Arrivare ad un compromesso quando si tratta di mettere d’accordo centinaia di stati diversi, ciascuno con una propria ideologia, tradizione e cultura, diventa un’ardua sfida, e spesso si preferisce lasciare maggiore libertà di scelta e ampio margine di azione ai singoli, per ottenere comunque l’appoggio della maggioranza. Questo succede spesso a livello internazionale, quando la comunità mondiale si trova a dover identificare dei punti in comune, spesso dividendosi, ognuno fermo nelle sue posizioni e rivendicazioni. Ogni stato pretende di avere voce in capitolo e desidera avere la propria idea approvata; ognuno si appella al diritto di veder garantita la tutela dell’identità nazionale, e di essere compreso nelle sue particolarità e necessità.
La Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 deriva da questo denso e difficile lavorio di accordi, incontri di punti di vista diversi e soprattutto di compromessi. Molti articoli furono deliberatamente lasciati vaghi e poco dettagliati, permettendo agli stati di mantenere maggior libertà nel definirli meglio all’interno degli ordinamenti nazionali. Cio ha determinato si una maggiore differenziazione legislativa ed attuativa a livello internazionale, permettendo al tempo stesso di raggiungere un alto numero di ratifiche, segno, almeno in forma teorica, dell’accettazione del rispetto delle norme e dei principi contenuti nella Dichiarazione.
L’articolo 16 in particolare, e’ uno degli articoli demanda agli stati la responsabilità di definire unilateralmente il preciso significato dei termini e dei concetti usati, andando ad integrare la norma internazionale con leggi ulteriori nazionali. Nello specifico l’articolo 16 al paragrafo 1 cita “Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento”.
In questo caso è la scelta della coppia “età adatta” a lasciare perplessi e confusi. La relatività del termine infatti, permette ampio spazio all’interpretazione dei singoli paesi, ognuna delle quali viene necessariamente influenzata dalle caratteristiche sociali, economiche e culturali interne non trascurabili, che pretendono di essere affrontate e trattate in modo diverso. Per questo motivo, le leggi nazionali poste a integrazione dell’articolo 16, che vanno a definire “età adatta” pongono (o non pongono) limiti diversi a seconda del paese. Molti di questi per esempio, hanno considerato idoneo e sufficiente il raggiungimento dei 18 anni, permettendo comunque l’unione a 16 anni ma solo previo consenso dei genitori e se tenuta in considerazione l’opinione del minore interessato. Molti altri invece, non sono intervenuti in materia, lasciando che il matrimonio e la formazione della famiglia siano gestiti e trattati con la sola copertura dell’articolo 16.
Successive convenzioni, patti internazionali e la stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno perciò cercato di incentivare gli stati ancora inadempienti ad inserire chiare limitazioni di età nei propri ordinamenti, pronunciandosi a favore di iniziative statali. Questo sia per una maggior chiarezza a livello internazionale sia soprattutto per evitare il triste e troppo frequente fenomeno dei matrimoni precoci, i cosiddetti “Child marriages”. Essi purtroppo risultano essere un fenomeno interessante la quasi totalità degli stati, in minor o maggior frequenza, ma con la stessa negativa incidenza sui minori in questione. A maggior tutela di coloro che non sono nell’età adatta per contrarre il matrimonio, secondo quanto derivato dalle diverse sentenze della Corte internazionale pronunciatasi in materia, il fenomeno è stato considerato come violazione dei diritti umani e dei diritti dei minori. Le durissime condanne ai paesi interessati vogliono interventi e chiare misure che permettano cosi il raggiungimento dell’obbiettivo “Zero Child Marriage”, inserito nell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Un obiettivo ambizioso, ma che punta al miglioramento delle condizioni di vita dei singoli minori. I cosiddetti “Child marriage” infatti, hanno effetti negativi sullo stile di vita, sulla salute ed sull’educazione: gravidanze ed aborti precoci, gravi rischi di vita per le giovani madri, esclusione sociale, limitato percorso educativo, maggior povertà.
Inoltre, la Banca Mondiale ha anche rilevato delle importanti conseguenze negative impattanti non tanto sul singolo, ma sulla comunità tutta; si stima infatti che i paesi con un più alto numero di matrimoni precoci, registri anche un calo nel reddito totale e nella produzione nazionale.
Un fenomeno tremendo e preoccupante, difficile da controllare ma da inibire assolutamente sia per la dignità dei singoli che per il benessere collettivo.
I dati raccolti rilevano che i paesi poveri sono maggiormente interessati dal fenomeno, sia a causa di una scarsa conoscenza dei rischi, dei diritti e delle tutele, sia a causa di tradizioni culturali e etniche, come lo scambio di mogli per soldi necessari al mantenimento del resto della famiglia.
Unicef, Human Rights Watch, ed altre organizzazioni umanitarie internazionali, stimano che ci siano 650 milioni di ragazze e donne oggi che si sono sposate da minorenni, e continuando a questo ritmo, nel 2050 le donne che si saranno sposate prima di aver raggiunto la maggiore età, intesa a 18 anni, saranno 1,2 miliardi.
Stime spaventose, che portano a chiedersi cosa sia stato fatto a livello internazionale e nazionale per contrastare questo fenomeno, o meglio cosa non sia stato fatto.
“Adulti”, “bambini”, “maturità”, “giovinezza” “eta adatta”; termini relativi e troppo labili, che andrebbero definiti precisamente, cosi da diventare concetti chiari e validi universalmente, senza lasciare adito a dubbi e interpretazioni diverse. Concetti che diventino dogmatici, in grado cosi di preservare l’integrità e la crescita dei piu piccoli e degli indifesi, senza impedirgli opportunità e sogni.
Le fonti impiegate per la stesura della presente pubblicazione sono liberamente consultabili:
https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-16-La-famiglia-fondamentale/20
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_PUB_2020_EN_State_of_World_Population.pdf
Condividi il post
L'Autore
Arianna Amodio
Arianna Amodio, classe 2001, iscritta al terzo anno della Triennale di Scienze delle Relazioni Internazionali dell'Università Statale di Milano, é autrice per la sezione di Diritti Umani del MIPost. Interessata a questioni inerenti in particolare alla tutela dei diritti umani e a progetti di peace building, aspira ad una carriera giornalistica.
Categorie
Tag
marriage Universal Declaration of Human Rights