Accesso all’interruzione volontaria di gravidanza: Stati Uniti, Francia e Italia a confronto

  Focus - Allegati
  03 giugno 2024
  25 minuti, 27 secondi

Autori

Simona Chiesa - Junior Researcher Mondo Internazionale G.E.O. Cultura & Società

Sofia Manaresi - Senior Researcher Mondo Internazionale G.E.O. Cultura & Società

Margherita Gobbo - Senior Researcher Mondo Internazionale G.E.O. Cultura & Società

Matteo Restivo - Senior Researcher Mondo Internazionale G.E.O. Cultura & Società

Abstract

L’accesso all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), rappresenta una delle maggiori conquiste dei movimenti femministi occidentali del ventesimo secolo in materia di libertà riproduttiva, salute e autodeterminazione delle donne sul proprio corpo. Tuttavia, nonostante il fenomeno di depenalizzazione dell’aborto che ha avuto luogo negli ultimi 50 anni, questo tema rimane altamente divisivo nelle società contemporanee. Infatti, se da un lato la legge internazionale riconosce l’IVG come strumento di tutela per la salute psico-fisica delle donne, l’accesso all’aborto è regolato giuridicamente e percepito culturalmente in maniera molto diversificata in varie regioni del mondo. Sulla base di tali premesse, questo paper offre in primo luogo un panorama introduttivo sulla legislazione Internazionale circa l’IVG focalizzandosi successivamente sul diritto all’aborto in tre diverse legislature, quella Statunitense, Francese e Italiana.




Introduzione

In merito alla questione dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), il dibattito odierno si divide e contrappone tra i sostenitori del diritto a nascere del concepito (“pro-life”) e i sostenitori del diritto alla salute della donna e del diritto alla sua autodeterminazione in tema di scelte procreative (“pro-choice”). La questione giuridica si intreccia con le visioni e gli orientamenti politici dei cittadini e dei governi esecutivi. Si mescola con le diverse posizioni che si trovano all’interno della società civile, dalla medicina alla morale e dalla religione all’etica (Boscarolo, 2024; Zuffa, 2023).

L’accesso all’aborto è regolato in modo molto diversificato nel mondo. Accanto agli ordinamenti che prevedono il diritto della donna di decidere, più o meno liberamente, se interrompere la gravidanza entro un certo numero di settimane di gestazione, altri stabiliscono condizioni particolarmente stringenti e spesso impongono procedure mediche e burocratiche che limitano l’autonomia decisionale della donna. In altri casi ancora, l’aborto è proibito del tutto (Poli, 2017).

L’iniziale indifferenza del diritto internazionale rispetto all’interruzione volontaria di gravidanza è stata superata, per la prima volta, con l’inclusione di un riferimento alla pratica nel Programme of action adottato al Cairo nel 1994, nel corso della International Conference on population and development. In tale documento si raccomanda agli Stati di rendere sicuro l’aborto, quando esso è consentito dalla legge, nonché di rendere accessibili i servizi di salute riproduttivi. Sono inclusi, tra questi, il trattamento e la cura delle conseguenze dell’interruzione di gravidanza, in qualunque circostanza essa sia stata praticata (Poli, 2017).

Nella Platform for action elaborata a Pechino nel 1995, poi, i principi stabiliti al Cairo venivano richiamati integralmente e, per la prima volta in un documento internazionale, si invitavano gli Stati a rivedere leggi che prevedono misure punitive nei confronti delle donne che si sono sottoposte ad aborto clandestino (Poli, 2017). Tuttavia, è solo attraverso il Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women, adottato nel 2003, che l’aborto inizia ad essere considerato uno strumento a tutela della salute sessuale e riproduttiva delle donne (Poli, 2017; Flore, 2023).

Un ulteriore documento, seppur non vincolante, ha definito il cambiamento della percezione degli Stati in materia: la Risoluzione n. 1607 del 2008 con cui l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha espresso principalmente preoccupazione per quegli ordinamenti in cui restrizioni ex lege o difficoltà di fatto rendono assai difficile accedere a servizi sicuri ed appropriati per l’igiene e la salute psico-fisica della donna (Poli, 2017). Infine, la Risoluzione insiste sull’inopportunità e l’inutilità dei divieti di aborto, i quali aumentano spesso il ricorso a pratiche clandestine (Poli, 2017)

Nonostante le indicazioni fornite dal Consiglio, alcuni Stati membri dell’UE – negli ultimi anni – si sono distinti per degli approcci alla materia diametralmente opposti. Si veda, da un lato, il caso della sentenza del Tribunale costituzionale polacco del 22 ottobre 2020, pubblicata il 27 gennaio 2021. Dall’altro lato, un paese come la Francia che sancisce il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza nella propria Costituzione, divenendo il primo paese al mondo a conferire status costituzionale alla libertà di scegliere l'aborto.

