La Corte di giustizia e la cittadinanza dell’Unione europea

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  Melissa Cortese
  21 December 2022
  4 minutes, 47 seconds

Come detto nel precedente articolo, il carattere derivato è una delle principali differenze tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale: l’Unione europea non definisce i requisiti necessari per l’acquisizione della propria cittadinanza, ma rimette la valutazione agli ordinamenti degli Stati membri. Tale aspetto deriva dalla natura non statuale dell’Unione europea e dalla conseguente conservazione della sovranità in capo agli Stati membri. Questo e altri elementi si possono analizzare studiando l’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto, consultato le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Privazione della cittadinanza e diritto dell’Unione – sentenza Rottmann

Attribuzione e privazione della cittadinanza costituiscono questioni di dominio riservato: gli Stati membri sono liberi di determinare i presupposti all’acquisto e alla perdita della propria cittadinanza.

La libertà di determinare i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza ha, tuttavia, dei limiti: va esercitata “nel rispetto del diritto comunitario”. Tale principio è sottolineato dalla sentenza Rottmann. La vicenda riguardava un cittadino austriaco che, trasferitosi in Germania, chiedeva alle autorità tedesche di poter acquisire la cittadinanza tedesca, omettendo azioni penali per truffa aggravata avviate nei suoi confronti in Austria. Una volta concessa la cittadinanza tedesca, Rottmann perdeva la cittadinanza austriaca. Successivamente informate del mandato di arresto, le autorità tedesche revocavano la naturalizzazione. La Corte di giustizia veniva interpellata tramite rinvio pregiudiziale: il giudice tedesco chiedeva se il diritto dell’Unione impediva la revoca da parte di uno Stato membro di una naturalizzazione ottenuta con la frode, qualora detta revoca avesse per effetto di rendere il soggetto apolide.

La Corte afferma che la revoca nel caso di specie è legittima, chiarendo che la privazione della cittadinanza ottenuta mediante comportamento fraudolento è conforme sia al diritto internazionale, sia al diritto dell’Unione europea. Nonostante ciò, viene sottolineato per la prima volta che il potere degli Stati membri di privare un soggetto della cittadinanza deve essere esercitato in conformità al diritto dell’Unione europea.

Cittadinanza europea e principio di effettività – sentenza Micheletti

Per godere dello status di cittadino europeo non è rilevante l’effettività della cittadinanza dello Stato membro: non è necessario che l’individuo abbia un legame attuale con il territorio dell’Unione. La Corte ha più volte affermato che “il possesso della cittadinanza di uno Stato membro costituisce presupposto necessario e sufficiente per il godimento delle libertà di circolazione previste dai trattati”, non è dunque ammessa la possibilità di richiedere ulteriori requisiti. Uno Stato membro non può negare a un soggetto cittadino di un altro Stato membro e di uno Stato terzo il godimento delle libertà di circolazione motivando il divieto rimarcando che la cittadinanza dello Stato membro non è effettiva.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza della Corte si distacca dai principi di diritto internazionale in materia di cittadinanza plurima. Infatti, mentre il diritto internazionale fa prevalere la cittadinanza effettiva, la Corte di giustizia nega qualsiasi rilevanza al principio di effettività. Ne è un chiaro esempio la sentenza Micheletti, in cui la Corte dichiara in contrasto con il diritto comunitario il rifiuto da parte delle autorità spagnole di concedere una tessera definitiva di residente comunitario, al fine di stabilirsi in Spagna come odontoiatra, al signor Micheletti, soggetto avente cittadinanza italiana ed argentina, ma nato e residente in Argentina. Il rifiuto era motivato dal fatto che, in caso di doppia cittadinanza che non includa quella spagnola, il Codice civile spagnolo fa prevalere quella corrispondente alla residenza abituale del soggetto. Tale decisione è considerata contraria alle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento, in quanto “non spetta alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato”.

Cittadinanza europea e cittadinanza del foro – sentenza Garcia Avello

Un altro punto di divergenza dai principi di diritto internazionale riguarda la cittadinanza del foro: nel caso di soggetti aventi due cittadinanze, il diritto internazionale vuole che prevalga automaticamente la cittadinanza del foro, mentre il diritto dell’Unione europea considera tale meccanismo contrario al principio di non discriminazione. Ne è un esempio la sentenza Garcia Avello, nella quale la Corte giudica contrario al diritto dell’Unione europea il comportamento delle autorità belghe che, di fronte a due minori di cittadinanza belga e spagnola e residenti in Belgio, avevano attribuito a questi ultimi il cognome loro spettante sulla base della legislazione belga, dando prevalenza alla cittadinanza del foro, e non consentendo ai genitori di scegliere per il doppio cognome paterno e materno, come previsto dalla legislazione spagnola.

L’irrilevanza dei principi di diritto internazionale in materia di cittadinanza plurima (principio di effettività e di prevalenza della cittadinanza del foro) ha radice nelle finalità stesse dell’ordinamento dell’Unione europea. La volontà di tutelare al massimo le libertà di circolazione previste dal Trattato spinge la Corte di giustizia a dare prevalenza alla cittadinanza che meglio garantisce queste ultime: nel caso di concorso tra cittadinanza di uno Stato membro e cittadinanza di uno Stato terzo, prevarrà la prima, mentre nell’ipotesi di concorso tra due cittadinanze di Stati membri, a prevalere sarà quella che meglio risponde all’obiettivo di garantire tali libertà.

Consultando queste e numerose altre sentenze, si può dedurre che l’istituto della cittadinanza europea è ancora in fase di sviluppo, definizione e ampliamento.

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Fonti consultate per il presente articolo:

“Quando e come è nata la cittadinanza europea?”, Mondo internazionale

https://mondointernazionale.org/post/quando-e-come-%C3%A8-nata-la-cittadinanza-europea

Sentenza CG 19 gennaio 1995, causa C-348/96, Calfa

Sentenza CG 2 ottobre 2008, causa C-148/02, Garcia Avello

Sentenza CG 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti

Sentenza CG 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann

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L'Autore

Melissa Cortese

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