L’Istruzione in Italia nel 2050: immaginando un apprendimento continuo, diffuso ed inclusivo

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  31 maggio 2024
  13 minuti, 33 secondi

L’Istruzione in Italia nel 2050: immaginando un apprendimento continuo, diffuso ed inclusivo

Chiara Michieli, Junior Policy Analyst

Fabio Naca, Senior Policy Analyst


INDICE

Abstract

Il diritto all’educazione nell’ordinamento giuridico italiano e internazionale

Lifelong learning: Concetto e collocamento

Lifelong learning o lifelong education?

Conclusioni


Abstract

Il sistema educativo in Italia è caratterizzato da un alto grado di rigidità, che predilige l’istruzione formale, istituzionalizzata e chiaramente definita in termini temporali a forme di apprendimento più fluide e diffuse. Nel quadro dei cambiamenti radicali che la società Italiana sta affrontando (invecchiamento della popolazione, trasformazioni del mercato del lavoro, transizione digitale per citarne alcuni) si rinnova la necessità di ripensare il paradigma educativo tradizionale a favore di alternative - non necessariamente innovative - che siano capaci di adattarsi meglio alle esigenze della popolazione e all’Italia dei prossimi decenni. Una possibilità è il lifelong learning - in italiano, apprendimento permanente.

Questo policy paper si sviluppa come segue: dopo un inquadramento del diritto all’educazione all'interno dell’ordinamento giuridico italiano, un breve sguardo alla normativa Europea e al Diritto Internazionale, si procede ad analizzare il concetto di lifelong learning, valutando criticamente l’approccio in materia adottato a livello comunitario e nazionale.


Il diritto all’educazione nell’ordinamento giuridico italiano e internazionale

All’interno della Costituzione Italiana, il diritto all’educazione si configura come un principio che prende forma e vigore attraverso diverse declinazioni. Seppure non direttamente citato, già all’interno dei princìpi fondamentali - più nello specifico, all’articolo 9 - si parla del ruolo della Repubblica nel “promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica”. Questo potere nelle mani dello Stato è quindi meglio specificato all’articolo 33, che stabilisce essere la Repubblica stessa a dettare “le norme generali dell’istruzione”, pur mantenendo salda la libertà di arti e scienze e del loro insegnamento. Infine, l’articolo 34 specifica che il sistema scolastico deve essere un luogo di inclusione e non discriminazione, specialmente all’interno del primo enunciato, tanto breve quanto pieno di significato: “La scuola è aperta a tutti” (Costituzione Italiana, artt. 9, 33 e 34).

Il ruolo del relatore del PCI Concetto Marchesi fu encomiabile nel sottolineare l’importanza dell’impianto educativo e dei suoi princìpi nel gettare le fondamenta dell’ordinamento sociale italiano post-fascista. Come visibile all’interno dei lavori preparatori all’articolo 33, il relatore Marchesi affermò: “La scuola è il massimo, e dirò, l’unico organismo che garantisca l’unità nazionale”. Sempre all’interno dei lavori preparatori si legge infatti come lo Stato sia titolare di un vero e proprio dovere etico-politico nel garantire l’istruzione, libera e aperta a tutti - universalità che la legge costituzionale trasforma quindi in un diritto (La Costituzione Italiana illustrata con i lavoratori preparatori, 1949: 72-75). In questo senso, l’articolo 34 specifica meglio ancora le intenzioni della Repubblica nel delineare le condizioni esistenziali dell’apparato educativo, tarato intorno a una stella polare come intesa dall’Assemblea Costituente intera: il principio per cui “la scuola è aperta a tutti, in tutti i gradi dell’istruzione” (Costituzione Italiana, art. 34).

