L’8 dicembre il Consiglio dell’Unione Europea ha trovato un accordo preliminare sui rimpatri e ha ampliato la lista dei cosiddetti “Paesi terzi sicuri”, con l’obiettivo di “accelerare e semplificare le procedure di rimpatrio delle persone il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare”. Si tratta di alcune riforme apportate al Patto sulla migrazione e l’asilo, che è stato adottato a giugno 2024 e sarà applicato a partire da giugno 2026. Il testo, che ha visto il voto contrario di Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, passerà ora al Parlamento Europeo per l’approvazione definitiva.
Il regolamento istituisce procedure per il rimpatrio condivise a livello dell’UE, predispone strumenti di solidarietà e cooperazione tra gli Stati membri e impone obblighi più rigorosi a chi non ha diritto a soggiornare, inasprendo i controlli: nelle parole del ministro danese dell’Immigrazione e dell’Integrazione, Rasmus Stoklund, “gli Stati membri disporranno di un pacchetto di strumenti decisamente migliore: sono previsti, ad esempio, periodi di trattenimento e divieti di ingresso più lunghi”.
Inoltre, il testo formula la definizione di “Paese di origine sicuro” e apre alla possibilità di creare centri di rimpatrio nei paesi terzi extraeuropei gestiti e finanziati dall’Europa, esattamente come i centri di detenzione in Albania voluti dall’Italia, per ora bloccati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza del 1 agosto 2025), ma che con l’approvazione di questo accordo sarebbero invece un modello plausibile.
Rispetto agli strumenti di solidarietà, l’obiettivo principale è aiutare quei Paesi che, dal giungo 2026, saranno considerati “sotto pressione migratoria”, quali Italia, Spagna, Cipro e Grecia: questi avranno diritto a ricevere contributi dagli altri Stati europei nelle forme di aiuti finanziari (con un fondo da 420 milioni di euro), un piano di ricollocamenti (21mila) o misure di solidarietà alternative. Ogni stato potrà scegliere quale misura adottare, anche in combinazione.
La cooperazione tra gli Stati è incentivata tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio: ogni Stato membro avrà diritto ad eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato per il suo territorio, senza dover a sua volta emettere una decisione di rimpatrio per il proprio. In questo modo, dichiara il comunicato del Consiglio, si invia un messaggio forte ai cittadini con soggiorno irregolare: “non potranno evitare il rimpatrio fuggendo in un altro Stato membro”. Questa misura non è obbligatoria al momento, ma potrebbe diventarlo se la Commissione Europea ne valuterà positivamente il funzionamento nei due anni a partire dall’entrata in vigore del Patto.
Con l’accordo, diventano Paesi di origine considerati sicuri il Bangladesh, l’Egitto, la Tunisia, la Colombia, l’India, il Kosovo e il Marocco (l’Italia ha spinto molto affinché i primi tre fossero inclusi nella lista, perché da essi proviene la maggior parte dei suoi richiedenti asilo). Il criterio per la definizione è statistico, infatti sono considerati “sicuri” tutti i Paesi da cui arriva meno del 20% delle domande di asilo. In questo modo però si perde la fondamentale valutazione della condizione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in quei Paesi, e la definizione proposta viene ad essere in contrasto con le convenzioni europee sui diritti fondamentali e con il regolamento stesso, i quali obbligano a verificare che i Paesi sicuri siano democratici e rispettino i diritti fondamentali delle persone. Si è già aperto un contenzioso alla Corte di Giustizia Europea in merito e, se il Parlamento dovesse approvare questa definizione, i ricorsi giudiziari non potrebbero che aumentare.
L’applicazione del concetto di “Paese sicuro” può avvenire in tre casi: se la persona proviene da essi, se vi ha transitato o se esiste un accordo con il Paese. Nel primo caso, si applicheranno procedure accelerate per l’esame della domanda d’asilo, come già avviene in Italia da dopo il decreto Cutro del 2023. Negli altri due casi invece le procedure potrebbero essere affidate ai Paesi terzi, ma questo è in netto contrasto con la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, che impone invece l’esame delle domande direttamente da parte degli Stati in cui le domande vengono inviate.
Deresponsabilizzazione ulteriore deriverebbe dall’istituzione dei return hubs, i centri per il rimpatrio, che “possono fungere sia da centri per il successivo rimpatrio verso il Paese di rimpatrio finale sia da destinazione finale”. L’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), in un comunicato che sottolinea le criticità e i pericoli dell’accordo, denuncia questa proposta di esternalizzazione perché con essa “gli Stati membri scelgono deliberatamente di sottrarsi agli obblighi internazionali a cui si erano vincolati”, e mette in allerta sul rischio di grave compromissione della centralità della protezione individuale e l’effettività del diritto di asilo in Europa.
Secondo il giurista e presidente dell’ICS di Trieste Gianfranco Schiavone, benché l’approvazione della proposta significherebbe “cedere le persone come se fossero merci”, violando diritti fondamentali e convenzioni, è purtroppo probabile che il Parlamento voti a favore di questo piano, in linea con un generale inasprimento dei provvedimenti sulle migrazioni, tendente a pratiche sempre meno tutelanti.
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L'Autore
Emma Zurru
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Migrazioni Unione Europea rimpatri asilo diritti fondamentali