A cura di Nicola Salutari
Il 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice della strada, fortemente voluto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, accolto con plateali contestazioni di pubblico, politici e divulgatori che, con riferimento all'art. 187, cioè la norma concernente l’illecito sulla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, parlano di un vero e proprio attacco alla democrazia.
Cerchiamo di fare chiarezza, partendo da una panoramica sulle nuove norme in generale, non potendosi prescindere dal contesto per analizzare e comprendere gli errori che stanno dietro alla modifica del 187.
Prima di tutto, si vedono inasprimenti delle pene pecuniarie in varie misure per abbandono di animali, uso del cellulare alla guida, guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità. Per quest’ultimo illecito si passa dai 173 euro ai 220, incremento irrisorio, con una modifica circa le rilevazioni degli autovelox, prevedendo che nel caso in cui vi siano durante la stessa giornata più segnalazioni di superamento dei limiti di velocità da parte dello stesso rilevatore nei confronti di uno stesso soggetto, quest’ultimo riceverà una sola multa.
Un focus necessario sulla guida in stato d’ebbrezza: non vengono toccati i limiti alcolemici e l’inasprimento delle pene riguarda solo i recidivi, cioè chi viene nuovamente sorpreso alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l entro due anni dalla prima sanzione. Si prevede il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima della guida per un periodo di due o tre anni, in base alla gravità dell’infrazione. I recidivi saranno anche obbligati a installare il dispositivo alcolock nella loro auto, il quale impedisce l’accensione dell’auto se il tasso alcolemico è maggiore di zero.
Considerevole attenzione dovrebbe portarsi alla norma che introduce l’obbligo di casco per chi guida i monopattini elettrici, essendo stata fallimentare l’esperienza del comune di Firenze nel 2023, il quale aveva introdotto lo stesso obbligo, cui avevano fatto seguito numerosi ricorsi delle aziende di sharing (essendo particolarmente complicato l’adeguamento all’obbligo dal punto di vista logistico) conclusisi con esito positivo per le stesse ricorrenti. Le aziende hanno inoltre minacciato di interrompere i propri servizi in Italia.
Ed è proprio partendo da quest’ultima novità che risulta evidente una deduzione: si cerca di nascondere dietro i dati sugli incidenti stradali delle scelte ideologiche che rispondono alla necessità di dare risposte semplificate a problemi complessi, com'è quello della sicurezza stradale.
La consultazione dei dati Istat ci aiuta a svelare la fallacia dell’impostazione governativa. Per quanto concerne i monopattini elettrici, nel 2023 si è registrato un aumento delle vittime e dei feriti: gli incidenti stradali che li vedono coinvolti passano da 2.929 nel 2022 a 3.365 nel 2023, i feriti da 2.787 a 3.195, mentre i morti (entro 30 giorni) sono 21 (nel 2022 erano 16). Era dunque (qui sì) effettivamente necessaria una modifica della normativa previgente, di certo però non con le soluzioni prospettate dal Governo, essendo il modello fiorentino dimostratosi inutile e foriero di costi processuali a carico delle amministrazioni.
Sul totale degli incidenti, invece, nel 2023 sono 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia (-3,8% rispetto all’anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%). Fin qui si direbbe effettivamente che una stretta risultasse necessaria sugli illeciti stradali, ma tuttavia, per dirla alla Nolan, dov’è il prestigio?
Si deve notare che tra i comportamenti errati alla guida (escluso il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata) si confermano come più frequenti la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 36,5% dei casi (80.057). Di qui, di certo l’inasprimento delle pene per la violazione dei limiti di velocità avrebbe dovuto essere più consistente e prioritaria.
