Il sistema Blockchain fra prospettive future e incertezza normativa

Quando il rapporto fra Diritto ed Innovazione Tecnologica incontra l’interesse strategico nazionale

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  Redazione
  25 agosto 2020
  6 minuti, 25 secondi

A cura di Massimiliano Abri

Sono passati molti anni da quando il termine Blockchain ha iniziato a circolare su internet. Dal 2008 ad oggi sono numerose le applicazioni di tale sistema entrate nel commercio, e sempre più aziende private hanno investito buona parte dei loro bilanci in questa innovazione tecnologica. I margini di profitto stanno crescendo esponenzialmente, tanto che molti economisti dubitano della effettiva tenuta di questa crescita incontrollata; nonostante ciò si continua ad investire in ricerca e sviluppo per comprendere fino a dove gli effetti positivi di tale tecnologia si possa spingere. Solo di recente però si è aperto un dibattito internazionale sulla mancanza di normative ad hoc in materia e sui rischi connessi a tale carenza.

Perché dal 2018 ad oggi si è intensificato l’interesse da parte dei vari legislatori nazionali verso il sistema Blockchain?

Sebbene l’evoluzione tecnologica del sistema Blockchain sembri aprire nuove possibilità di applicazione in vari settori strategici sia in ambito economico che di pubblico servizio, si è recentemente aperto un importante dibattito Pubblico-Privato sullo stato attuale delle norme che dovrebbero governare e coadiuvare questo processo evolutivo e di sperimentazione. Permane al momento una diffusa incertezza normativa sul tema, che da una parte preoccupa gli Stati nazionali in merito alla necessità di rispettare la segretezza e la sicurezza di taluni dati strategici di interesse pubblico, e dall’altra impensierisce cittadini, enti privati e associazioni di categoria in merito alla tutela dei loro diritti digitali.

Quali Pro e Contro?

Dal punto di vista operativo, il grande potenziale di questa tecnologia risiede nella sua struttura informatica, capace di ridurre il costo della fiducia necessario al perfezionamento di una transazione, intesa come scambio informativo o di valore, garantendo al tempo stesso certezza della sua esecuzione[1]. Infatti questa innovazione tecnologica propone un efficacie miglioramento della trasmissione dati, coniugando un minor impatto sui costi (relativamente alla mancanza di intermediazione di gestori del sistema), ad una maggiore certezza ed immutabilità del dato, oltre ad una validazione temporale più efficacie.
Da un punto di vista giuridico però si nutrono ancora forti dubbi sulla sicurezza fornita dal sistema Blockchain: la mancanza di una regolamentazione adeguata, la carenza di informazione e formazione sulle opportunità/rischi di questa tecnologia e la scarsità di tutele giurisdizionali peculiari in materia hanno condotto i vari legislatori nazionali ad interagire fra loro per studiare soluzioni normative comuni. Garantire una maggiore sicurezza dei dati trattati e un’efficacie tutela dell’interesse Pubblico-Privato in materie di diritti digitali [2] rappresentano principi inderogabili dai quali tutti i Legislatori nazionali sembrano voler partire nel processo di inserimento del sistema Blockchain all'interno dell’ordinamento giuridico dello Stato di Diritto.

Una generale diffidenza in materia di sicurezza dei dati

Iniziamo osservando il Decreto Semplificazioni 2019, dal quale si definisce la tecnologia DLT come un “protocollo informatico basato su registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili” [3]. Sebbene questa definizione descriva le caratteristiche e il potenziale di tale innovazione, risulta essenziale soffermarci sui seguenti aspetti:
-il sistema di trasmissione dati si fonda sul principio di disintermediazione. In assenza una entità terza regolatrice, il controllo del corretto svolgimento delle operazioni verrebbe quindi attribuito al protocollo informatico medesimo;
-i dati sono inseriti e conservati in registri decentrati ed immutabili, per cui ad ogni singolo utente corrisponde un singolo registro elettronico. Tale configurazione tecnica si pone in aperto contrasto con il regolamento G.D.P.R. sia in materia di titolarità dei dati che di facoltà di cancellazione degli stessi [4].
La combinazione di queste due caratteristiche può produrre rischi concreti nel momento in cui i dati in questione siano sensibili o di interesse strategico nazionale. Non vi è dubbio che la tecnologia Blockchain potrebbe migliorare enormemente la conservazione e trasmissione di dati fra le Pubbliche Amministrazioni e le aziende private, ma visto l'attuale stato di avanzamento tecnologico, si nutrono ancora forti dubbi sulla ‘infallibilità’ di tali protocolli informatici nella gestione di sicurezza dei dati ad essi connessi.