Una ricerca di tutela più incisiva proviene, invece, dalle pronunce degli organismi afferenti all’ONU istituti ai sensi dei protocolli opzionali relativi al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, sebbene le decisioni di questi organismi non abbiano valore vincolante (Flore, 2023). Ad esempio, nel caso K. L. c. Perù del 2005, il Comitato per i diritti umani ONU si è pronunciato riconoscendo la violazione degli artt. 2, 7, 17 e 2 del Patto – rispettivamente divieto di discriminazione, di tortura, di violazione illegittima della vita privata e diritti del fanciullo – nel divieto di aborto per un caso di feto affetto da anencefalia. O ancora, le successive decisioni adottate nei confronti dell’Irlanda nel 2016 e nel 2017, relative a due vicende nelle quali le gestanti avevano deciso di abortire a seguito della scoperta che il feto fosse affetto da anomalie incompatibili con la vita. In entrambe le constatazioni, il Comitato ha riconosciuto un vero e proprio diritto umano all’aborto terapeutico (Flore, 2023).

Ciononostante, il diritto e le sentenze internazionali risultano spesso deboli nei confronti della giurisdizione nazionale. Negli Stati Uniti, ad esempio, la Corte Suprema ha annullato nel 2022 la storica sentenza Roe v. Wade del 1973, assegnando di fatto ai singoli Stati la possibilità di legiferare nuovamente in materia di aborto. Il risultato, come vedremo, è che in ventisei Stati l’interruzione volontaria di gravidanza sarà fortemente limitata o proibita (Siccardo, 2023), con importanti conseguenze sociali.

Anche in Italia gli appelli delle istituzioni internazionali sembrano rimanere inascoltati. Le giunte regionali, ora a guida dei partiti politici di destra, deliberano e organizzano iniziative affinché i consultori diminuiscano e che i presi anti-abortisti si rafforzino dentro gli ospedali (Alliva, 2024). L’accesso ad una procedura farmacologica sicura per l’interruzione di gravidanza non è garantito in Italia, anche a causa dell’assenza di una mappatura completa di quante e quali strutture offrano tale procedura (Putignano, 2024).


Stati Uniti: pro-life e pro-choice dopo Roe v. Wade

Il 24 giugno 2022, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso una decisione nel caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, annullando Roe v. Wade (1973) e Planned Parenthood v. Casey (1992), smantellando cinquantun anni di precedenti che proteggevano l’accesso costituzionale all’interruzione volontaria di gravidanza in tutti i 50 Stati dell’Unione (Dobbs v. Jackson Women’s Health Org., 2022 - Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 1973).

Il ribaltamento della sentenza, riguardante la richiesta dello stato del Mississippi di riconoscere la propria legge sull’aborto (che lo vieta specificatamente dopo le 15 settimane di gestazione), è stato deciso dal voto favorevole dei sei giudici conservatori, tre dei quali nominati dall’ex presidente Donald Trump. La sentenza, rappresentando una grande vittoria dei Repubblicani per i quali “ha vinto la vita”, assegna nuovamente ai singoli Stati la competenza di decidere come regolamentare la materia sui diritti riproduttivi (Siccardo, 2023).

Da allora, un'ondata di divieti e restrizioni all'aborto sono entrate in vigore nei diversi Stati, in gran parte attraverso l’applicazione delle cosidette “trigger laws”, leggi preparate precedentemente dai governi repubblicani e pensate proprio per entrare in vigore subito dopo la decisione dei giudici (Il Post, 2022). Inoltre, secondo una ricostruzione del New York Times, questa trasformazione nel panorama della legalità negli USA rende di fatto l’accesso all’aborto, alla contraccezione e il supporto dei professionisti estremamente complicato per circa 7 milioni di donne in età riproduttiva (The New York Times, 2024), ponendo il Paese in netto contrasto con la tendenza globale verso una maggiore liberalizzazione.

La decisione, infatti, elimina tutte le protezioni costituzionali federali (a livello nazionale) per l'aborto e annuncia che tutte le leggi e i regolamenti sullo stesso saranno valutati secondo il livello più indulgente di controllo giudiziario, il rational basis. Secondo questo standard, le restrizioni sull'aborto sono presumibilmente valide e verranno confermate fintanto che sono razionalmente correlate a quello che viene definito un "legittimo interesse dello Stato" (Smith, Pelka, Jorawar, Chowdhry, Akpaka, Gray, Thanhauser, Ortiz, 2022).

