Accesso ai dati bancari e diritti dei contribuenti: la Corte di Strasburgo condanna l'Italia

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  Giorgia Savoia
  09 maggio 2026
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Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, pubblicata l'8 gennaio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. La pronuncia riguarda il sistema italiano di accesso ai dati bancari dei contribuenti a fini di accertamento fiscale. Secondo la Corte, la normativa vigente attribuisce all'Amministrazione finanziaria poteri eccessivamente discrezionali, privi di limiti definiti e chiari. 

I ricorsi (n. 40607/19 e 34583/20) sono stati presentati alla Corte di Strasburgo ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione da Ferrieri e Bonassisa, rispettivamente il 23 luglio 2019 e il 1° agosto 2020. Ricorsi che poi sono stati riuniti dinnanzi alla Corte. Entrambi avevano ricevuto dalle proprie banche la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'accesso ai loro dati bancari nell'ambito di verifiche fiscali.

Le misure contestate dai ricorrenti sono regolamentate dagli articoli 51 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA) e 32 del D.P.R. n. 600/1973 (imposte sul reddito), che attribuiscono all'Agenzia delle Entrate il potere di richiedere alle banche dati sui conti e sulle operazioni dei contribuenti. Su tali norme si fonda l'autorizzazione, rilasciata dai direttori dell'Agenzia, che ha dato avvio alle verifiche nei confronti di Ferrieri e Bonassisa.

L’articolo della CEDU di cui i contribuenti lamentano la violazione è l'articolo 8, che garantisce ad ogni individuo il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. L’articolo in questione recita:

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

In particolare, il secondo comma, sancisce l’impossibilità dell’ingerenza da parte dell’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che non sia necessaria “al benessere economico del Paese”.

I ricorrenti hanno lamentato l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione nazionale e la mancanza di garanzie procedurali sufficienti a tutelarli da eventuali abusi o arbitrarietà, in particolare la mancanza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate.

La Corte ha ritenuto che la legislazione conferisse alle autorità nazionali una discrezionalità illimitata sia quanto alle condizioni di attuazione delle misure sia quanto alla portata dei dati acquisibili, senza indicare con sufficiente chiarezza i limiti di tale potere.

Sul fronte delle garanzie, il Governo italiano aveva indicato tre rimedi interni: il ricorso alla Corte di giustizia tributaria, al tribunale civile e al Garante del contribuente. La Corte li ha giudicati tutti inadeguati. Il primo è esperibile solo nell'ambito dell'impugnazione di un eventuale avviso di accertamento, che potrebbe non arrivare. Il secondo non ha dimostrato concreta effettività. Il terzo è privo di poteri vincolanti. Di conseguenza, la Corte ha respinto anche l'eccezione preliminare del Governo basata sul mancato esaurimento dei rimedi interni.

La conclusione generale della Corte è la seguente: "anche se si potesse ritenere che le misure contestate abbiano una base giuridica generale nel diritto italiano, tale diritto non soddisfa i requisiti di qualità imposti dalla Convenzione". Si è quindi verificata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

In conclusione, la Corte ha qualificato la violazione come un problema di carattere sistemico, imponendo allo Stato italiano l'adozione di misure generali e strutturali. In particolare: 

  • introdurre criteri normativi chiari e vincolanti sulle condizioni e i presupposti dell'accesso ai dati bancari; 
  • prevedere un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo e tempestivo; 
  • garantire rimedi effettivi anche nel contesto della cooperazione fiscale internazionale. 

La Corte ha altresì segnalato al legislatore italiano che alcune delle misure necessarie sono già contenute nell'articolo 13 della Legge n. 212/2000, ma i rispettivi principi generali dovrebbero essere tradotti in norme specifiche del diritto interno.  

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