Approvata il 23 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre, la Legge n. 132 segna un punto di svolta: è la prima normativa italiana che disciplina in modo organico l’uso dell’intelligenza artificiale. Si inserisce nel quadro europeo tracciato dall’AI Act, ma con una particolarità storica: l’introduzione di nuovi reati e la possibilità di utilizzare sistemi di IA nel procedimento penale.
La legge stabilisce principi per la ricerca, la sperimentazione e l’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale, promuovendone un impiego corretto, trasparente e responsabile. L’idea alla base è chiara: l’intelligenza artificiale può essere uno strumento utile per l’uomo, ma non deve mai sostituirlo.
E questo vale anche in ambito processuale. L’articolo 15 affida sempre al magistrato ogni decisione sull’interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e sull’adozione dei provvedimenti, anche nei casi in cui vengano utilizzati sistemi di IA. Il Ministero della Giustizia potrà invece disciplinare l’uso dell’intelligenza artificiale per migliorare l’organizzazione dei servizi e semplificare il lavoro giudiziario.
La legge delega inoltre il Governo ad adottare, entro dodici mesi, decreti legislativi per definire le regole sull’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA. L’obiettivo è creare una disciplina organica, individuando diritti, obblighi e sanzioni per chi impiega tali strumenti.
Sul piano penale, la legge incide direttamente sul codice: vengono introdotte aggravanti per i reati commessi “attraverso, con o per mezzo” di sistemi di intelligenza artificiale, quando questi rendano la condotta più insidiosa o ostacolino la difesa.
Viene poi aggiunto l’articolo 612-quater del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde, senza consenso, immagini, video o voci falsificate con sistemi di IA, idonei a indurre in errore sulla loro genuinità. Si tratta del primo reato del codice penale italiano dedicato ai deepfake: contenuti realistici ma falsi, creati tramite intelligenza artificiale generativa e senza il consenso dei soggetti rappresentati, che rielaborano e adattano immagini e video a contesti diversi da quelli originari.
È un passo che segue l’esempio danese, primo in Europa. In un’epoca in cui i deepfake possono essere usati anche come strumenti politici, capaci di diffondere disinformazione o alterare il dibattito pubblico, si tratta di una tutela necessaria.
Il legislatore interviene anche in materia di diritto d’autore, estendendo la protezione alle opere riprodotte o elaborate da sistemi di intelligenza artificiale senza il consenso dell’autore.
Resta però una questione cruciale: se un sistema di IA genera un danno, chi ne risponde? Il programmatore, l’utilizzatore o l’ente che lo impiega? La legge, per ora, non offre risposte precise e rimanda ai decreti delegati l’onere di definire i criteri di imputazione della responsabilità.
Con la Legge 132/2025, l’Italia entra ufficialmente in una nuova era della giustizia, penale e non solo. Una legge necessaria, che prova a stare al passo con la realtà e a regolare un fenomeno in continua evoluzione. Ma anche un punto di partenza: è indispensabile che si apra un dibattito pubblico, non solo tra giuristi e tecnici, ma tra tutti i cittadini, su quanto la tecnologia possa e debba entrare nel campo più delicato del diritto, in particolare quello del processo penale, che può limitare ciò che di più importante possediamo: la libertà.
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L'Autore
Giorgia Savoia
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