In questa panoramica, il Center for Reproductive Rights, un’organizzazione globale con sede a New York che si batte per la difesa legale dei diritti riproduttivi, ha elaborato una mappa digitale chiamata “After Roe Fell: Abortion Laws by State”(Center for Reproductive Rights, 2022), che offre una fotografia aggiornata della situazione nei diversi Stati dell’Unione. Essa individua le diverse tipologie di divieti e restrizioni, spiega sinteticamente le leggi in materia di protezione ed accesso e raggruppa gli stati in cinque categorie, considerando se il diritto all’aborto:

1. È ad “accesso esteso”, risulta quindi protetto da statuti o costituzioni statali, oltre alla presenza di leggi e policies che ne tutelano l’accesso. In questa categoria, ad oggi, rientrano: Washington, Oregon, California, Minnesota, Illinois, New York, Vermont, Connecticut, New Jersey e Maryland.

2. È “protetto” dalla legge statale, seppur vi siano alcune limitazioni nell'accesso all'assistenza sanitaria. Troviamo: Montana, Colorado, Nevada, Alaska, Kansas, Ohio, Michigan, Massachusetts, Maine, Rhode Island e Delaware.

3. È “non protetto” dalla legge statale o regionale, anche se ancora accessibile. Ne fanno parte: New Hampshire, Virginia, Puerto Rico e New Mexico.

4. È invece “ostile” negli stati in cui manca una qualsiasi forma di protezione legale per l’aborto e dove spesso viene manifestato il desiderio di proibirne completamente l'accesso. Sono ostili: Arizona, Utah, Wyoming, Iowa, Wisconsin, Pennsylvania, inoltre Nebraska e North Carolina permettono l’aborto solo fino alla dodicesima settimana di gravidanza; South Carolina, Georgia e Florida, lo permettono invece solo fino alla sesta settimana, equivalenti a solo due settimane di ritardo nel ciclo.

5. È infine totalmente negato l’accesso e considerato “illegale” negli stati in cui l’aborto è vietato penalmente dal momento del concepimento, con eccezioni estremamente limitate. Rientrano stati come l’Idaho, North Dakota, South Dakota, Texas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana e West Virginia.

È stato dimostrato che l'impatto di questa sentenza colpisce ancora più duramente le donne che già affrontano ostacoli discriminatori nell’accesso all’assistenza sanitaria. Parliamo in particolare di donne nere, indigene e di colore, con disabilità, provenienti da aree rurali, le giovani, le donne immigrate senza documenti e tutte coloro che hanno difficoltà economiche. Con l'entrata in vigore dei divieti statali e la chiusura delle cliniche, in molti casi le donne che cercano di abortire negli Stati Uniti devono ora viaggiare attraverso più confini statali per raggiungerne una disponibile, il che aggrava ulteriormente le difficoltà sopra citate (Center for Reproductive Rights, 2022).

Inoltre, un aspetto spesso poco menzionato riguarda il fatto che i divieti e le restrizioni sull'aborto influiscono gravemente sulla capacità delle persone di accedere all'intera gamma di cure riproduttive, tra cui le cure per la fertilità, la gestione degli aborti spontanei e le cure necessarie per le complicazioni durante l’intera gravidanza. Le nuove leggi restrittive seminano confusione, oltre alla paura, spingendo i professionisti medici e socio-sanitari a ritardare o rifiutare i trattamenti necessari e appropriati a seconda del caso, mettendo le pazienti in grave rischio e pericolo (Smith, Pelka, Jorawar, Chowdhry, Akpaka, Gray, Thanhauser, Ortiz, 2022).

In seguito a Dobbs v. Jackson, anche Michelle Bachelet, ex Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, in carica per quattro anni fino ad agosto 2022, si è espressa rispetto alla situazione statunitense, confermendo la necessità di maggiori protezioni per i diritti umani sull'aborto riconoscendo l'impatto negativo della decisione sui diritti fondamentali di milioni di persone negli Stati Uniti (Bachelet, 2022).


Il caso francese e la costituzionalizzazione del diritto all'aborto

Il 4 marzo 2024, la Francia ha sancito il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza nella propria Costituzione, divenendo il primo paese al mondo a conferire status costituzionale alla libertà di scegliere l'aborto.

In Francia, la legalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza risale al 1975, con l'adozione della Loi n° 75-17 del 17 gennaio 1975, nota anche come Loi Veil. Questa legge depenalizzò per la prima volta il reato di aborto previsto dal Codice penale dell'epoca. Per rispondere alle necessità di accogliere le istanze femministe, garantire l'ordine sociale e la sicurezza sanitaria, e assecondare le richieste dei partiti più conservatori, fu elaborata e approvata una legge di compromesso. L'interruzione volontaria della gravidanza veniva, infatti, legittimata a condizione che fosse inquadrata all'interno dell'ambito medico e restasse un atto di natura eccezionale, non un metodo contraccettivo. La legge sospendeva l'applicazione delle norme penali rilevanti solo nei casi in cui l'aborto fosse stato eseguito nel rispetto di specifiche condizioni. Inoltre, la Loi Veil attribuiva ai medici un “droit de réserve”, cioè una clausola di coscienza che permetteva al personale sanitario di rifiutarsi legittimamente di eseguire pratiche abortive (F. Paruzzo, 2024).

La depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in Francia ha subito una serie di modifiche legislative e regolamentari nel corso del tempo. Un intervento significativo si ebbe nel 1982 con la loi Roudy, che introdusse la rimborsabilità delle spese mediche sostenute per l'aborto. Tuttavia, le riforme più rilevanti furono apportate nel 2001 con la loi n° 2001-588 del 4 luglio 2001. Questa legge introdusse importanti novità nel quadro normativo dell'IVG, mitigando alcuni degli aspetti più restrittivi previsti dalla loi Veil. In primo luogo, la legge del 2001 estese il termine per l'aborto da dieci a dodici settimane di gestazione. Inoltre, rese facoltativo il colloquio psico-sociale preliminare al rilascio del consenso per l'IVG. La legge stabilì anche che l'accesso all'aborto dovesse essere garantito in modo gratuito e anonimo, inclusi i casi delle donne straniere. Per le minori, venne introdotta una deroga alla regola del consenso dei genitori o tutori, qualora questo fosse considerato controproducente. Infine, la loi n° 2001-588 permise che l'aborto potesse essere eseguito anche in studi medici e cliniche convenzionate, oltre che nelle strutture ospedaliere (BioLaw Journal, 2023). Nello stesso anno il Conseil constitutionnel nel 2001, dichiarò la legge Veil conforme alla Costituzione e riconobbe che la legge garantiva non solo la libertà di scelta delle donne, ma anche la loro salute fisica e psichica, considerati diritti inviolabili (Cons. const. 27 giugno 2001, n° 2001-446 DC, D. 2001. 2533).

Gli interventi normativi successivi hanno profondamente modificato l'approccio iniziale della loi Veil in materia di aborto, evolvendo dal modello normativo paternalistico originario verso una regolamentazione che facilita e amplia l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

Il dibattito sull’aborto è stato, successivamente, riacceso a livello mondiale dalla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 24 giugno 2022, che ha annullato la storica sentenza del 1973 Roe v. Wade. Questo evento ha avuto un impatto profondo non solo nel contesto giuridico, politico e sociale statunitense, ma anche su scala internazionale, mettendo in luce la fragilità del diritto all'aborto all'interno del costituzionalismo contemporaneo. Di conseguenza, numerosi ordinamenti giuridici hanno rinnovato l'attenzione sulla necessità di garantire una protezione adeguata a un diritto che non solo consente alle donne di autodeterminarsi dal punto di vista riproduttivo, ma assicura anche una partecipazione piena e uguale delle donne alla vita politica, economica e sociale dello Stato (BioLaw Journal, 2023).

In Francia, il 12 dicembre 2023 è stato depositato un progetto di legge costituzionale relativo alla libertà di ricorrere all’IVG (F. Cerquozzi, 2024). Questo evento ha segnato l'inizio del processo di revisione costituzionale previsto dall’art. 89 della Costituzione francese, il quale richiede, innanzitutto, l'accordo del Presidente della Repubblica e del Governo, seguito dall'approvazione del testo di revisione costituzionale da parte di entrambe le camere. La revisione costituzionale di cui si discute è stata dapprima approvata dall'Assemblée Nationale e successivamente dal Senato. La legge costituzionale consiste in un solo articolo, che ha lo scopo di aggiungere un nuovo comma all'art. 34 della Costituzione, che definisce l'ambito delle leggi. Il testo del nuovo diciottesimo comma dell'art. 34 cita: «La legge determina le condizioni in cui viene esercitata la libertà, garantita alla donna, di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza» (G. Delledonne, 2024).

In conclusione, l'analisi delle vicende francesi e statunitensi in merito al diritto all'interruzione volontaria di gravidanza solleva importanti questioni sul confine tra diritti costituzionali e sub-costituzionali e sull'influenza delle Corti supreme nel sottrarre tali diritti alla legislazione ordinaria e al dibattito parlamentare. Il rapporto tra il potere legislativo e quello delle Corti supreme, dimostra come le Corti abbiano aggiornato le Costituzioni per riflettere l'evoluzione sociale. Elevare una norma a rango costituzionale protegge il diritto dalle maggioranze contingenti, rendendo più difficile la sua abrogazione e necessitando di compromessi con le minoranze per qualsiasi revisione. Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza rappresenta una conquista storica legata all'emancipazione della donna nelle società occidentali. La Francia, pioniera in questo ambito, ha riconosciuto questo diritto a livello costituzionale, proponendo una strategia che altri paesi europei potrebbero seguire. La recente risoluzione del Parlamento europeo, che invita a inserire il diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sottolinea la necessità di garantire questo diritto per tutelare la salute delle donne e prevenire gli aborti non sicuri (F. Cerquozzi, 2024).


