Sfide dell’Intelligenza Artificiale: IA e Diritto d’autore

  Focus - Allegati
  01 marzo 2024
  12 minuti, 35 secondi

Autori:

  • Matteo Bonazzi - Junior Researcher Mondo Internazionale G.E.O. Cultura & Società
  • Marco Rizzi - Senior Researcher Mondo Internazionale G.E.O. Cultura & Società
  • Francisco Duran - Head Researcher Mondo Internazionale G.E.O. Cultura & Società

Abstract:

Il diritto d'autore, fondato sull'originalità e la creatività delle opere, si è adattato nel corso del tempo ai cambiamenti culturali e tecnologici. Tuttavia, l'avvento delle Intelligenze Artificiali generative ha sollevato nuove sfide, mettendo in discussione la definizione stessa di creatività e la tutela del diritto d'autore. Questo ha portato a controversie legali e alla necessità per i legislatori di trovare soluzioni precise per regolare l'interazione tra IA e diritto d'autore, bilanciando gli interessi degli autori con l'innovazione tecnologica.

I. Introduzione

Il diritto d'autore, che si basa sui principi fondamentali di originalità e creatività delle opere intellettuali, rappresenta una pietra angolare nel panorama legale contemporaneo. Nel corso dei decenni, ha subito evoluzioni significative, riflettendo i cambiamenti culturali, sociali e tecnologici. Tuttavia, il rapido avanzamento delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale ha introdotto una serie di nuove sfide e domande complesse riguardanti la natura stessa della creatività e la protezione del diritto d'autore.

Le IA generative, in particolare, sollevano interrogativi fondamentali riguardo alla definizione di creatività e all'attribuzione di paternità delle opere prodotte. Mentre queste IA sono in grado di generare una vasta gamma di contenuti, tra cui testi, immagini e altro ancora, la questione della proprietà intellettuale di tali produzioni è diventata una materia di intensa discussione legale e filosofica.

Le implicazioni di questa sfida non riguardano solo gli interessi degli autori e dei creatori, ma anche la società nel suo complesso. La necessità di equilibrare la protezione del diritto d'autore con l'innovazione tecnologica e il libero scambio di informazioni e idee rappresenta una sfida fondamentale per i legislatori di tutto il mondo.

In questa analisi, esploreremo le questioni chiave riguardanti il diritto d'autore nell'era delle IA generative, esaminando i diversi approcci normativi adottati negli Stati Uniti e nell'Unione Europea e analizzando le implicazioni etiche e legali di questa nuova frontiera tecnologica.


II.
Oggetto di tutela del diritto d’autore

La concezione dei diritti d’autore come li conosciamo oggi deriva da un percorso concettuale e giuridico che ha subito negli anni diverse mutazioni, specialmente in ragione dei cambiamenti e dell’evoluzione delle opere generate dall’essere umano. La definizione del diritto d’autore, d’altronde, ha il dovere di adattarsi a diversi settori, come ad esempio la moda, il giornalismo, la pittura, la musica, la cinematografia e tanto altro ancora, rappresentando al suo interno gli interessi di queste categorie nella maniera più univoca possibile. La base del diritto d’autore viene costruita attorno alla soddisfazione di determinati requisiti che rendono un’opera classificabile come frutto dell’ingegno. I 2 requisiti principali sono la creatività e l’originalità.

Quanto alla prima, negli anni le interpretazioni riguardo la possibilità che un’opera potesse essere considerata creativa si sono succedute, fino ad arrivare ad un punto comune che riconosce la creatività di un lavoro sulla base della quantità e della qualità del contributo offerto dall’autore. Trattasi di opera creativa, dunque, a seconda di come e quanto questa sia stata influenzata dall’ingegno umano dell’autore e da quanto quest’ultimo sia rappresentato all’interno del risultato finale che ne deriva. Il lavoro nella sua forma ultima e completa traccia il confine tra ciò che può e deve essere riconosciuto come meritevole di protezione in quanto esclusiva autoriale e ciò che invece, essendo un lavoro creativamente banale o scontato, può considerarsi di dominio pubblico.

Nonostante questa precisazione, il confine rimane labile. Chi è che giudica il lavoro di un autore e può dunque accertare la creatività di un’opera? La risposta risiede ancora una volta nell’interpretazione: non trattandosi di una scienza esatta, i criteri che spingono a definire la creatività di una qualsiasi produzione, dipendono sostanzialmente dalla natura di questa. La nozione di creatività varia nel tempo, nello spazio, e nel genere a cui l’opera appartiene.

