Statuto Italia
1. È costituita l’Associazione denominata Mondo Internazionale, con sede a Gallarate (VA). 2. La durata dell’Associazione è illimitata.
1. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.
2. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di
operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva,
l’Associazione svolgerà le seguenti attività:
a. gestire e diffondere l’informazione culturale attraverso l’uso del blog www.mondointernazionale.com e del web in generale;
b.
dare l’opportunità a coloro, soprattutto studenti universitari,
vogliano impegnarsi per contribuire ad analizzare e descrivere in forma
di articoli, report, rubriche e dossier i fenomeni di rilevanza globale,
con un taglio internazionale e trasversale, che spazi dall’economia,
alla storia fino alla politica;
c. produrre, organizzare e promuovere
spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi,
seminari e convegni con l’intento di far conoscere, valorizzare e
promuovere tutto ciò̀ che afferisce ai settori della conoscenza dei
valori della comunità europea e delle diverse comunità internazionali;
d.
valorizzare la solidarietà nelle relazioni interpersonali per
sviluppare la collaborazione e la cooperazione tra individui con
background professionali o accademici di differente provenienza e
afferenza;
e. promuovere partnership e/o collaborazioni e/o
consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed
aziende sia nazionali che internazionali che operano nei settori affini
agli scopri perseguiti dall’Associazione;
f. organizzare eventi
pubblici, seminari e conferenze insieme a professionisti nel campo del
giornalismo, della diplomazia e della cooperazione internazionale al
fine della condivisione delle esperienze e competenze professionali a
beneficio dei partecipanti e/o associati;
g. favorire la libera
espressione e lo studio oggettivo delle tematiche internazionali
mediante la redazione congiunta del sopracitato blog al fine di
stimolare le competenze creative e relazionali degli associati, agendo
secondo criteri di oggettività nelle attività dell’Associazione in
merito alla diffusione culturale;
h. sviluppare una rete associativa
che sia in grado di porre le basi per continui miglioramenti e
rafforzare gli ideali dell’Associazione, per la stessa si impegna ad
operare a fini socialmente utili, con l’obiettivo di agire affinché tale
iniziativa raggiunga anche realtà europee ed extraeuropee, con lo scopo
di ampliare il più possibile la cooperazione tra individui, università e
istituzioni pubbliche e private che condividano gli scopi
dell’Associazione stessa;
i. favorire l ́attuazione dei principi
della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i
popoli; così come la promozione dello sviluppo della personalità umana
in tutte le sue espressioni e la rimozione degli ostacoli che
impediscono l’attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di
pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del
diritto della tutela sociale, dell'istruzione, della cultura, della
formazione nonché della valorizzazione delle attitudini e delle capacità
professionali.
l. è fatto divieto di svolgere attività diverse da
quelle sopra menzionate e/o di quelle di cui all’art. 10 del D. Lgs. n.
460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
m. è
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
medesima ed unitaria struttura;
n. è fatto obbligo di impiegare gli
utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari oppor- tunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
4. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
5. Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
1. Sono membri dell’Associazione gli associati fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Comitato Direttivo.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell’associato. Il diniego va motivato.
4. All'atto dell'ammissione l’associato si impegna al versamento della quota di auto- finanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
5. Non è ammessa la figura dell’associato temporaneo.
6. La quota associativa è intrasmissibile.
7. L’Associazione prevede tre tipologie di associati:
a. Associati
Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione
dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche
sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è
soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota
associativa.
b. Associati Ordinari: coloro che hanno chiesto e
ottenuto la qualifica di associato al Comitato direttivo. Hanno diritto
di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di
associati effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della
quota associativa.
c. Associati Onorari: coloro che hanno ottenuto la
qualifica di associato onorario dal Comitato direttivo il quale la
conferisce per merito, per aver profuso un particolare impegno in ambito
sociale, artistico e culturale, coloro che hanno contribuito in maniera
significativa alle attività associative o che abbiano profuso cospicue
donazioni. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, non è soggetta
ad iscrizione annuale e non sono tenuti al pagamento della quota
annuale.
8. Il numero degli associati è illimitato
1. L’ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
3. Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. In nessun caso è ammessa l’ammissione per un periodo temporaneo.
