanza dei propri compiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell’Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto dell’individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone;

e. competenza ed efficacia: l’appartenente a Mondo Internazionale agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall’Associazione con efficacia ed attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;

f. responsabilità delle risorse: l’appartenente a Mondo Internazionale deve utilizzare le risorse disponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale;
g. rispetto dell’Emblema: l’appartenente a Mondo Internazionale agisce nel rispetto delle regole concernenti l’uso dell’emblema e ne impedisce ogni abuso;

h. conflitto d’interesse: l’appartenente a Mondo Internazionale deve evitare il conflitto d’interesse nell’esercizio delle funzioni assegnate e agire nell’interesse superiore di Mondo Internazionale, ponendo tali interessi sopra qualsiasi altro individuo e/o ente, compresi quelli di famigliari o persone vicine. Il conflitto d’interesse nasce da una situazione nella quale l’interesse privato o personale è suscettibile d’influenzare l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni istituzionali. L’interesse privato o personale dell’appartenente a Mondo Internazionale comprende ogni vantaggio in favore di sé stesso o di terzi a lui connessi;

i. interessi economici: l’appartenente a Mondo Internazionale non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, all’infuori di quanto previsto, degli interessi di natura economica o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;

l. regali: una prudenza particolare è raccomandata all’appartenente a Mondo Internazionale allorquando gli siano offerti doni per lo svolgimento della sua attività. Quale regola generale l’interessato scoraggerà la presentazione di qualunque regalo che non sia di valore modesto o consono al contesto in cui ci si trova;

m. pubblicazioni e conferenze: è vietato all’appartenente a Mondo Internazionale, senza apposita autorizzazione, il rilascio di interviste a soggetti terzi, l’organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali di Mondo Internazionale. I Presidenti dei Comitati, ai vari livelli territoriali, sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti con organi di stampa o di comunicazione di qualsivoglia natura, secondo il criterio di competenza determinato dalla dimensione locale, regionale o nazionale dell’argomento o attività oggetto della comunicazione, ovvero della specifica competenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla titolarità dei vari organi rappresentativi di Mondo Internazionale. Nel rispetto dell’applicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed organismi per l’elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l’Associazione. Tutti i documenti prodotti dall’Associazione sono riservati. L’accesso ai documenti è disciplinato a norma di Statuto e di Regolamento. Tale disposizione ha lo scopo di salvaguardare l’omogeneità delle informazioni che riguardano l’Associazione davanti l’opinione pubblica ed i partner istituzionali. L’assegnazione di responsabilità chiare ai Presidenti/Segretari e Direttori, quali rappresentanti dell’Associazione sul territorio, mira a salvaguardare l’immagine, l’unità e l’integrità dell’operato, delle strategie e delle politiche, richiamando i soggetti responsabili dell’associazione rispetto all’esterno. La disposizione non intende limitare in nessun modo gli spazi della normale vita partecipativa e democratica degli Associati, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. Con particolare riferimento ai dipendenti, il Codice va letto in coerenza con i diritti sindacali;

n. riservatezza: la disponibilità e la trasparenza non esentano l’appartenente a Mondo Internazionale dal dovere di discrezione e riservatezza. L’appartenente a Mondo Internazionale non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali venga a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà in alcun modo renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all’accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo e ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze – di denuncia penale. Il dovere di discrezione e riservatezza non è da intendersi in assoluto, ma con riferimento alle funzioni e alle attività svolte in servizio.

o. denunce e segnalazioni: nel quadro delle proprie funzioni l’appartenente a Mondo Internazionale è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che ha constatato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte all’Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. L’interessato ha il dovere di assicurarsi dell’esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni. Tale disposizione intende incoraggiare le informazioni interne nell’ottica della tutela della dignità dell’Associazione, con particolare riferimento al rispetto della disciplina interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi interni agli organi di giustizia ordinaria. La norma non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell’ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, cosi come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall’articolo 24 della Costituzione. L’astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela dell’immagine di Mondo Internazionale.

2. In ogni caso, ed al fine di proteggere l’integrità dell’Associazione, i membri dei Comitati Direttivi a tutti i livelli sono obbligati ad agire unicamente nell’interesse di Mondo Internazionale e, in caso di conflitto di interesse, devono astenersi dal prender parte al momento decisionale della Società Nazionale.