Elemento fondante dell’intero apparato educativo in Italia è quindi l’agency dello Stato, in capo al quale sussistono obblighi negativi e positivi, rispettivamente dediti alla tutela e alla promozione dell’istruzione. Bisognosa della tutela da parte della Repubblica è la libertà di insegnamento, compito equamente diviso tra le famiglie e lo Stato. Le prime sono infatti soggetti intestatari dell’impartizione di conoscenze e regole di vita alla rispettiva prole, liberamente e secondo le proprie convinzioni filosofico-religiose. A difendere questo “privilegio originario” - come dichiarato nei lavori preparatori all’articolo 33 della Costituzione - è in primo luogo lo Stato, che a tal fine non solo “detta le norme generali dell’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi” - promuovendo di fatto la possibilità per le famiglie di identificarsi in un apparato pubblico e laico, in linea con i valori repubblicani -, bensì si fa anche garante del diritto in capo ad enti e privati “di istituire scuole e istituti di educazione [...] [, ai quali assicura] piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali” (La Costituzione Italiana illustrata con i lavoratori preparatori, 1949: 72-75; Costituzione Italiana, artt. 9-33).

A riconoscere la precipuità statale in merito alle suddette responsabilità è anche il Diritto Internazionale, pur seguendo prospettive di multiforme configurazione. Secondo l’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, l’accesso all’educazione non acquisisce importanza solo in base a un diritto se ipso - come nel caso della Costituzione -, poiché possiede un valore finalizzato al e concretizzantesi nel tentativo di perseguire “il pieno sviluppo della personalità umana e il rafforzamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, obiettivi da raggiungere tramite la promozione di “armonia, tolleranza e amicizia tra nazioni, gruppi etnici e religiosi”.

Pur essendo gli Stati considerati attori principali del diritto internazionale, non vi è menzione diretta in merito alla loro agency - che risulta tuttavia evidente anche all’interno dell’articolo 26, specialmente considerando la postilla esplicitamente rivolta al ruolo primigenio dei genitori di “scegliere il tipo di educazione da offrirsi alla propria prole” (Universal Declaration of Human Rights, article 26).

Volgendo invece l’attenzione a quanto accade nell’Unione Europea, il diritto all’istruzione è incastonato all’interno della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE - promulgata nel 2000 -, che al suo articolo 14 introduce il concetto di lifelong learning, sentenziando che “ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua” (Unione Europea, 2000). Su questo fondamento è andata gradualmente instaurandosi la volontà comunitaria di garantire la corretta ricezione del diritto a un’educazione continua - principio emerso anche nella formulazione del “Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” (lett. European Pillar of Social Rights). All’interno di questo piano d’azione - fondato sull’attuazione di programmi ad hoc per 20 princìpi a diverso contenuto e proclamato congiuntamente da Commissione, Parlamento e Consiglio - sono previsti nel primo capitolo la tutela e la promozione dell’educazione e della formazione professionale su un fronte temporale potenzialmente infinito (Unione Europea, 2017).

Lifelong learning: concetto e collocamento

Per lifelong learning (in italiano, apprendimento permanente) si intende “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale” (l. 92/2012, art.4 c.51). Il legislatore italiano trasla il concetto dalla normativa Europea, che specifica come l’apprendimento permanente abbracci “il periodo da prima della scuola a dopo la pensione” (Risoluzione del Consiglio 163 del 9/7/2002, p.1). Risulta evidente quanto l’apprendimento non costituisca più quindi solo una fase della vita dell’individuo (dall’infanzia fino all’ingresso nel mercato del lavoro), ma al contrario sia da intendersi come un processo in costante sviluppo che accompagna la persona attraverso l’intero arco di vita.

All’interno della Legge 92 del 2012 si delineano tre modalità di apprendimento che competono nella formazione continua dell’individuo: l’apprendimento cosiddetto formale all’interno del sistema scolastico, di formazione e d’istruzione, l’apprendimento non formale perseguito intenzionalmente al di fuori dei sistemi di educazione istituzionalizzati, ed infine l’apprendimento informale - che si realizza anche a prescindere dalla volontarietà individuale nelle situazioni di vita quotidiana (l. 92/2012, art.4 cc.52-54).

