A pochi giorni dall'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, gli Stati Uniti rinnovano le sanzioni nei confronti della Corte penale internazionale, riaprendo il difficile dibattito sui limiti della sovranità nazionale dinanzi alla giustizia internazionale.
Qualifica giuridica della Corte penale internazionale
Come tutte le organizzazioni internazionali, la Corte penale internazionale (CPI) deriva da un'associazione volontaria di Stati predisposti a sottoporsi alla sua giurisdizione sussidiaria. A determinate condizioni, non univoche, la Corte può giudicare solo una ristretta categoria di crimini, definiti core crimes: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione. La punizione di questi crimini rientra nella più ampia logica di volontà di proteggere i valori fondamentali della comunità internazionale.
Limiti operativi della CPI
L'azione penale della Corte presenta una debolezza strutturale: l'assenza di organi di polizia giudiziaria propri rende complessa la piena operatività della Corte e la sola esecuzione di un provvedimento dipende esclusivamente dalla volontà degli Stati di cooperare. A tale limite si affianca il principio di complementarità, in base al quale la giurisdizione della Corte interviene, in linea generale, quando gli Stati che avrebbero titolo a esercitarla non intendono procedere genuinamente (unwillingness) oppure non sono concretamente in grado di farlo (inability). Una volta appurata la possibilità dell’azione complementare, la procedibilità è subordinata alla presenza di criteri stringenti dipendenti da segnalazioni e autorizzazioni a procedere da parte del procuratore. Inoltre, a meno che non vi sia l’intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, un individuo può essere sottoposto alla giurisdizione della CPI in presenza di due criteri tra loro alternativi: territorialità e nazionalità attiva. Questo significa che il crimine debba necessariamente essere commesso sul territorio di uno Stato aderente o da un cittadino di uno Stato che abbia ratificato lo Statuto.
Cosa significa imporre sanzioni
Le sanzioni statunitensi derivano dal timore di non vedere rispettata la propria sovranità. Lo scorso 29 giugno, in una lettera indirizzata al presidente della Corte penale internazionale, il procuratore generale statunitense Todd Blanche ha rinnovato la posizione contraria degli Stati Uniti all’esercizio della giurisdizione della Corte nei confronti dei cittadini statunitensi in qualsiasi parte del mondo, considerando l’ipotesi di procedibilità un affronto diretto alla sovranità degli Stati Uniti. Effettivamente, i criteri stringenti di procedibilità della CPI non rendono giuridicamente errata la ferma posizione espressa, dato che gli Stati Uniti non hanno proceduto alla ratifica dello Statuto di Roma. La preoccupazione principale era che potesse essere perseguito il personale militare statunitense operante all’estero, in particolare quello in servizio in Afghanistan. Gli Stati Uniti, mostrando la volontà di procedere alla punizione dei presunti crimini commessi dal personale militare, hanno contestato la possibilità che la Corte potesse procedere in via complementare per assenza di operatività della giurisdizione nazionale.
Come funzionano le sanzioni
Le sanzioni statunitensi sono gestite dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA e hanno una natura diversa. Esse possono essere distinte in sanzioni primarie quando coinvolgono elementi sotto la giurisdizione statunitense. Le sanzioni secondarie, invece, mirano a esercitare pressione anche su soggetti stranieri che operano al di fuori della giurisdizione statunitense, prevedendo possibili conseguenze per quelli che intrattengono rapporti di tipo commerciale o finanziario con entità già sanzionate. Queste ultime hanno una portata extraterritoriale.
Cosa significa sanzionare un intero istituto
Per timore di incorrere in sanzioni indirette da parte degli Stati Uniti, alcuni istituti finanziari e operatori commerciali potrebbero decidere di interrompere o evitare rapporti giuridici, commerciali e finanziari con i soggetti sanzionati. Tale scelta, dettata dal rischio di compromettere i propri interessi economici e l’accesso al mercato statunitense, potrebbe tradursi anche nella rinuncia a operare negli Stati Uniti o a intrattenere rapporti con controparti americane. Le ripercussioni potrebbero estendersi ben oltre i destinatari diretti delle misure, incidendo sul funzionamento operativo della Corte. L’eventuale perdita di accesso a servizi bancari, assicurativi, informatici e di pagamento potrebbe infatti ostacolare la gestione delle risorse finanziarie, le comunicazioni istituzionali e le attività necessarie allo svolgimento delle indagini. È l’effetto dissuasivo delle sanzioni: anche in assenza di un divieto giuridico diretto, gli operatori economici potrebbero scegliere di interrompere i rapporti con la CPI per evitare qualsiasi esposizione alle sanzioni statunitensi. In questo modo, la pressione economica potrebbe ripercuotersi non soltanto sui giudici e sui funzionari direttamente colpiti, ma anche sulla capacità della Corte di esercitare concretamente il proprio mandato.
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