Articolo 16

ETICA DEL LAVORO

1. L'Associazione considera l'etica del lavoro non solo un insieme di regole, ma anche come il modo di interpretare il proprio ruolo professionale nella società.

2. La coerenza morale e il rispetto dei valori della persona all’interno e all’esterno dell’Associazione, così come l'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro, costituiscono un investimento a vantaggio dello sviluppo Associativo e del servizio ai più vulnerabili, nonché alla progettualità di lungo periodo.

3. L'Associazione promuove il rapporto sinergico ed il mutuo rispetto tra Associati e Dipendenti. Similmente, adotta dei criteri per differenziare l'apporto di entrambi, egualmente prezioso ma differente per natura e disciplina. I Comitati, ad ogni livello, hanno cura di rendere noto agli Associati l'elenco di coloro i quali vantano un incarico retribuito e/o percepiscono un compenso, intendendosi in tale categoria tutti coloro i quali sono titolari di un rapporto di lavoro:

a. subordinato, a tempo indeterminato o determinato;

b. con contratto di somministrazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza e simili;

CAPITOLO 4 - NORME DISCIPLINARI

Articolo 17

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. All’Associato di Mondo Internazionale, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, nonché alle violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e del presente Codice Etico, possono essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

a. richiamo verbale;

b. ammonizione scritta;

c. sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi; d. radiazione.

2. Il richiamo verbale è una dichiarazione verbale di biasimo, a fronte di lievi trasgressioni. Non è annotata nel fascicolo personale dell’Associato.

3. Il richiamo verbale rientra nella competenza del Presidente. Di esso, il Presidente fa menzione a verbale della prima adunanza utile del Comitato Direttivo.

4. L’ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo formalizzata per iscritto previa contestazione all’interessato, con invito formale a discolparsi entro venti giorni. Il provvedimento va inserito nel fascicolo personale ed è inflitto nel caso di reiterate lievi trasgressioni e/o nel caso di trasgressioni di più grave entità. L’avvio del procedimento di ammonizione scritta è notificato all’Associato di Mondo Internazionale interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente o di un membro del Comitato Direttivo o del Direttore di un ufficio del Segretariato. In ogni caso, il procedimento non può essere avviato se sono decorsi più di tre mesi da quando si è verificata la conoscenza del fatto.

5. L’ammonizione scritta rientra nella competenza del Comitato Direttivo di Mondo Internazionale.

6. Avverso l’ammonizione scritta è ammesso ricorso al Presidente, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Presidente decide senza possibilità di deroga e con obbligo di motivazione utile entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

7. La sospensione, per un periodo massimo di sei mesi, è inflitta:

a. per gravi negligenze in servizio;

b. per contegno scorretto o denigrazione verso gli Organi di amministrazione, il pubblico, gli altri Associati ed i dipendenti di Mondo Internazionale;

c. per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

d. per violazione del segreto d’ufficio;

e. per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;

f. per l’uso improprio o l’abuso delle cariche statutarie;

g. per uso non autorizzato di automezzi o di altri strumenti e dotazioni diMondo Internazionale.

8. La sospensione non può essere comminata senza adeguata motivazione e senza che l’infrazione sia stata previamente contestata all’Associato con invito formale a discolparsi entro il termine di venti giorni. L’avvio del procedimento di sospensione è notificato all’Associato interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente o di un membro del Comitato Direttivo o del Direttore di un ufficio del Segretariato. In ogni caso, il procedimento non può essere avviato se sono decorsi più di tre mesi da quando si è verificata la conoscenza del fatto.

9. La sospensione è deliberata dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno quattro suoi componenti. Il Comitato decide, dopo aver sentito le parti ed analizzato memorie e documenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Decorso tale termine e senza che l’Organo adito si sia pronunciato, la proposta s’intende respinta.

10. Avverso la sospensione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio, a cui è rimessa l’intera cognizione sulla controversia, decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

11. Il Collegio dei Probiviri decide l’impugnativa allo stato degli atti e senza altra istruttoria, nel termine massimo di novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di annullamento, gli atti sono rinviati al Comitato che aveva adottato il provvedimento per un nuovo esame, conforme alla normativa vigente.

