Fine vita: una nuova pronuncia della Corte costituzionale

  Articoli (Articles)
  Giorgia Savoia
  25 luglio 2024
  3 minuti, 23 secondi

Il 18 luglio 2024 è stata depositata la sentenza 135/2024 della Corte costituzionale riguardante la tematica del suicidio assistito, cioè la possibilità di auto-somministrarsi un farmaco letale a determinate condizioni.

Il giudizio in questione è un giudizio di legittimità e costituzionalità promosso da un giudice che chiede alla Corte di vagliare la legittimità costituzionale di una norma di legge di cui deve fare applicazione, nel caso di specie l’art. 580 del c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale 242/2019.

La sentenza sopra citata è quella pronunciata dalla Corte sul caso DJ Fabo, che garantisce il suicidio assistito in Italia in mancanza di una legge in materia.

La Corte ha, infatti, stabilito che, in determinate condizioni, l’istigazione o aiuto al suicidio non è punibile.

Tali condizioni sono:

  1. irreversibilità della patologia;
  2. presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili;
  3. dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale;
  4. capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli - devono essere accertate dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite in quella sentenza.

La sentenza 242/2019 ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, sulla base delle condizioni sopra citate.

Dal 2019 a oggi però, nonostante i moniti della Corte costituzionale nei confronti del Parlamento, nessuna legge è stata varata per regolamentare il suicidio assistito.

L’ultima sentenza della Corte costituzionale in materia, la 135/2024, ha riconfermato le stesse condizioni statuite nel 2019, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Firenze sull’articolo 580 del codice penale, che miravano a estendere l’area della non punibilità del suicidio assistito oltre i confini stabiliti dalla Corte con la precedente sentenza del 2019.

Le questioni nascevano da un procedimento penale contro tre persone che hanno aiutato un paziente affetto da sclerosi multipla di grado avanzato, in stato di quasi totale immobilità, ad accedere al suicidio assistito in una struttura privata svizzera.

È stato rilevato come il paziente non fosse tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale. Pertanto, il GIP di Firenze ha ritenuto che non sussistessero tutte le condizioni di non punibilità del suicidio assistito fissate dalla Corte nella sentenza n. 242 del 2019. Il GIP, a questo punto, ha chiesto alla Corte di rimuovere il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ritenendolo in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di autodeterminazione terapeutica, di dignità della persona, nonché con il diritto al rispetto della vita privata riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ha affermato che la sentenza n. 242 del 2019 non aveva riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile determinata da una patologia irreversibile, ma aveva soltanto «ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile ratio, all’evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti».

La Corte ha inoltre espresso il forte auspicio che il legislatore proceda a dettare una disciplina codificata con legge, nel rispetto dei principi richiamati dalla Corte, necessaria per riconoscere i diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona umana e per tutelare situazioni di incertezza come quella della sentenza in esame.

Mondo Internazionale APS - Riproduzione Riservata ® 2024

Condividi il post

L'Autore

Giorgia Savoia

Categorie

Società

Tag

corte costituzionale Fine vita Suicidio assistito diritti costituzionali costituzione italiana dj fabo