IVG in Italia: la postura della Legge 194 e l’accesso degli anti-abortisti nei Consultori

La questione dell’accesso all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) in Italia è da sempre un tema che suscita forti dibattiti e scontri ideologici. Complice la significativa influenza della Chiesa e una cultura di stampo paternalistico, il diritto all’aborto rimane tutt’ora ostacolato da barriere di natura culturale, politica e legislativa.

La regolamentazione dell’IVG in Italia fu introdotta nel 1978 con la storica Legge 194, risultato di anni di dibattiti parlamentari e della mobilitazione dei movimenti femministi (Associazione Luca Coscioni, 2024). Durante quel periodo, forze politiche e sociali, in particolare la Democrazia Cristiana e la Chiesa cattolica, si opposero fermamente all'approvazione della legge (Scirè, 2008). Anche molti intellettuali parteciparono al dibattito etico sull’aborto, tra cui Pier Paolo Pasolini, la cui controversa posizione sulla "legalizzazione dell'omicidio" discussa in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera (1975) suscitò scandalo nella società italiana dell’epoca. In questo clima di accesa contrapposizione ideologica, la Legge 194 rappresentò un tentativo di compromesso tra i vari interessi, inclusi quelli dei movimenti femministi, i cui obiettivi vennero parzialmente ridimensionati (Siviero, 2022). Infatt, diversamente da altre tradizioni giuridiche, la normativa italiana non considera l’aborto una questione di libertà individuale, ma lo definisce come una misura sanitaria volta a tutelare la salute della donna (Botti, citata in Camilli, 2024). Questa impostazione emerge chiaramente già dal titolo della legge, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza", che non sancisce esplicitamente il diritto all’aborto (Siviero, 2024). Al contrario, la 194/78 prima protegge la maternità e poi, in secondo luogo, stabilisce le circostanze in cui l’aborto non viene considerato reato (Lalli, citata in Siviero, 2022). Sulla base di ciò, i limiti della Legge 194 non sembrano derivare solo dalla sua mancata applicazione, ma anche dalla sua stessa formulazione (Siviero, 2022). Simili riflessioni assumono particolare rilevanza alla luce del recente emendamento, parte del disegno del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del governo Meloni, che ha riportato il tema dell’aborto in Italia al centro del dibattito pubblico.

Il 18 aprile 2024, la Camera dei Deputati ha votato un emendamento proposto da Fratelli d’Italia, consentendo alle associazioni antiabortiste, note anche come pro-vita, di operare nei consultori familiari (Peretti, 2024). Questo emendamento specifica che le regioni avranno la facoltà di coinvolgere nel sistema dei consultori familiari "organizzazioni del terzo settore con comprovata esperienza nel supporto alla maternità" (Decreto PNRR, 2024, p.69). Secondo il partito di Meloni, questo provvedimento ha lo scopo di informare le donne sulle misure di welfare e sostegno alla maternità disponibili, per evitare che l’aborto venga scelto per motivi di natura economica o sociale (Roberts, 2024). Tuttavia, l'opposizione politica e i movimenti femministi interpretano la legislazione come un duro attacco politico ai diritti delle donne e come l’ennesimo tentativo di ostacolare la libertà di abortire, sostenendo fermamente l'autonomia dei consultori familiari (Roberts, 2024).

I consultori familiari in Italia hanno avuto origine alla fine degli anni Sessanta, quando collettivi femministi e centri di medicina femminile autogestiti hanno cominciato ad affrontare le interruzioni di gravidanza clandestine (Balestracci et al., 2019; Siviero, 2024). Questi spazi, ufficialmente istituzionalizzati nel 1975 con la Legge 405, sono stati concepiti come strutture socio-sanitarie pubbliche per promuovere il benessere, l'autodeterminazione e la libera scelta sulla maternità. Per questo motivo, l'inclusione di gruppi antiabortisti nei consultori viene vista dalle attiviste pro-scelte come un tradimento dei principi fondamentali che hanno guidato la conquista di tali spazi, frutto di anni di lotta femminista. In questo contesto, molte organizzazioni per i diritti delle donne si sono mobilitate collettivamente con proteste nell'ultimo mese per denunciare l'inaccettabilità di influenze esterne, specie di natura religiosa, all'interno dei consultori (Camilli, 2024). Secondo Agatone, presidente dell'associazione pro-scelta Laiga 194 (Libera Associazione Italiana Ginecologi non Obiettori), i pro-vita non dovrebbero essere coinvolti nei consultori poiché mancano delle competenze specifiche sulla salute delle donna per affrontare con adeguatezza un argomento così delicato e complesso come l’IVG (Barbati, 2024).