Il diritto d’autore ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di proteggere l’artista dalle varie forme di plagio che possono colpire la sua creazione. Questo è l’ambito nel quale anche l’originalità acquista un ruolo fondamentale. In merito a questo concetto, se da una parte il singolo autore beneficia dell’originalità della sua opera sul piano, per esempio, della retribuzione che ne deriva, dall’altra chi giudica il grado di originalità deve anche impegnarsi a proteggere il pubblico dominio. Fare si che alcune opere rimangano di dominio pubblico rappresenta un incentivo per la cosiddetta creatività derivata, ovvero quella mira ad arrivare all’originalità di un’opera permettendo che si prenda spunto da creazioni considerate pubbliche.

Nell’ambito dei diritti d’autore vige dunque il principio per il quale un’opera debba godere dei criteri di creatività ed originalità affinché venga garantita la tutela. Eppure, la sussistenza di questi due fattori, a prescindere dalle regolamentazioni sempre più stringenti, non può che dipendere da un certo livello di interpretazione umana.

III. Il problema della paternità̀ delle opere prodotte da IA

Nonostante le diverse problematiche concettuali che sorgono a partire dalla nozione di diritto d’autore, queste raggiungono al giorno d’oggi livelli mai immaginati, principalmente a causa di quell’innovazione tecnologica che ha portato alla ribalta i sistemi di Intelligenza Artificiale. Tra le diverse AI presente al momento in circolazione, sono quelle “generative” che, a causa della loro natura creativa, rappresentano il punto di domanda per eccellenza se messe in relazione ai diritti d’autore.

Ci si deve dunque chiedere se la definizione di Intelligenza Artificiale generativa basti a considerarla creativa. Testi, immagini, video, audio, codici e altro ancora vengono considerati creazione dell’algoritmo che sta alla base dell’IA generativa, oppure si tratta piuttosto di produzioni che appartengono a chi fornisce le istruzioni, dette anche prompt? Inoltre, i requisiti necessari a rendere un’opera degna di essere tutelata in quanto creativa ed originale vanno ripensati o, ancora una volta, reinterpretati a partire dall’assunto che tutti i sistemi di AI generative puntano sì a produzioni nuove ed innovative, ma lo fanno sulla base di milioni di dati raccolti con o senza l’autorizzazione dei loro autori. Ciò che è certo è che per le AI generative ed i contenuti che queste producono, non vale il discorso dell’impronta personale che un autore lascia sulla sua opera: immagini, testi, produzioni letterarie, musicali, audiovisive e altro ancora rimandano spesso ad opere già esistenti, senza per questo rappresentarne un plagio in tutto e per tutto.

Al netto di quanto ricostruito nei paragrafi precedenti, non sorprende la notizia della causa intentata da parte del New York Times nei confronti di OpenAI (società proprietaria di ChatGPT) e Microsoft, con l’accusa di utilizzo da parte di questi sistemi di AI di materiale coperto da copyright e conseguente violazione del diritto d’autore. Si rivelerà di fondamentale importanza monitorare il proseguimento di questa controversia ed attenderne l’esito, fermo restando che questa causa legale potrebbe al contempo costituire un precedente in grado di attirare l’attenzione di innumerevoli aziende, potenzialmente coinvolte alla stessa maniera da questa pratica attuata da parte delle AI generative.

Da parte loro, OpenAI e Microsoft sostengono come senza l’utilizzo di materiale protetto da copyright sarebbe impossibile addestrare i sistemi di AI e renderli migliori. Inoltre, viene rimarcata la similitudine tra il processo di apprendimento di un essere umano e quello degli algoritmi artificiali: un bambino impara a leggere usufruendo di testi scritti, esistenti e coperti dal diritto d’autore, esattamente come fa l’algoritmo.

Ad oggi, superata una prima fase di nascita e implementazioni di questi sistemi, spetta al legislatore impegnarsi nel fornire delle risposte quanto più precise possibili alle domande che sono sorte. Sembra difficile che possa essere trovata una soluzione in grado di accontentare tutte le parti in gioco. L’impressione è quella che, a prescindere dalle regolamentazioni che nasceranno negli anni a venire, ci sarà sempre un motivo di dibattito, accompagnato dal sentore che anche la minima evoluzione tecnologica possa rovesciare totalmente lo scenario individuato fino ad un certo momento.

