Il 17 giugno 2026 il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’Unione. Il testo, sostenuto da 418 deputati, arriva dopo l’accordo politico raggiunto con il Consiglio il 1° giugno e punta a rendere più rapide e uniformi procedure che finora sono rimaste fortemente frammentate tra gli Stati membri. Prima dell’entrata in vigore, resta necessaria l’adozione formale da parte del Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La riforma parte da un problema concreto. Un sistema comune di asilo e migrazione perde credibilità se le decisioni definitive di rimpatrio restano difficili da eseguire. Anche l’UNHCR riconosce l’interesse legittimo degli Stati a costruire procedure di ritorno più efficaci e prevedibili. Il punto decisivo riguarda le condizioni nelle quali il rimpatrio viene disposto e le garanzie offerte alle persone coinvolte, soprattutto quando un trasferimento può esporle a conseguenze irreversibili.
L’adozione del regolamento si inserisce inoltre nel più ampio Patto europeo su migrazione e asilo, entrato nella fase di applicazione nel giugno 2026. La scelta di introdurre regole comuni risponde alla volontà di superare parte delle differenze prodotte dalla precedente direttiva rimpatri del 2008. L’obiettivo politico è rendere più prevedibile l’esecuzione dei ritorni, facilitare la cooperazione tra gli Stati e ridurre alcuni passaggi amministrativi. Una maggiore uniformità rende però ancora più importante la qualità delle garanzie previste dal nuovo sistema. Al centro del dibattito c’è il principio di non-refoulement. Nel diritto internazionale impedisce di trasferire una persona verso un Paese in cui rischierebbe persecuzioni, tortura, trattamenti inumani o degradanti o altre gravi violazioni. La protezione riguarda anche il trasferimento indiretto, quando una persona viene inviata verso uno Stato dal quale potrebbe essere successivamente trasferita in un luogo pericoloso. In ambito europeo, questo principio si intreccia con la tutela garantita dall’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con la giurisprudenza delle corti europee.
Il nuovo regolamento introduce obblighi più stringenti per chi riceve una decisione di rimpatrio. La persona dovrà cooperare con le autorità e lasciare il territorio dello Stato membro interessato. Il testo consente inoltre il ricorso alla detenzione per preparare il rimpatrio, sulla base di una valutazione individuale, e rafforza la cooperazione tra gli Stati attraverso un ordine europeo di rimpatrio. La novità più discussa riguarda però la possibilità di trasferire alcune persone verso i cosiddetti return hubs, situati in Paesi terzi.
Secondo l’accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio, questi centri potranno essere istituiti sulla base di intese con Stati extra-UE che rispettino i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non-refoulement. I minori non accompagnati sono esclusi. La norma mantiene quindi un limite giuridico preciso. Le difficoltà emergono nel momento in cui una garanzia formulata in termini generali deve essere applicata alla situazione concreta della persona trasferita.
Definire un Paese come sufficientemente sicuro, infatti, non permette di concludere che lo sia per ogni individuo. Il rischio può dipendere dall’origine etnica, dalla religione, dal genere, dalle convinzioni politiche, dalla storia personale o dall’interazione tra più elementi. Per questo il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa ha richiamato la necessità di valutazioni individuali effettive, accompagnate da meccanismi di monitoraggio e responsabilità per gli accordi con Paesi terzi. Anche l’OHCHR ha segnalato che procedure più rapide devono conservare le garanzie necessarie a evitare trasferimenti verso situazioni di pericolo.
Il trasferimento verso un return hub aggiunge un ulteriore livello di complessità. La presenza, nell’accordo con il Paese terzo, di un richiamo generale ai diritti umani non garantisce da sola la sicurezza di ogni trasferimento. Diventano essenziali informazioni aggiornate sulle condizioni del luogo di destinazione, una valutazione delle circostanze personali e sistemi capaci di controllare ciò che accade dopo l’allontanamento. È proprio sul monitoraggio e sulla possibilità di attribuire responsabilità che il Consiglio d’Europa ha invitato l’Unione a prevedere garanzie più solide.
Un altro punto sensibile riguarda il diritto di ricorso. L’UNHCR ha espresso preoccupazione per i casi in cui l’impugnazione non produce automaticamente la sospensione del rimpatrio e per il rischio che alcune persone vengano trasferite prima che la loro necessità di protezione sia stata esaminata pienamente. La questione ha effetti molto concreti. Se l’allontanamento viene eseguito prima di una verifica completa, una decisione successivamente riconosciuta come errata potrebbe arrivare quando la persona si trova già nel Paese di destinazione.
