Il nostro ordinamento prevede, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, la possibilità per il Governo di emanare atti aventi forza di legge in caso di necessità ed urgenza che, se dopo 60 giorni dall'emanazione non vengono convertiti in legge dal Parlamento, cessano di avere efficacia. È proprio su un atto di questo tipo che, nel mese di aprile, si è concentrato il dibattito pubblico.
Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale", è intervenuto su diverse materie, introducendo nuovi reati e norme in tema di sicurezza pubblica, ma non solo.
Nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, infatti, è stato inserito un emendamento, l'articolo 30-bis, oggetto del dibattito pubblico. La norma modifica il Testo Unico sull'Immigrazione del 1998 nella parte che regola i programmi di rimpatrio volontario assistito: uno strumento già presente nell'ordinamento italiano, che consente ai cittadini stranieri di fare rientro nel proprio Paese con il supporto economico dello Stato italiano.
La novità introdotta con l’emendamento consisterebbe in un compenso economico per l'avvocato che abbia assistito il migrante nella presentazione della domanda di rimpatrio volontario. La cifra, che, secondo alcune stime, si attesterebbe intorno ai 615 euro, è stata parametrata al contributo per le "prime esigenze" già erogato al migrante stesso. Il profilo che ha suscitato le reazioni più dure è però un altro: il compenso è stato previsto "ad esito della partenza dello straniero", il che significa che il professionista avrebbe incassato la somma solo a rimpatrio avvenuto. Il governo ha stanziato 246.000 euro per il 2026 e 492.000 euro annui per il 2027 e il 2028, stimando circa 800 rimpatri l'anno sulla base dei dati relativi al triennio precedente.
Le risposte del mondo forense e della magistratura sono state immediate e unitarie. Il Consiglio Nazionale Forense ha preso pubblicamente le distanze dalla norma, dichiarando di non essere mai stato informato né consultato nel corso dell'iter parlamentare, e ha chiesto al Parlamento di eliminare ogni riferimento al proprio ruolo nella corresponsione dei compensi. L'Unione delle Camere Penali Italiane ha definito la misura incompatibile con la Costituzione e con la deontologia forense, mentre invece dovrebbe essere un professionista autonomo e indipendente, come sancito dalla legge. L'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso sconcerto, osservando che il premio per il fallimento della difesa contrasti con l'idea stessa di difesa.
Con la scadenza dei 60 giorni fissata al 25 aprile 2026, il decreto è giunto alla Camera alla scadenza del termine stesso. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso le proprie perplessità sulla norma al sottosegretario Alfredo Mantovano nel corso di un incontro al Quirinale. Le opposizioni hanno chiesto la sospensione dei lavori in commissione.
Il 24 aprile 2026 la Camera ha approvato la conversione in legge del decreto sicurezza. Contestualmente, in un Consiglio dei ministri durato pochi minuti, il governo ha redatto un decreto correttivo volto a recepire i rilievi del Quirinale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che un intervento modificativo in sede parlamentare del testo successivamente convertito in legge avrebbe rischiato di far decadere il decreto per scadenza dei termini, e che quindi si è deciso di procedere con un ulteriore decreto-legge correttivo della norma.
Il decreto correttivo ha modificato la norma, riconoscendo non solo agli avvocati il compenso, ma a qualsiasi soggetto che abbia prestato assistenza al migrante nella presentazione della domanda di rimpatrio volontario. Inoltre, la corresponsione della somma non è più condizionata all'effettiva partenza del migrante, bensì alla conclusione del procedimento amministrativo. Infine, sono state soppresse le parti del testo che indicavano il Consiglio Nazionale Forense quale soggetto deputato alla gestione e alla ripartizione dei compensi, un ruolo che il CNF aveva esplicitamente rifiutato.
Il DL Sicurezza ha toccato temi che si intrecciano con questioni di rilievo costituzionale. Il ricorso reiterato agli strumenti di urgenza per disciplinare materie che il Parlamento non ha ancora legiferato, e il successivo intervento correttivo a legge appena approvata, hanno riaperto un dibattito non nuovo sull'equilibrio tra i poteri dello Stato e sul ruolo della fonte primaria nel nostro ordinamento.
Inoltre, l'avvocato è un professionista autonomo e indipendente dal potere esecutivo: condizionarne il compenso all'esito voluto dall'esecutivo significherebbe, in parte, trasformarlo in un funzionario dello Stato. Il decreto correttivo ha attenuato le criticità più evidenti sollevate, ma gli interrogativi sul rapporto tra le politiche migratorie dell'attuale esecutivo e l'autonomia della professione restano aperti, sicuramente fino al momento della conversione in legge del decreto correttivo.
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L'Autore
Giorgia Savoia
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