IV. Il modello americano ed europeo

Il sistema normativo statunitense in materia di diritto d'autore, conosciuto come copyright, si distingue dal sistema dell'Unione Europea per la sua forte inclinazione liberale. Le radici di questa protezione nel territorio americano risalgono alla Costituzione degli Stati Uniti, la quale contiene una clausola che sottolinea l'importanza della promozione della conoscenza e delle arti da parte del Congresso, riconoscendo agli autori e agli inventori diritti esclusivi sulle proprie opere e scoperte. Questa disposizione copre sia il diritto d'autore che il diritto degli inventori, mentre nell'ordinamento europeo questi rimangono distinti. Inoltre, poiché è incorporata nella Costituzione americana, questa disciplina è concepita su base federale anziché territoriale, garantendo un'uniformità normativa su tutto il territorio degli Stati Uniti. (Guizzardi, 2018)

Riguardo al rapporto tra Intelligenza Artificiale (IA) e Copyright, l'Unione Europea si contraddistingue, in particolare, per la tutela dei diritti fondamentali, con l'obiettivo di stabilire parametri etici e di fornire un sostegno iniziale per consentire agli Stati membri e alle imprese del settore privato di conformarsi a tali parametri. Gli Stati Uniti, invece, cercano di fornire ai singoli Stati della federazione linee guida generali per creare condizioni per una disciplina armonizzata all'interno del Paese. (Spedicato, 2019)

Osservando i criteri precedentemente delineati per la protezione legale del diritto d'autore, si evidenzia che molti accademici concordano sul fatto che le macchine intelligenti impiegate nel processo creativo computazionale possano essere considerate idonee alla tutela ai sensi del diritto d'autore, a condizione che soddisfino i requisiti di originalità e novità. Tuttavia, sorge una questione importante: se questa prospettiva dottrinale e la letteratura correlata trascurino l'analisi dell'impatto dell'estensione del copyright alle macchine intelligenti sullo sviluppo del sistema o se costituisca piuttosto un ostacolo. Un elemento fondamentale da considerare è l'obiettivo della legge sul copyright degli Stati Uniti, che è orientato verso l'utilitarismo e tiene conto delle necessità economiche. Riconoscere un monopolio temporaneo all'autore ha lo scopo di incentivare la produzione di opere espressive e originali, promuovendo così il progresso culturale della società. (Moro Visconti, 2024)

Tuttavia, negli Stati Uniti, la situazione è stata influenzata dalle diverse decisioni dei tribunali in materia. Un esempio tangibile è rappresentato dalla richiesta di registrazione del copyright per l'opera figurativa intitolata "A Recent Entrance to Paradise", respinta due volte dal Copyright Office statunitense. Questo rifiuto è avvenuto in quanto le opere intellettuali devono derivare almeno in parte dalla creatività umana per essere idonee alla protezione del diritto d'autore. La questione è stata affrontata dal giudice Beryl A. Howell, il quale ha chiarito che, secondo le leggi vigenti nel paese, l'autore di un'opera deve essere necessariamente un essere umano. (Naughton, 2023)

Per quanto concerne le Intelligenze Artificiali Generative (IA), ossia IA addestrate tramite l'analisi di opere preesistenti e capaci di generare nuovi contenuti in risposta a stimoli, si è posto il problema dell'utilizzo di materiale protetto da copyright. In Europa, la situazione è influenzata dall'IA ACT, un regolamento attualmente in fase di approvazione finale che diventerà legge prossimamente, previa approvazione definitiva a marzo o aprile. Una clausola aggiunta dal Parlamento Europeo impone agli sviluppatori di IA generative di rendere disponibili riassunti del materiale protetto da copyright utilizzato per addestrare i propri sistemi. Tuttavia, non è ancora specificato in dettaglio cosa debbano includere tali "riassunti”. (PE, 2024).

In base alla direttiva sul copyright dell'UE, spetta ai titolari dei diritti d'autore impedire l'uso dei loro dati se gli strumenti di IA generativa o altri tipi di software di ricerca sul web possono trovarli. È consentito addestrare un motore di intelligenza artificiale generativa utilizzando opere a cui si accede legalmente, a condizione che il titolare dei diritti non abbia espresso il proprio dissenso. (PE, 2024).