Il concetto di lifelong learning non è nuovo, anche se relativamente recenti ne sono le declinazioni utilitaristiche applicate al mercato del lavoro. La teorizzazione formale di un’educazione che attraversasse l’intera vita dell’individuo risale agli inizi del XX secolo, anche se l’idea che l’essere umano possa apprendere lungo l’intero arco di vita è antica di millenni. Le prime concettualizzazioni moderne di educazione continua si devono a John Dewey e Basil Yeaxlee, che separatamente e in diverse declinazioni svilupparono l’idea che l’educazione fosse a) fondamentale per lo sviluppo democratico (Dewey 1916) e b) un processo non circoscritto all’interno del sistema scolastico e delle accademie, ma al contrario un insieme di apprendimento formale, informale e non formale in grado di abbracciare tutte le dimensioni della vita dell’individuo (Yeaxlee 1929).

La creazione dell’UNESCO negli anni Cinquanta contribuisce a sviluppare l’idea di apprendimento permanente in un’ottica umanistica e utopica, tesa al pieno sviluppo delle capacità di ognuno e alla diffusione globale del progetto democratico. Nel 1973, il Report finale della Commissione sullo Sviluppo dell’Educazione (Faure Commission) identifica l’educazione permanente come la “chiave di volta di una società dell’apprendimento”, sottolineando come essa non sia “un sistema educativo bensì il principio su cui si fonda l’organizzazione complessiva di un sistema” (Faure et al. 1972, pp.181-2). Al contempo, sosteneva la creazione di sistemi educativi flessibili caratterizzati da una pluralità di mezzi di apprendimento, e l’abolizione delle “barriere artificiali e obsolete [...] tra l’educazione formale e non formale” (Faure et al. 1972, p.189).

Parallelamente a questi approcci, dalla fine degli anni sessanta comincia a diffondersi l’idea di LLL che oggi risulta dominante, di stampo più utilitaristico, legata alla teoria del capitale umano (Becker 1962). L’approccio economico all’educazione secondo cui quest’ultima può essere concettualizzata come un investimento, condiziona la scelta - individuale ma anche collettiva - di ‘investire’ in questo senso al ‘rendimento’ previsto nel futuro. Potrò ottenere un aumento - o un lavoro meglio retribuito - se imparo a programmare? Sì, conviene (denaro e/o tempo) in questo corso di formazione, al fine di raggiungere una migliore situazione socioeconomica.

Lifelong learning or lifelong education?

L’apprendimento permanente oggi è promosso principalmente nell’ottica della creazione di maggiore mobilità sociale e all’interno del mercato del lavoro, a maggior ragione in contesti caratterizzati da scarsa dinamicità economica e che devono affrontare le transizioni verde e digitale. Non è un caso che nell’ordinamento italiano il LLL sia collocato all’interno della Legge riguardante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (l. 92/2012).

Similmente, il piano d’azione del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali colloca l’apprendimento continuo all’interno di un più ampio discorso incentrato sul tema della ripresa economica post-pandemica e sulle nuove competenze richieste da un mercato del lavoro in transizione (European Commission 2021, pp.22-3).

Il LLL si inserisce a livello comunitario anche nel contesto dell’invecchiamento generale della popolazione. Ad esempio, il Green Paper on Ageing (European Commission 2021) sottolinea come l’apprendimento permanente contribuisca ad aggiornare le competenze dei cittadini garantendo una maggiore occupabilità a mantenere gli anziani attivi e prevenire patologie proprie della terza età- pertanto inquadrandosi nelle strategie di active ageing promosse dall’Unione - e solo in terza istanza ad assicurare la partecipazione nella vita democratica per tutto la vita dell’individuo.

E’ indubbio che investire come società nell’apprendimento continuo aumenti le possibilità di mobilità lavorativa e quindi la resilienza societaria all’inevitabile shock delle transizioni che l’Italia (con l’Europa tutta) sta attraversando. Tuttavia, un approccio all’educazione che miri prima di tutto e sopra a tutto all’adattamento ai mutamenti del mercato del lavoro, del profilo demografico e della tecnologia non può essere considerato altro che pavido e parziale.

