Una domanda che frequentemente dilaga nell’opinione pubblica italiana è: qual è il limite della responsabilità dei ministri in relazione al loro operato?
I ministri sono organi costituzionali con funzioni politiche e amministrative: hanno funzioni politiche giacché collaborano all’attuazione dell’indirizzo politico del governo; hanno funzioni amministrative in quanto sono a capo dei Ministeri, ciascuno dei quali dirige un particolare settore della pubblica amministrazione.
La responsabilità dei ministri può essere:
- politica, in quanto sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri (art. 95, II co, Cost.). Essa definisce se un soggetto investito di una carica politica debba o meno rispondere delle scelte politiche compiute;
- giuridica, per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 96, Cost.). Può essere amministrativa, civile e penale.
Per quanto riguarda la responsabilità civile e amministrativa, si applica l’art. 28 della Costituzione, che stabilisce la responsabilità diretta dei funzionari dello Stato per gli atti compiuti in violazione di diritti, siano essi nei confronti dei privati cittadini o dello Stato.
Inoltre i ministri sono responsabili penalmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, qualora questi integrino gli estremi dei c.d. reati ministeriali, ossia reati comuni. In questo caso è necessario dimostrare il nesso causale tra la funzione di ministro e il reato che si ipotizza abbia commesso.
La legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 prevede che sia la Magistratura ordinaria a dover giudicare, previa autorizzazione del Parlamento. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello competente per territorio raccoglie le notizie di reato ed entro 15 giorni le trasmette al collegio competente a svolgere le indagini, denominato Tribunale dei Ministri. Il Tribunale dei Ministri è un collegio formato da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nel distretto che abbiano conseguito da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano una qualifica superiore. Dopo aver compiuto tutte le indagini necessarie, il Tribunale dei Ministri richiede l’autorizzazione a procedere alla Camera competente. Nel caso in cui il ministro sia anche parlamentare, la Camera competente è quella di appartenenza (Camera dei Deputati o Senato); nel caso in cui non sia Parlamentare, la Camera competente è sempre il Senato.
La Camera competente potrà negare l’autorizzazione, a maggioranza assoluta (50% + 1 degli aventi diritto al voto, quindi dei componenti), solo se il ministro "abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico". Nel caso in cui la maggioranza assoluta venga raggiunta e l’autorizzazione a procedere approvata, competente a giudicare è il Tribunale del distretto di Corte di Appello per territorio.
Questa procedura mira a bilanciare due esigenze: da un lato, garantire che i ministri non siano perseguiti nel caso in cui abbiano perseguito un interesse pubblico da considerarsi preminente; dall’altro assicurare che chi ricopre incarichi pubblici non sia esente dalla legge.
Diversi casi recenti hanno messo alla prova il sistema di responsabilità penale dei ministri. Uno degli esempi più rilevanti è rappresentato dal caso Salvini - Open Arms. L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è imputato per i reati di sequestro di persona (art. 605 c.p. aggravato, perché commesso da pubblico ufficiale e in danno di minori), e di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.), che Salvini avrebbe commesso nell’agosto 2019, quando, in qualità di Ministro dell’Interno, bloccò lo sbarco della Ong spagnola che aveva a bordo 147 migranti.
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L'Autore
Giorgia Savoia
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