Il 23 luglio 2024 è stata depositata la sentenza 143/2024 della Corte costituzionale riguardante la tematica di rettificazione di attribuzione del sesso e di identità non binarie.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Bolzano, in seguito alla richiesta di una persona affinché ottenesse la rettificazione del sesso anagrafico da “femminile” ad “altro”.
I giudici della Consulta ha dichiarato inammissibile la richiesta, affermando che la legge non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un genere "non binario" (né maschile, né femminile).
Nonostante ciò, la Corte ha sottolineato l’importanza di tutelare chi non si riconosca né nel genere femminile né in quello maschile: «la percezione dell’individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l’esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l’ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.)» e «nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.».
I giudici della Consulta hanno lanciato un monito al Legislatore, il quale, in quanto «primo interprete della sensibilità sociale», dovrebbe eventualmente introdurre nell’ordinamento italiano un terzo genere di stato civile.
Il Tribunale di Bolzano ha inoltre sollevato la questione per un’ulteriore richiesta: che le venisse riconosciuto il diritto a sottoporsi a un intervento di mastectomia, cioè rimozione del seno, nonostante non volesse il genere maschile sui documenti.
In merito a ciò, la Corte ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico in qualsiasi casistica. Secondo i giudici della Consulta, invece, le persone trans che hanno già avuto l’autorizzazione medica a iniziare la transizione ormonale e a cui il tribunale ha autorizzato il cambio del genere sui documenti dovrebbero essere considerate di fatto autorizzate anche ad accedere alle operazioni chirurgiche, senza un'ulteriore autorizzazione del tribunale. Questo non solo riduce tempi e costi per i richiedenti, ma alleggerisce anche il carico di lavoro dei tribunali.
Ancora una volta la Corte Costituzionale si è dimostrata essere sentore di un bisogno della collettività, richiamando il Legislatore affinché disciplini la questione, uniformandosi anche al diritto presente in altri paesi europei.
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L'Autore
Giorgia Savoia
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