Lo scorso 19 novembre, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità la proposta di legge C. 1693-A, nonché la proposta di legge Boldrini, con la quale si muoveva verso una modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso. La modifica verteva in particolare sulla manifestazione del consenso, il quale dev'essere “libero e attuale”, così come approvato dalla Commissione Giustizia. Un risultato che, dopo anni, permetterebbe così all'Italia di allinearsi con gli standard internazionali.
La Convenzione di Istanbul
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nome come Convenzione di Istanbul e firmata nel 2011, mira a creare un quadro normativo di tutela per le donne, intervenendo nello specifico anche nell'ambito della violenza domestica. Tale Convenzione è fondamentale non solo perchè stabilisce, in primo luogo all'articolo 3, come la violenza contro le donne costituisca una violazione dei diritti umani, ma anche perchè è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante. In particolar modo, l'articolo 36, che invita gli Stati a prendere azioni riguardo le sanzioni per le violenze sessuali, pone l'accento su un criterio fondamentale: il consenso. Secondo quanto riportato nell'articolo 36 comma 2, il consenso dev'essere espresso in maniera volontaria e come risultato della libera volontà stabilita nel contesto delle circostanze e il consenso è tale da rendere criminali condotte sessuali mancanti di questo elemento.
Il codice penale italiano
L'art. 609-bis del codice penale italiano non era conforme alle disposizioni del Consiglio d'Europa: si rivelava necessario, quindi, non solo per motivi legati all'implementazione di normative sovranazionali ma anche per questioni di tutela e sicurezza, implementare una misura che integrasse il consenso nella definizione del reato o quantomeno che fosse individuato come criterio criminalizzante per la condotta. Con la modifica, l'art. 609-bis comma 1 si presenta in questa forma:
“Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.
Nonostante l'approvazione della Camera sia un grande risultato, si è ancora in attesa del voto del Senato che, qualora dovesse approvare la modifica, farebbe entrare in vigore un testo dall'impatto educativo significativo, che contribuirebbe ad affermare una cultura basata sul consenso.
Gli altri Paesi
Anche la Francia ha approvato lo scorso mese un disegno di legge che introduce nel codice penale una definizione di violenza sessuale basata sul consenso. Prima della Francia, già altri 16 Stati europei avevano introdotto nei propri ordinamenti il consenso come elemento caratterizzante e definitorio della violenza sessuale, quali Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Spagna e Svezia. Altri Stati non appartenenti all'Unione Europea si erano altrettanto uniformati, in particolare Islanda, Norvegia, Svizzera e Regno Unito.
Al di fuori del contesto europeo, l'attuale status quo della legislazione in materia di violenza sessuale in Medio Oriente è vaga: nessuno dei 22 Stati della Lega Araba ha attualmente criminalizzato la violenza sessuale coniugale nei propri codici penali e anche se ci sono stati passi in avanti come l'abrogazione dell'articolo 308 nel codice penale giordano (articolo che permetteva al perpetratore di evitare la condanna sposando la vittima) è ancora chiaro che determinati ordinamenti colleghino il concetto di onore e reputazione alla violenza sessuale, tralasciando qualsiasi forma di tutela per la vittima.
Diritto e società
La relazione tra diritto, cultura e società è basata sulla reciproca influenza tra questi elementi ed è per questo che la portata di un “semplice” emendamento può condurre a radicali cambiamenti sociali: una cultura basata sul consenso pone al centro la vittima: la tutela, la protegge e costruisce le basi per le future generazioni per far sì che un simile fenomeno non esista nel futuro più prossimo possibile.
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L'Autore
Gaia Recrosio
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codice penale violenza sessuale 609-bis Convenzione di Istanbul consenso