Considerando queste osservazioni, benché l'emendamento di Fratelli d’Italia possa sembrare, in linea di principio, contrastare una legislazione che ha depenalizzato l’aborto, è interessante notare come non solo non sia in contraddizione, ma che addirittura applichi due suoi articoli. Gli Articoli 2, 3 e 5 della Legge 194/78 riguardanti il ruolo dei consultori, infatti stabiliscono che questi debbano contribuire a risolvere le motivazioni che portano una donna a considerare l'aborto e che possono collaborare con associazioni di volontariato a questo scopo. Tali motivazioni elaborate nell’Articolo 4, includono "circostanze economiche, sociali, familiari o di salute", escludendo decisioni di natura strettamente personale basate sulla volontà della donna di non avere figli (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Legge n. 194). Senza dubbio, la postura della Legge 194 riporta in auge il binomio donna e madre, che, alla luce del decreto PNRR, sembra ancora radicato nella mentalità della destra italiana. Questo rappresenta un ulteriore ostacolo per le donne Italiane, il cui accesso all'aborto è già fortemente limitato dall'elevato numero di medici obiettori di coscienza.

L'obiezione di coscienza, sancita dall'Articolo 9 della 194/78, che è una delle evidenze più tangibili del compromesso su cui la legislazione è stata plasmata, continua a costituire una sfida per molte donne che cercano di accedere all'IVG. Secondo tale articolo, il personale sanitario ha il diritto di rifiutarsi di eseguire l'intervento di interruzione di gravidanza per motivi etico-morali. In Italia, 72 ospedali presentano una percentuale di obiettori di coscienza compresa tra l'80% e il 100%, con picchi che sfiorano il 100% in alcune regioni come il Molise, dove non vi sono medici disponibili ad eseguire aborti (Associazione Luca Coscioni, 2022). Secondo la Relazione del Ministero della Salute, su 562 strutture ospedaliere autorizzate ad effettuare l'aborto, solo il 59,6% (335) riesce ad eseguire l'IVG a causa del fenomeno dell'obiezione (Ministero della Salute, 2023). Questa situazione è stata oggetto di critiche da parte di vari organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa e diversi organi delle Nazioni Unite, come il CEDAW (Comitato per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne) (Caruso, 2020). Inoltre, nell'Aprile 2016, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa ha stabilito che la disposizione dell'Articolo 9 viola i diritti alla protezione della salute e alla non discriminazione sanciti dalla Carta Sociale Europea (Consiglio d'Europa, 2016).

Per concludere, in Italia, a differenza di altre nazioni europee come la Francia, la questione dell'aborto rimane un terreno di scontro tra i diritti delle donne e le influenze ideologiche di stampo paternalista, spesso perpetuate e rafforzate dalla Legge 194/78 stessa. L’approvazione del recente emendamento in merito ai gruppi pro-vita costituisce un ulteriore ostacolo all'accesso all'IVG, già difficile a causa delle disposizioni dell'Articolo 9. In questo contesto, la difesa della libertà di abortire rimane fondamentale nella lotta per i diritti delle donne e la loro autonomia. Si pone quindi il quesito in merito alla necessità di rivedere la Legge 194, adottando una prospettiva femminista che consideri l'IVG come una scelta consapevole della persona sul proprio corpo, anziché come una soluzione all'impossibilità di diventare madre.

L’utilizzo del termine “persona” in questo contesto assume una valenza specifica, la quale sottostà all’idea che una modernizzazione della Legge 194 implicherebbe anche un superamento dell’idea che una legge sull’IVG riguardi esclusivamente donne cisgender.


Conclusioni

Quasi il 90% dei Paesi nel mondo consente l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, almeno nei casi in cui la vita della donna sia in pericolo. Un esiguo numero di ventiquattro paesi, per giunta abitati nel loro insieme dal 5% delle donne in età riproduttiva, principalmente dell’America centro meridionale e dell’Africa, lo vietano in qualsiasi caso (Farina, 2022).

Nonostante ciò, come già delineato in precedenza, questa statistica non riesce a rappresentare a fondo le gravi lacune e gli ostacoli esistenti in un percorso abortivo. Non sono tanto le leggi, quanto le pratiche - dalle restrizioni imposte alle donne che vogliono abortire fino all’obiezione di coscienza che ginecologi e anestesisti possono avanzare - a rendere l’attuazione difficile e non sempre garantita. Oltre al fatto che occasionalmente, come nel caso recente della Polonia, emergono spinte regressive che mettono a repentaglio diritti già esistenti ma non per questo consolidati (Openpolis, 2023).

Risulta emblematico come in molti paesi dell’Unione Europea e negli Stati Uniti di America, i quali vantano alcune delle norme più rigorose al mondo in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, le donne e i membri della comunità LGBTIQ+ si trovino ancora ad affrontare ostacoli nel godere dell'autonomia del loro corpo. Tali ostacoli possono essere di natura giuridica, politica, finanziaria, culturale o informativa. Ad ogni modo, sono ostacoli che limitano l’accesso alla salute sessuale e riproduttiva, che generano discriminazione e violenza di genere, compromettendo la democrazia e tutti i valori e i diritti fondamentali sanciti dai trattati internazionali.