Ma veniamo alla contestatissima modifica del 187. I dati circa la guida in stato d’ebbrezza (art. 186 Codice della strada) e dopo aver assunto stupefacenti (art. 187) attestano che l’8,5% (alcool) e il 3,2% (droga) degli incidenti rilevati da Carabinieri e Polizia Stradale nel complesso è correlato ad alcool o droga: tralasciando che l’incidenza dell’alcool è più del doppio della droga (dunque non si capisce perché la stretta abbia riguardato esclusivamente i recidivi) e che la percentuale non tiene in considerazione della distinzione tra sostanze stupefacenti, dunque accomunando consumatori di tutti i tipi di droghe con effetti psicoattivi tra loro diversi, le rilevazioni venivano operate tenendo conto dello stato di alterazione del soggetto alla guida. Di qui, la modifica normativa esclude la rilevanza dello stato di alterazione: “all’articolo 187: 1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse” (L. 25 novembre 2024 n.177). Di conseguenza, se dai test effettuati dall'autorità di pubblica sicurezza verrà rilevata l’assunzione di sostanze stupefacenti, potranno disporsi le sanzioni pecuniarie (da 1500 a 6000 euro), l’arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente da uno a due anni.
I profili di problematicità sono essenzialmente due e dimostrano come la disposizione sia stata modificata esclusivamente in funzione proibizionista per vietare il consumo di sostanze stupefacenti, rispettando lo slogan di partito “per me ogni droga è merda”, non potendo queste novità normative avere una effettiva incidenza sulla riduzione dei sinistri stradali. Peraltro, sulla mancanza di funzionalità di politiche proibizioniste rimando al podcast Stupefatti, in cui si smontano, dati alla mano, i dogmi di questo tipo di manovre.
Il primo problema è la mancata predisposizione di una deroga in favore dei soggetti che fanno un uso a scopi terapeutici di cannabis: contrariamente a quanto difatti riportato in questo articolo dell’Ansa, la deroga non è contenuta nel testo normativo vigente; vi è piuttosto stata una promessa politica circa l’introduzione della stessa di qui a breve sul sito del Ministero delle infrastrutture. Tra l’altro, erroneamente, lo stesso Ministero riporta che l’eccezione per i consumatori di farmaci con cannabinoidi dovrebbe essere contenuta in una circolare, che non è fonte del diritto, quindi non può in alcun modo derogare a una norma di legge.
Di seguito, il secondo punto da sottolineare è che la norma così formulata punisce a titolo di reato il soggetto per il fatto stesso di aver consumato la sostanza stupefacente, anche giorni prima dell’essersi messo alla guida. Con riferimento alla cannabis, con un test salivare (quello in dotazione alle forze dell’ordine) può essere rilevato fino a tre giorni dopo l’ultima assunzione, nel sangue fino a tre settimane, nell’urina fino a un mese, nel capello fino a tre mesi.
Il consumo di sostanze stupefacenti nei limiti dell’uso personale di cui all’art. 75 del TUS (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli Stupefacenti e Sostanze psicotrope) non è qualificato come fatto di reato, ma come illecito amministrativo e, con ragione, considerando che il diritto penale attribuisce all’Autorità statale il potere di punire il singolo nel rispetto del principio di offensività, il quale in Costituzione si desume dagli artt. 25 e 27, importa che non vi può essere reato senza offesa a un bene giuridico, cioè una situazione di fatto o di diritto carica di valore modificabile e quindi offendibile per effetto di un comportamento dell’uomo.
L’offesa al bene giuridico, nel caso specifico della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, in assenza di uno stato di alterazione non sarebbe rinvenibile e ciò implicherebbe la possibilità di far dichiarare l’incostituzionalità della norma.
Questo l’obiettivo programmatico dell’iniziativa dei Radicali italiani, il cui segretario Filippo Blengino si è autodenunciato alle Forze dell’ordine per aver guidato due giorni dopo l’assunzione di cannabis, nell’intento di far aprire il procedimento penale e portare la questione di fronte alla Corte costituzionale.
Non può parlarsi concretamente di attacco alla democrazia, perché di fatto l’art. 75 del TUS già prevedeva delle sanzioni amministrative, tra cui la sospensione della patente di guida; di certo non erano però previste l’ammenda o il carcere. Il nuovo codice ha penalizzato indirettamente un fatto (il consumo di sostanza stupefacente) che era stato (a ragione) declassato a illecito amministrativo. Non si tratta di un attentato alla democrazia, ma di una scaltra manovra proibizionista che presumibilmente non avrà lunga vita.
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L'Autore
Nicola Salutari
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#CodiceDellaStrada #Salvini cannabis #GuidaInStatodEbbrezza #Droga #Alcool