La Corte di giustizia e la cittadinanza dell’Unione europea

La giurisprudenza in merito, alle sentenze Rottmann, Micheletti e Garcia Avello

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  Melissa Cortese
  21 dicembre 2022
  4 minuti, 54 secondi

Come evidenziato nel precedente articolo, il carattere derivato è una delle principali differenze, tra cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. L’Unione Europea non definisce i requisiti necessari per l’acquisizione della propria cittadinanza, ma rimette la valutazione agli ordinamenti degli Stati membri. Tale aspetto, deriva dalla natura non statuale dell’Unione e dalla conseguente conservazione della sovranità in capo agli Stati. Questo e altri elementi si possono analizzare studiando, l’evoluzione giurisprudenziale dell’istituto e consultato le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

  • Privazione della cittadinanza e diritto dell’Unione: sentenza Rottmann

    Attribuzione e privazione della cittadinanza costituiscono questioni di dominio riservato: gli Stati membri sono liberi di determinare i presupposti all’acquisto e alla perdita della cittadinanza.

    La libertà di determinare i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza ha, tuttavia, dei limiti: va esercitata “nel rispetto del Diritto Comunitario”. Tale principio è sottolineato dalla sentenza Rottmann; un cittadino austriaco che, trasferitosi in Germania, chiese alle autorità tedesche di poter acquisire la cittadinanza omettendo, azioni penali per truffa aggravata avviate nei suoi confronti in Austria. Una volta concessa la cittadinanza, Rottmann, di conseguenza perse quella del suo paese di origine, l'Austria. Successivamente informate del mandato di arresto, le autorità tedesche revocavano la naturalizzazione. La Corte di Giustizia venne interpellata tramite rinvio pregiudiziale; ovvero una procedura, con la quale una giurisdizione nazionale può interrogare, la Corte Europea, sulla validità o meno di un Diritto Europeo. Nel caso Rottmann, il Giudice tedesco chiese, se il Diritto dell’Unione potesse impedire la revoca da parte di uno Stato membro di una naturalizzazione ottenuta con la frode, qualora detta revoca avesse per effetto di rendere il soggetto apolide. La Corte affermò, che la revoca nel caso di specie è legittima, chiarendo che la privazione della cittadinanza ottenuta mediante comportamento fraudolento è conforme sia al Diritto Internazionale, sia al Diritto dell’Unione Europea. Nonostante ciò, venne specificamente, sottolineato per la prima volta, che il potere degli Stati membri di privare un soggetto della cittadinanza deve essere esercitato in conformità al Diritto Europeo.

    • Cittadinanza europea e principio di effettività: sentenza Micheletti

    Per godere dello status di cittadino europeo non è rilevante l’effettività della cittadinanza dello Stato membro e non è necessario che l’individuo abbia un legame attuale con il territorio dell’Unione. La Corte ha più volte affermato, che “il possesso della cittadinanza di uno Stato membro costituisce presupposto necessario e sufficiente per il godimento delle libertà di circolazione previste dai trattati”; non è dunque ammessa, la possibilità di richiedere ulteriori requisiti. Uno Stato membro non può negare, ad un cittadino di un altra Nazione dell'Unione e di uno Stato terzo, il godimento delle libertà di circolazione motivando tale restrizione, che la cittadinanza dello Stato membro non è effettiva. Da questo punto di vista la giurisprudenza della Corte, si distacca dai principi di Diritto Internazionale in materia di cittadinanza plurima. Infatti, mentre il Diritto Internazionale fa prevalere la cittadinanza effettiva, la Corte di Giustizia nega qualsiasi rilevanza al principio di effettività. Ne è un chiaro esempio la sentenza Micheletti, in cui la Corte ha dichiarato in contrasto con il Diritto Comunitario, il rifiuto da parte delle autorità spagnole di concedere una tessera definitiva di residente comunitario, al fine di stabilirsi in Spagna come odontoiatra, al signor Micheletti; soggetto avente cittadinanza italiana ed argentina, nato e in quest'ultima ivi residente. Il rifiuto era motivato dal fatto che, in caso di doppia cittadinanza che non includa quella spagnola, il Codice Civile spagnolo, fa prevalere quella corrispondente alla residenza abituale del soggetto. Tale decisione è considerata contraria alle disposizioni del Trattato in Materia di Diritto di Stabilimento, in quanto “non spetta alla legislazione di uno Stato membro limitare gli effetti dell’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato”.

    • Cittadinanza europea e cittadinanza del foro: sentenza Garcia Avello

            Un altro punto di divergenza dai principi di Diritto Internazionale riguarda la cittadinanza del foro; ovvero nel caso di soggetti aventi due cittadinanze, il Diritto Internazionale vuole, che prevalga automaticamente la cittadinanza del foro, mentre il Diritto dell’Unione Europea considera tale meccanismo contrario al principio di non discriminazione. Ne è un esempio la sentenza Garcia Avello. In questo caso specifico la Corte giudicò contrario al Diritto dell’Unione Europa, il comportamento delle autorità belghe, le quali, di fronte a due minori di cittadinanza belga e spagnola e residenti in Belgio, avevano attribuito a questi ultimi il cognome loro spettante sulla base della legislazione belga, dando prevalenza alla cittadinanza del foro e non consentendo ai genitori, di scegliere per il doppio cognome paterno e materno, come previsto dalla legislazione spagnola.

            L’irrilevanza dei principi di Diritto Internazionale in materia di cittadinanza plurima (principio di effettività e di prevalenza della cittadinanza del foro) ha radice nelle finalità stesse dell’ordinamento dell’Unione Europea. La volontà di tutelare al massimo, le libertà di circolazione previste dal Trattato spinge di conseguenza, la Corte di Giustizia a dare prevalenza alla cittadinanza che meglio garantisce queste ultime. Nel caso di concorso tra cittadinanza di uno Stato membro e cittadinanza di uno Stato terzo, prevarrà la prima, mentre nell’ipotesi di concorso tra due cittadinanze di Stati membri, a prevalere sarà quella che meglio risponde all’obiettivo di garantire tali libertà.

            Consultando queste e numerose altre sentenze, si può dedurre che l’istituto della cittadinanza europea è ancora in fase di sviluppo, definizione e ampliamento.

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              Fonti consultate per il presente articolo:

              “Quando e come è nata la cittadinanza europea?”, Mondo internazionale

              https://mondointernazionale.org/post/quando-e-come-%C3%A8-nata-la-cittadinanza-europea

              Sentenza CG 19 gennaio 1995, causa C-348/96, Calfa

              Sentenza CG 2 ottobre 2008, causa C-148/02, Garcia Avello

              Sentenza CG 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti

              Sentenza CG 2 marzo 2010, causa C-135/08, Rottmann

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              Melissa Cortese

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