Che cos’è la criminalità organizzata? Problemi di definizione e cooperazione internazionale

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  Livia Marini
  23 febbraio 2026
  5 minuti, 13 secondi

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, gli studi sulla sicurezza attraversano una trasformazione profonda. Con il progressivo superamento della logica bipolare, l’attenzione si sposta da minacce esclusivamente militari a fenomeni non convenzionali. In questo contesto, la criminalità organizzata entra stabilmente nell’agenda della sicurezza internazionale. Ma cosa significa, esattamente, parlare di “criminalità organizzata”?

Ma come si definisce la criminalità organizzata transnazionale?

Definire la criminalità organizzata non è semplice. Si tratta di un fenomeno per sua natura occulto, che opera prevalentemente nell’ombra. A differenza delle minacce tradizionali, non si manifesta sempre in modo evidente. Attività come il racket, che consiste nell’imporre pagamenti in cambio di protezione con la minaccia implicita di ritorsioni, sono strutturalmente difficili da osservare dall’esterno. La limitata accessibilità empirica complica la costruzione di una definizione condivisa.

L’aggettivo “organizzata” richiama l’esistenza di una struttura e di una forma di affiliazione tra i membri. In alcuni casi questa affiliazione si concretizza in rituali o giuramenti che legano l’individuo a un clan specifico. Gran parte della conoscenza iniziale sul fenomeno si è sviluppata a partire dal caso italiano, nel quale la dimensione strutturale e simbolica è centrale. A lungo si è ritenuto che tale modello fosse universalmente valido. Con il tempo si è compreso che non tutte le organizzazioni criminali rispecchiano questa configurazione. Se in Italia o in Giappone la ritualità è un elemento distintivo, in altri contesti, come nel caso di gruppi nigeriani, l’affiliazione può assumere forme diverse o meno formalizzate. Anche i segni di appartenenza variano. In Russia, ad esempio, i tatuaggi hanno svolto storicamente una funzione identificativa, mentre in Italia un ruolo chiave è stato svolto dalle testimonianze dei collaboratori di giustizia.

Il termine “crimine” racchiude un insieme ampio ed eterogeneo di attività. Oltre al racket, vi rientrano il traffico di esseri umani, il riciclaggio di denaro, il traffico di droga, la falsificazione di documenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione, il traffico illecito di fauna selvatica, la deforestazione e l’estrazione mineraria illegali, le frodi informatiche come l’hacking di carte di credito, il contrabbando di tabacco, alcol e carburante, il traffico di beni sovvenzionati e la pesca illegale.

Particolarmente rilevante è il riciclaggio di denaro, che consente di reinserire nel circuito legale proventi di origine illecita attraverso ristoranti, settore edilizio, società di comodo, paradisi fiscali o anche strumenti più recenti come le criptovalute. Spesso i membri di livello più basso sono coloro che vengono perseguiti penalmente. Per accertare la responsabilità dei vertici è necessario seguire i flussi finanziari, ricostruendo la catena del profitto.

Tra le organizzazioni più note si possono citare i cartelli messicani e colombiani, la Yakuza giapponese, le organizzazioni mafiose italiane come Cosa Nostra, Camorra, ’Ndrangheta e Sacra Corona Unita, la mafia russa, le Triadi cinesi e gruppi emergenti nei Balcani, oltre a reti operative in Nigeria, Ghana, Paesi Bassi e in alcune aree dell’Asia e del Medio Oriente legate al traffico di eroina.

Lo studio del fenomeno incontra ostacoli significativi. In primo luogo vi è una riluttanza politica o culturale a produrre statistiche trasparenti. In altri casi vi è una vera e propria incapacità di raccogliere dati, poiché molte attività si svolgono in regioni remote o in aree dove la presenza statale è limitata, come alcune favelas brasiliane o zone di confine in Africa e nel Sud st asiatico. Inoltre, l’attenzione mediatica tende a concentrarsi su eventi spettacolari, come sequestri di grandi quantità di armi o droga o episodi di violenza, generando una percezione selettiva del fenomeno. Esistono infine reati che in determinati contesti sociali sono percepiti come privi di vittima, poiché basati su uno scambio tra soggetti consenzienti.

Cosa dice il diritto internazionale?

La risposta internazionale a questa complessità si concretizza nel 2000 con l’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nota come Convenzione di Palermo. L’articolo 2 fornisce una definizione di gruppo criminale organizzato come un gruppo strutturato di tre o più persone, esistente per un periodo di tempo e operante congiuntamente al fine di commettere uno o più reati gravi per ottenere un beneficio materiale. Per reato grave si intende un comportamento punibile con una pena detentiva massima di almeno quattro anni. La nozione di gruppo strutturato non richiede ruoli formalmente definiti né una struttura gerarchica complessa.

La definizione è volutamente ampia. L’obiettivo è fornire una base giuridica che consenta non solo di perseguire i singoli reati, ma anche l’appartenenza all’organizzazione. Tale ampiezza riflette la varietà delle forme che la criminalità organizzata può assumere e la necessità di cooperazione tra Stati, dato il carattere transnazionale del fenomeno.

La Convenzione è affiancata da protocolli specifici relativi al traffico di armi, al traffico di droga e al traffico di esseri umani e al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Nel caso del traffico di migranti, per configurare la fattispecie come criminalità organizzata è necessario dimostrare il coinvolgimento di almeno tre persone e l’esistenza di un beneficio materiale. In questo contesto il migrante può essere considerato parte dell’accordo illecito, mentre la vittima è lo Stato. Diversamente, nel traffico di esseri umani la persona trasportata è la vittima dello sfruttamento.

Il termine “transnazionale” indica una dimensione logistica, ossia il verificarsi di un comportamento attraverso più giurisdizioni, pur restando applicabili le legislazioni nazionali. Ciò distingue tali fenomeni dai crimini internazionali come il genocidio o i crimini contro l’umanità, che rientrano nel diritto penale internazionale. Le organizzazioni possono assumere configurazioni gerarchiche, reticolari o coalizioni ad hoc focalizzate su specifiche attività.

Conclusione

In sostanza, la questione non è solo come contrastare la criminalità organizzata, ma come definirla. La scelta di una definizione ampia, come quella adottata a livello internazionale, è al tempo stesso una necessità operativa e il segno della complessità del fenomeno. La criminalità organizzata non è un modello unico, ma un insieme di configurazioni che variano nel tempo e nello spazio. Comprenderne la natura richiede quindi un equilibrio costante tra esigenza di precisione giuridica e consapevolezza della sua intrinseca mutevolezza.

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Livia Marini

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