Negli Stati Uniti, la "dottrina dell'uso corretto" contenuta nella legge sul diritto d'autore ha ridotto il rischio di violazione dei diritti d'autore da parte di sviluppatori e utenti di IA generativa. Tale principio, considera lecito l'utilizzo di un'opera da parti terze in determinate circostanze, escludendo la violazione del copyright. Questo principio tiene conto della natura dell'opera tutelata, dello scopo dell'utilizzo estraneo a fini commerciali, della quantità dell'opera utilizzata e dell'impatto sull'economia dell'opera originale. In Europa non esiste una tradizione simile, sebbene i Paesi del Commonwealth britannico abbiano un concetto simile chiamato "fair dealing", ma molto più debole. (Widla, 2024).

V. Conclusioni

In conclusione, l'analisi del rapporto tra diritto d'autore e Intelligenza Artificiale generativa evidenzia una serie di sfide e questioni complesse che richiedono una riflessione approfondita da parte dei legislatori, degli studiosi e della società nel suo complesso. Le IA generative rappresentano una nuova frontiera nell'ambito della creatività e della produzione di contenuti, ma al contempo sollevano interrogativi cruciali riguardo alla natura della creatività, alla protezione del diritto d'autore e al bilanciamento degli interessi degli autori e dell'innovazione tecnologica.

L'analisi condotta ha evidenziato le differenze normative tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea nel trattare queste questioni, così come le diverse prospettive etiche e legali adottate da ciascuna giurisdizione. Tuttavia, emerge chiaramente la necessità di trovare un equilibrio tra la tutela del diritto d'autore e la promozione dell'innovazione, garantendo al contempo il libero scambio di idee e informazioni.

Ciò che emerge da questa breve analisi è la consapevolezza dell'urgente bisogno di un dialogo interdisciplinare e di un'azione coordinata tra tutte le parti interessate per affrontare le sfide poste dall'evoluzione delle tecnologie dell'IA e la loro interazione con il diritto d'autore. Solo attraverso un approccio collaborativo e inclusivo sarà possibile sviluppare soluzioni efficaci e durature che possano garantire la tutela dei diritti degli autori, promuovere l'innovazione e preservare il patrimonio culturale e creativo dell'umanità per le generazioni future.

Fonti

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Cassino, G. (2023). L’inquietante processo dell’intelligenza artificiale [disponibile in: https://www.cattaneodallaglio.edu.it/wp-content/uploads/2023/06/Giulia-Cassino-Linquietante-progresso-dellIntelligenza-Artificiale.pdf. Consultato il 26/02/2024] (1-B);

Dario, L. (2023). La scrittura di contenuti attraverso l’intelligenza artificiale: uno studio sulle applicazione e gli sviluppi futuri [disponibile in: https://thesis.unipd.it/retrieve/458144d7-bb7c-41cd-be76-5296e6d7612c/Dario_Luca.pdf. Consultato il 24/02/2024] (2-B):

Grillo, M. (2023). Tutela e gestione del diritto d’autore in open access. [disponibile in: https://aibstudi.aib.it/article/view/13900/12095. Consultato il 26/02/2024] (1-B);

Guizzardi, S. (2018). La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza Artificiale. AIDA. ANNALI ITALIANI DEL DIRITTO D'AUTORE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO, 27, 1-31. (1-A);

Moro Visconti, R. (2024). Intelligenza artificiale e network digitali: valutazione economica e implicazioni giuridiche. IL DIRITTO INDUSTRIALE, (1), 45-57. (1-A);

Naughton, J. (2023). Can AI-generated art be copyrighted? A US judge says not, but it’s just a matter of time [Disponibile in: https://www.theguardian.com/co... Consultato il: 28/02/2024]. (1-B);

Parlamento Europeo. (2024). Normativa sull'IA: la prima regolamentazione sull'intelligenza artificiale. [Disponibile in: https://www.europarl.europa.eu/topics/it/article/20230601STO93804/normativa-sull-ia-la-prima-regolamentazione-sull-intelligenza-artificiale; Consultato il: 28/02/2024]. (1-A);

Spedicato, G. (2019). Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale. Rivista di diritto industriale, 4, 253-307. (1-A):

Widła, B. (2024). No More Convergence? Copyright Protection of Application Programming Interfaces in the USA and the EU. Copyright Protection of Application Programming Interfaces in the USA and the EU (June 15, 2023). Péter Mezei-Hannibal Travis-Anett Pogácsás: Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy, Brill. (1-A).














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