In primo luogo, lifelong learning non equivale a ‘educazione per adulti’ o ‘retraining per forza lavoro in esubero’. Comprende, come è ovvio, anche questi aspetti, ma si sviluppa sin dall’infanzia e prosegue nella terza età non con il fine di migliorare le capacità produttive di un sistema sociale, ma di migliorare la società. Viene naturale controbattere che i due obiettivi non sono necessariamente in contraddizione: si possono creare nuove competenze nella popolazione adulta utili al reinserimento nel mercato del lavoro e contemporaneamente ‘educare’ alla cittadinanza attiva e al senso critico. Tuttavia, il dubbio rimane che un impianto utilitaristico del sistema educativo diffuso lungo l’arco della vita possa rinforzare il paradigma socioeconomico che vuole gli individui produttivi (non necessariamente produttori) e disciplinati alle regole di mercato, a maggior ragione in un contesto di rallentata mobilità sociale. Per evitare questo, o quanto meno per controbilanciare l’apprendimento formale improntato allo sviluppo di competenze utili a fini lavorativi, è necessario investire molto di più in un ’apprendimento non formale volto a creare socialità, accrescere la conoscenza (e la vicinanza) delle istituzioni dello stato e dell’UE, sviluppare il proprio senso critico. Migliorare la società nell’interesse della società stessa e di quella della democrazia che l’Europa (e quindi anche l’Italia) si vanta con poca ragione di essere la casa.

L’italia, in questo senso, possiede un vantaggio e uno svantaggio. Possedendo un elevato livello di considerazione e partecipazione della cittadinanza all’interno di organizzazioni di volontariato (Istat 2022, p.134), esiste già una base solida su cui costruire un sistema di apprendimento non finalizzato alla riproduzione dell’attuale struttura economica, ma capace di fornire gli strumenti per ripensare questa struttura, per plasmarla invece che adattarvisi.

E’ utile a questo proposito riflettere sui significati secondari che il termine lifelong learning, in opposizione a education, conviene. Learning, imparare, è un processo che può essere condotto quasi in autonomia, senza una reale interazione con l’altro, ed è finalizzata a ‘prendere’, ‘procurarsi’ concetti o abilità. Al contrario, educare rimanda ad ‘allevare’, a ‘tirare fuori’ (educere) la persona(lità) dall’individuo. Include la socializzazione all’interno di una comunità, sia essa una classe di scuola o un gruppo organizzato volontariamente e meno strutturato. Un aspetto importante che distingue i due termini è la gerarchia: l’educazione - almeno tradizionalmente - vede la relazione tra un discente e un docente, mentre l’apprendimento inteso come ‘learning’ premia l’autonomia e l’indipendenza, creando dinamiche più orizzontali.

Apprendimento ed educazione possono entrambe informare una concezione di apprendimento permanente che veda e valorizzi l’individuo nel suo insieme: non solo un ingranaggio del sistema produttivo da reinventare, ma un cittadino da crescere, non in senso paternalistico ma con lo scopo di creare e mantenere una cittadinanza attiva che possa essere la base per i processi democratici partecipativi che anche a livello Europeo si cerca di creare.

Conclusioni

L’apprendimento permanente può diventare la pietra d’angolo su cui erigere un sistema educativo flessibile, inclusivo e diffuso. All’interno di un quadro demografico, sociale ed economico in mutamento, in particolare, è fondamentale adattare la normativa italiana per garantire l’accesso e la qualità dell’istruzione formale potenziando altresì l’apprendimento non formale, anche valorizzando percorsi e realtà create dal basso.

Se il LLL fosse introdotto a livello di costituzione, non dovrebbe esserlo tanto per scopi utilitaristici quanto piuttosto nel segno delle aspirazioni utopiche e umanistiche dell’inizio del secolo scorso.

Difatti, l’elaborazione di un nuovo dettame costituzionale non deve essere promossa attraverso una considerazione manichea e basata sulla sola presenza o meno di un certo grado di utilità. La Costituzione della Repubblica ingloba i valori più profondi sui quali l’Italia si fonda, prefiggendosi di supportarne lo sviluppo in senso lato, con l’aspirazione di creare un sistema sociale ed economico non solo florido ma anche giusto.

Ripensare il sistema educativo significa anche ripensare l’idea di Italia e di società a cui ambire nei prossimi decenni. Ripartire da un’educazione diffusa, inclusiva e accessibile che metta la persona e le comunità al centro può significare indirizzarsi verso un’Italia più equa e socialmente coesa, in grado di affrontare con rinnovata energia le sfide che la attendono.


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