La giurisprudenza europea aveva già mostrato l’importanza di questo passaggio. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la destinazione indicata in una decisione di rimpatrio è essenziale per verificare il rispetto del non-refoulement. Se quella destinazione cambia, occorrono una nuova valutazione del rischio e la possibilità di contestare efficacemente la decisione. Anche il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova ha richiamato l’attenzione sui termini ristretti per presentare ricorso e sull’assenza, in alcuni casi, di un effetto sospensivo automatico.
È in questo quadro che la recente esperienza della Svezia assume particolare interesse. Il caso più significativo è D.M. v. Sweden, esaminato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 26 marzo 2026. Il ricorrente era un cittadino afghano arrivato in Svezia nel 2015. Dopo diverse domande di asilo respinte, le autorità svedesi avevano disposto il suo ritorno in Afghanistan. L’uomo aveva indicato diversi fattori di rischio, tra cui l’origine hazara, la provenienza da Mazar-e Sharif, il rischio di essere percepito come convertito o apostata e il lungo periodo trascorso in Svezia, durante il quale aveva adottato uno stile di vita occidentale.
La Corte non ha esteso automaticamente la protezione a ogni persona destinata a essere rimpatriata in Afghanistan. Ha osservato che né la situazione generale del Paese né l’appartenenza alla comunità hazara erano, considerate isolatamente, sufficienti per concludere che qualsiasi ritorno avrebbe violato l’articolo 3 della Convenzione. Nel caso di D.M., tuttavia, le autorità svedesi non avevano valutato adeguatamente tutti i fattori nel loro effetto cumulativo. L’origine hazara, il tempo trascorso in Europa, la possibile percezione come apostata e il contesto repressivo afgano, considerati insieme, creavano secondo i giudici un rischio reale di subire trattamenti contrari all’articolo 3.
Il caso offre un esempio concreto del significato della valutazione individuale. Esaminare separatamente ogni circostanza può portare a considerare ciascun fattore insufficiente. Il risultato cambia quando gli stessi elementi vengono osservati nel loro insieme e confrontati con la situazione attuale del Paese di destinazione. Con procedure europee orientate verso una maggiore rapidità, questa capacità di ricostruire il rischio complessivo acquista un peso ancora maggiore.
Pochi mesi dopo, Human Rights Watch ha richiamato l’attenzione su alcune espulsioni dalla Svezia riguardanti giovani donne cresciute per anni nel Paese. Tra i casi citati figurano due sorelle trasferite in Iran nell’ottobre 2025, mentre il padre e i fratelli più giovani sono rimasti in Svezia. L’organizzazione ha sollevato il problema dei rischi specifici che giovani donne sole possono incontrare in contesti caratterizzati da forti discriminazioni di genere. Anche in questo caso, la questione riguarda soprattutto la capacità delle autorità di valutare la situazione personale prima che l’allontanamento venga eseguito.
L’esperienza svedese mostra così perché il non-refoulement acquisti significato soprattutto nella sua applicazione concreta. La sua efficacia dipende dalla qualità delle valutazioni, dall’accesso a un ricorso realmente utilizzabile e dalla capacità di sospendere un trasferimento quando emergono elementi che modificano il quadro iniziale.
La nuova politica europea dei rimpatri nasce da un’esigenza reale di maggiore coerenza ed efficacia. I return hubs e gli strumenti comuni possono rendere le procedure più rapide, ma spostano una parte della gestione migratoria fuori dal territorio dell’Unione e rendono più difficile controllare ciò che accade dopo il trasferimento. UNHCR, OHCHR e Consiglio d’Europa convergono proprio sulla necessità di mantenere solide garanzie procedurali nel momento in cui il sistema diventa più incisivo.
La sfida europea riguarda quindi la capacità di rendere effettive le decisioni di rimpatrio preservando la valutazione individuale che ne determina la legittimità. Il caso svedese ricorda quanto un rischio possa emergere dall’insieme di circostanze che, prese singolarmente, sembrano insufficienti. In materia di non-refoulement, l’efficienza di una politica non si misura soltanto dalla rapidità con cui una persona lascia il territorio europeo. Conta anche la capacità di evitare che venga trasferita verso un pericolo che le autorità avrebbero potuto riconoscere prima della partenza.
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