Il Protocollo informatico del sistema Blockchain: da “Garante fuori dal Sistema” ai “rischi di fallibilità causa bug”

Il sistema Blockchain nasce come ‘sistema informatico a sé stante’, poiché manca di una Autorità di controllo o di un intermediario privato (come le banche nel sistema economico). E’ infatti il protocollo informatico stesso che attraverso regole pre-inserite governa il sistema ed il suo funzionamento. Si parlava agli inizi di ‘democratizzazione del sistema’: è la tecnologia a dettare le regole e gli utenti a convalidare insieme le scelte del sistema informatico. Tutti noi sappiamo che un programma informatico esegue ordini impartiti tramite un linguaggio macchina, ma cosa accade se in esso vi è un errore? E’ questa la ratio che ha spinto vari Governi nazionali a cercare soluzioni normative adeguate a salvaguardare la segretezza e la sicurezza di taluni dati strategici; è necessario infatti evitare che errori informatici, detti bug, causati spesso da problematiche tecniche, altre volte inseriti nel programma con dolo, possano portare alla perdita o fuoriuscita di dati di interesse pubblico nazionale. Molti Stati ritengono che il problema principale risieda nella mancanza del controllo centrale della sicurezza dei protocolli informatici del sistema, e della mancanza di regole tecnico-autorizzatorie al trattamento di tali registri condivisi. La maggior parte degli Stati ritiene giuridicamente essenziale assoggettare i sistemi Blockchain al controllo regolamentale e giurisdizionale delle Autorità pubbliche. I problemi derivati dal possibile inserimento di bug sono calcolabili e risolvibili sempre più efficacemente grazie allo stato di avanzamento della ricerca tecnologica ed informatica, ma ciò ha comunque acceso i riflettori sulla necessità di inserire il sistema Blockchain all’interno dell’ordinamento giuridico per tutelare sia i diritti dei cittadini che la sicurezza nazionale.

Lo stato del dibattito internazionale in materia di Blockchain

Molte sono le iniziative aperte in ambito internazionale in merito al dibattito giuridico sul tema della Blockchain. Per quanto concerne il contesto europeo si segnala la partecipazione dell’Italia al ‘dibattito europeo sulla implementazione normativa sulla Blockchain’, all’interno della EBP (European Blockchain Partnership), con la quale si cerca di trovare una risposta europea comune. Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti aperto una consultazione pubblica in materia conclusasi il 20 Luglio, alla quale Mondo Internazionale ha partecipato, al fine di raccogliere idee e suggerimenti utili dal mondo imprenditoriale ed associazionistico. In ambito europeo osserviamo già la presenza in Estonia di una normativa del 2017 in materia di Blockchain in chiave antiriciclaggio e antiterrorismo [5], mentre oltreoceano gli Stati Uniti hanno da poco emanato la Cripto-Currency Act 2020, che verrà molto probabilmente valutata con interesse in ambito internazionale, in quanto pone quale principale obbiettivo quello di attribuire ad una Autorità statale, la Security and Exchange Commission (S.E.C.), il potere di controllo su tutti gli strumenti finanziari legati alle Criptovalute [6]. Appare chiaro quindi il comune interesse di vigilanza su una tecnologia caratterizzata da un alto potenziale di profitto, ma anche da rischi rilevanti dal punto di vista strategico nazionale.

Fonti consultate per il presente articolo:

[1] Riferimenti su “Sintesi della Strategia Nazionale Blockchain” consultabili su https://www.mise.gov.it/index.php/it/consultazione-blockchain

[2] Riferimenti su studi condotti dalla Organization for Economic Cooperation and Development (O.E.C.D.)

[3] Vedi Decreto Legge Semplificazioni 2019 convertito in Legge 11 febbraio 2019, n.12;

[4] vedi art. 16-17 Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ;

[5] Vedi la Money Laundering and Terrorist Finincing Prevention Act estone del 2017 su https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517112017003/consolide

[6] Vedi Crypto-Currency Act 2020 su https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6154/text?r=10&s=1

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