12. La radiazione è comminata:

a. per le fattispecie previste per la sospensione allorché raggiungano un grado di particolare gravità o in caso di reiteramento;

b. per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore e del senso morale;

c. per illecito uso o distrazione di somme di pertinenza dell’associazione;

d. per richiesta o accettazione di compensi per i servizi svolti;

e. per gravi atti di insubordinazione.

13. La radiazione non può essere emessa senza adeguata motivazione e senza che l’infrazione sia stata previamente contestata all’Associato di Mondo Internazionale con invito formale a discolparsi entro il termine di venti giorni. L’avvio del procedimento di radiazione è notificato all’Associato di Mondo Internazionale interessato mediante una comunicazione personale in cui sono indicati l’oggetto del procedimento promosso, l’ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti, la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito. Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo o del Direttore del Comitato. In ogni caso, il procedimento non può essere avviato se sono decorsi più di tre mesi da quando si è verificata la conoscenza del fatto.

14. La radiazione è deliberata dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi membri. Il Comitato decide, dopo aver sentito le parti e analizzato memorie e documenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta di applicazione del provvedimento disciplinare. Decorso tale termine e senza che l’Organo adito si sia pronunciato, la proposta s’intende respinta.

15. Avverso la radiazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio, a cui è rimessa l’intera cognizione sulla controversia, decide insindacabilmente e motivatamente entro novanta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i novanta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto.

16. Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri decide l’impugnativa allo stato degli atti e senza altra istruttoria, nel termine massimo di novanta giorni dal suo ricevimento. In caso di annullamento, gli atti sono rinviati al Comitato che aveva adottato il provvedimento per un nuovo esame, conforme alla normativa vigente.

17. In casi di particolare gravità ed in attesa della definitività del provvedimento disciplinare di radiazione, l’Associato è sospeso dal servizio con provvedimento motivato del Presidente di Mondo Internazionale.

18. Ai sensi del presente Regolamento il provvedimento disciplinare è definitivo nel giorno del rigetto del ricorso o, se il ricorso non è presentato, nel giorno ultimo in cui avrebbe potuto essere presentato.

19. L’Associato di Mondo Internazionale radiato può, con istanza motivata, decorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, chiedere al Presidente la riammissione all’interno di Mondo Internazionale.

Articolo 18

SOSPENSIONE CAUTELARE

1. L’Associato può essere sospeso cautelativamente dal servizio ove sia sottoposto a procedimento penale per reati contro la persona, contro il patrimonio o contro l’amministrazione della giustizia, nonché per delitti di criminalità organizzata o contro la pubblica amministrazione.

2. La sospensione cautelare è deliberata dal Comitato Direttivo previa comunicazione all’interessato di avvio del procedimento, dalla quale si evincano i motivi, anche di urgenza.

3. La sospensione cautelare conserva efficacia per un periodo di tempo non superiore ai cinque anni. Decorso tale termine, l’Associato è riammesso in servizio. L’eventuale procedimento disciplinare rimane sospeso, con salvezza di termini, fino all’esito del procedimento penale.

4. L’Associato che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio. Il Consiglio Direttivo può prolungare il periodo di sospensione fino alla sentenza, anche qualora lo stato di restrizione della libertà sia cessato. 5. Avverso la sospensione cautelare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento. Il Collegio decide insindacabilmente e motivatamente entro trenta giorni, avendo cura di assicurare il contraddittorio fra le parti. Decorsi i trenta giorni, in mancanza di una decisione espressa, il ricorso si intende accolto. 6. Il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza entro il termine di venti giorni, decorrente dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

1. La violazione del presente Codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i destinatari indicati dall’articolo 2 e Mondo Internazionale, il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo, e può determinare il sorgere di responsabilità e l’applicazione delle sanzioni previste da leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilità di Mondo Internazionale, il cui interesse è leso dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

2. L’insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una serie di obblighi che l’appartenente a Mondo Internazionale deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difformi alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l’adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione, secondo le procedure indicate dai relativi regolamenti interni.

Ultimo aggiornamento in data 15 giugno 2021