1. La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
2. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno quattro mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
3. L’esclusione degli associati è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
a. mancato versamento della quota associativa;
b. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c. persistenti violazioni degli obblighi statutari.
4. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
1. Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
2. Gli associati aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
3. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: l’associato volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.
4. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
5. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
6. Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione. Ogni associato maggiorenne ha diritto di voto ed in ogni caso per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
2. Il comportamento dell’associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
3. Gli associati sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa di cui all’Articolo 3 del presente Statuto.
1. L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a. contributi degli aderenti e dei privati;
b. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
e. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra gli associati né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
3. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termine il giorno 31 dicembre di ogni anno.
4. Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo è obbligato a redigere il bilancio consuntivo e a sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di marzo.
1. Sono organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea degli associati;
b. il Comitato Direttivo;
c. il Collegio dei probiviri;
d. il Collegio dei revisori dei conti;
e. il Presidente.
2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
2. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
3. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di una delega.
4. L’Assemblea ordinaria esprime la volontà di tutte le attività dell’Associazione ed in particolare:
a. approva il bilancio consuntivo;
b.
nominati i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori
dei conti e del Collegio dei probiviri e ne determina i compensi;
c. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d. delibera l’esclusione degli associati;
e. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.
5. L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o il Collegio dei revisori o 2/3 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
6. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
7. L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto con mezzo che dia prova del ricevimento da recapitarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti gli associati nonché la maggioranza dei singoli organi dell’associazione.
9. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
10. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
11. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
12. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto unanime degli Associati fondatori qualora presenti o, qualora non più presenti, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti all'Associazione.
1. Il Comitato Direttivo è composto da 4 (quattro) a 7 (sette) membri secondo il numero determinato dagli Associati al momento della nomina. Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo gli Associati Fondatori; gli altri membri potranno essere nominati dall’Assemblea degli associati scegliendo tra gli Associati Ordinari e gli Associati Onorari. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decade dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario e un Tesoriere.
4. Al Comitato direttivo spetta di:
a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b. predisporre il bilancio consuntivo;
c. nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere;
d. deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;
e.
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che
non siano di competenza dell’Assemblea degli associati, ivi compresa la
determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6. Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno quattro dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza semplice dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza qualificata degli intervenuti.
7. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto con mezzo che dia prova del ricevimento da recapitarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Comitato.
8. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
1. Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo con maggioranza semplice per mezzo di votazione ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea degli associati.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea degli Associati tra gli associati stessi.
2. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli associati, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati o dagli Organi dell’Assemblea, proponendo i provvedi menti del caso al Comitato direttivo o all’Assemblea.
3. Il Collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo deputato al controllo amministrativo e contabile dell’Associazione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre o cinque membri effettivi, associati o non associati. Devono, inoltre, essere nominati due supplenti.
3. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.
4. Il Presidente, una volta nominato, proporrà all’Assemblea gli altri due o quattro membri effettivi d’accordo con il Comitato Direttivo.
5. I compiti del Collegio dei revisori dei conti sono:
a. Controllare la regolare tenuta della contabilità;
b. Verificare la corrispondenza del rendiconto o del bilancio alle scritture contabili;
c. Vigilare sul mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale.
5. Il Collegio dei revisori dei conti si elegge annualmente.
1. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.
1. Il Segretariato è l’organo deputato al coordinamento e allo svolgimento delle attività interne all’Associazione di carattere amministrativo ed operativo.
2. Il Segretariato è coordinato dal Segretario Generale di Mondo Internazionale ed è composto dai direttori dei seguenti team di Mondo Internazionale:
a) Tesoreria, Fundraising e Grant Management;
b) Segreteria e Coordinamento;
c) Marketing e Comunicazione;
d) Consulenza legale;
e) Risorse Umane;
f) Relazioni Esterne e di Coordinamento delle Attività Internazionali;
g) Relazioni Interne;
h) Direzione Generale;
i) Direzione di Redazione.
3. Il Segretariato agisce su indicazione del Comitato Direttivo e con delega del Presidente e ha il compito di coordinare i direttori dei team sopra indicati al fine di
svolgere le attività di coordinamento per la corretta amministrazione dell’Associazione.
4. Il Segretariato è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti ne faccia richiesta.
5. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. I verbali di ogni adunanza del Segretariato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
1. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.