E’ auspicabile una forte inversione di tendenza e, dunque, che gli Stati limitino o eliminino le tutele esistenti per la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e la parità di genere, nonché ogni forma di minaccia, intimidazione e vessazione nei confronti dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile che si adoperano per far progredire tali diritti. Sarebbe fondamentale depenalizzare completamente l'aborto sulla scorta delle linee guida 2022 dell'OMS e a rimuovere e combattere gli ostacoli che si frappongono a un aborto sicuro e legale, e all'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti.



Fonti:

Alliva, S. (Marzo 2024). Limitare il diritto all'aborto Regione dopo Regione: ecco la strategia della Destra contro la 194. L’Espresso. Disponibile da: https://lespresso.it/c/inchieste/2024/3/14/limitare-il-diritto-allaborto-regione-dopo-regione-ecco-la-strategia-della-destra-contro-la-194/50225 (2-C).

Associazione Luca Coscioni. (2024). Aborto in Italia: La storia. https://www.associazionelucacoscioni.it/aborto-in-italia(2-B).

Associazione Luca Coscioni. (2022). Mai Dati.
https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/aborto-e-contraccezione/legge-194-mai-dati (2-B).

Balestracci, F., Papa, C. (2019). L’Italia degli anni Settanta: Narrazioni e Interpretazioni a confronto. Rubettino Editore (2-B).

Camera dei Deputati (2024). Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Retrieved from:https://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato1713169536.pdf (2-B).

Camilli, A. (2024, 3 Maggio). I pro-vita vogliono entrare anche nei centri antiviolenza. Internazionale.https://www.internazionale.it/reportage/annalisa-camilli/2024/05/03/amp/pro-vita-consultori-centri-antiviolenza (1-B).

Caruso, E. (2020). The ambivalence of law: some observations on the denial of access to abortion services in Italy. Feminist Review. 124 (183–191). https://doi.org/10.1177/0141778919894965 (2-B).

Casonato, C. (Marzo 2023). Special Issue || Gli Abortion Rights e il costituzionalismo contemporaneo. BioLaw Journal - Università di Trento. https://doi.org/10.15168/2284-4503-2576 (1-A).

Center for Reproductive Rights (2022). U.S. Abortion Laws in Global Context. Disponibile da:https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2022/09/US-Abortion-Laws-In-Global-Context-Sept-2022.pdf (1-B).

Cerquozzi, F. (2024, 02 Aprile). Il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza: un diritto da salvaguardare dalla disponibilità della maggioranza contingente? inIUSItinere. https://www.iusinitinere.it/il-diritto-allinterruzione-volontaria-di-gravidanza-un-diritto-da-salvaguardare-dalla-disponibilita-della-maggioranza-contingente-49420 (1-B).

Comitato Europeo dei Diritti Sociali. (2015, 12 Ottobre). Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italia, n.91/2013. https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/processed-complaints/-/asset_publisher/5GEFkJmH2bYG/content/no-91-2013-confederazione-generale-italiana-del-lavoro-cgil-v-italy (1-A).

Delledonne, G. (2024, 06 Marzo). Approvato in via definitiva il progetto di legge costituzionale sull’aborto. Corte costituzionale, Servizio Studi: Area di Diritto Comparato. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Francia_Approvato%20in%20via%20definitiva%20il%20progetto%20di%20legge%20costituzionale%20sull_aborto.pdf(1-A).

Dobbs v. Jackson Women’s Health Org., No. 19-1392, 2022 WL 2276808 (U.S. June 24, 2022). Supreme Court of the United States. Disponibile da: https://www.supremecourt.gov/opinions/21pdf/19-1392_6j37.pdf (1-A).

Farina, M. (Luglio 2022). Aborti nel mondo. Neodemos. Disponibile da: https://www.neodemos.info/2022/07/29/aborti-nel-mondo/ (2-B).

Flore, S. (Marzo 2023). Sulla possibilità di tutelare l’aborto attraverso il diritto dell’Unione europea: riflessioni a partire dal caso polacco. BioLaw Journal - Università di Trento. https://doi.org/10.15168/2284-4503-2576 (1-A).

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (n.d). Legge 22 maggio 1978, n. 194. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1978/05/22/078U0194/sg. (1-A).

Il Post (25/06/2022). Disponibile da: https://www.ilpost.it/2022/06/25/stati-uniti-aborto-cosa-succede-adesso/ (1-B).

Michelle Bachelet (24/06/2022). Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on US Supreme Court Ruling on Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Disponibile da: https://www.ohchr.org/en/statements/2022/06/bachelet-us-ruling-dobbs-v-jackson-womens-health-organization (1-A).

Ministro della Salute (2023). Relazione sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78) - dati 2021.https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3380 (1-A).

Ministero della Salute. (2024). Interruzione Volontaria di Gravidanza.https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4476&area=Salute%20donna&menu=societa (1-A).

Openpolis (Luglio 2023). Il diritto all’aborto è ancora ostacolato in Europa. Disponibile da: https://www.openpolis.it/il-diritto-allaborto-e-ancora-ostacolato-in-europa/ (2-B).

Paruzzo, F. (2024, 08 Aprile). Francia. Il diritto all'aborto è in Costituzione. Questione Giustizia. https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3821/qgabortoin-costituzione-paruzzorev.pdf (1-B).

Pasolini, P, P (1975, 19 Gennaio). Sono contro l'aborto. Il Corriere della Sera. Text retrieved and republished in:https://www.cittapasolini.com/post/contro-l-aborto-pasolini (2-B).

Peretti, A. (2024, April 25). Italy’s new law giving pro-lifers access to abortion clinics stirs debate.Euractiv.https://www.euractiv.com/section/politics/news/italys-new-law-giving-pro-lifers-access-to-abortion-clinics-stirs-debate/(2-B).

Perselli, G. (2024, 14 Marzo). Costituzionalizzazione dell’aborto: la nuova frontiera dei diritti in Francia. IUS, il portale delle materie giuridiche. https://ius-giuffrefl-it.bibliopass.unito.it/dettaglio/10861672/costituzionalizzazione-dellaborto-la-nuova-frontiera-dei-diritti-in-francia (1-B).

Poli, L. (2017). Aborto e diritti umani fondamentali: Corte europea dei diritti umani e ”treaty bodies” a confronto. Diritti Umani e Diritto Internazionale. Fascicolo 1/2017, gennaio-aprile. Il Mulino. Disponibile da: https://www.rivisteweb.it/doi/10.12829/86210 (1-A).

Putignano, C. (Maggio 2024). La legge 194 sull’aborto compie 46 anni. Ma c’è ben poco da festeggiare, L’Espresso. Disponibile da: https://lespresso.it/c/attualita/2024/5/22/la-legge-194-sullaborto-compie-46-anni-ma-ce-ben-poco-da-festeggiare/51055 (2-C).

Roberts, H. (2024). Italy moves to allow anti-abortion activists inside clinics. Politico.https://www.politico.eu/article/italy-giorgia-meloni-moves-allow-anti-abortion-activists-inside-clinics/ (1-B).

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). U.S. Supreme Court. Disponibile da: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/#:~:text=Wade%2C%20410%20U.S.%20113%20(1973)&text=A%20person%20may%20choose%20to,and%2028%20weeks%20after%20conception(1-A).

Scirè, G., 2008. L’aborto in Italia. Storia di Una Legge. Bruno Mondadori (1-A).

Smith, E. Pelka, A. Jorawar, S. Chowdhry, N. Akpaka, N. Gray, A. Thanhauser, L. Ortiz, J. “After Roe Fell: Abortion Laws by State” (2022). Report del Center for Reproductive Rights. Disponibile da: https://reproductiverights.org/wp-content/uploads/2021/12/USP-2019-WIRF-Report-Web_updated.pdf (1-A).

Smith, E. Pelka, A. Jorawar, S. Chowdhry, N. Akpaka, N. Gray, A. Thanhauser, L. Ortiz, J. (2022). “After Roe Fell: Abortion Laws by State” Mappa digitale del Center for Reproductive Rights. Disponibile da: https://reproductiverights.org/maps/abortion-laws-by-state/ (1-A).

Siccardo, A. (2023). L’accesso all’aborto negli Stati Uniti a un anno di distanza dalla fine della “Roe v. Wade”. Altreconomia. Disponibile da: https://altreconomia.it/laccesso-allaborto-negli-stati-uniti-a-un-anno-di-distanza-dalla-fine-della-roe-v-wade/ (1-B).

Siviero, G. (2024, 23 Aprile). Difendiamo l’aborto non la legge. Lucy sulla Cultura.https://lucysullacultura.com/difendiamo-laborto-non-la-legge/#:~:text=Le%20lotte%20delle%20donne%2C%20ogni,associazioni%20pro%20vita%20nei%20consultori (2-B).

Siviero, G. (2022, 2 Luglio). I limiti della legge 194 sull’aborto. Il Post. https://www.ilpost.it/2022/07/02/limiti-legge-194-aborto/ (2-B).

The New York Times (1/05/2024). Tracking Abortion Bans Across the Country. Disponibile da: https://www.nytimes.com/interactive/2024/us/abortion-laws-roe-v-wade.html (1-B).

Zuffa, G. (Marzo 2023). Per un’etica della differenza femminile. BioLaw Journal - Università di Trento.https://doi.org/10.15168/2284-4503-2576 (1-A).

Condividi il post