Il diritto al riposo dei giovani in Italia

  RAISE
  Rebecca Scaglia
  17 luglio 2021
  3 minuti, 14 secondi

Ai sensi dell’art. 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, “gli Stati membri riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.”

Ciò è vero, o almeno dovrebbe essere vero, sia per i giovani studenti sia per i giovani lavoratori.

Gli studenti

Un rapporto dell'OCSE del 2014 ha dimostrato che gli studenti italiani sono quelli che dedicano più ore allo studio tra i ragazzi dei Paesi più sviluppati: trascorrono in media quasi 9 ore la settimana a fare i compiti e studiare, contro una media OCSE di 4,9 ore.

Tale primato, tuttavia, non ha portato gli studenti italiani a brillare nelle classifiche europee o mondiali per le competenze acquisite e, anzi, ha indotto i ragazzi a perdere via via l’interesse per attività altrettanto formative ed educative. Oberati da verifiche, interrogazioni e compiti a casa, i bambini e gli adolescenti italiani dimenticano di dedicare del tempo alla cura di sé - trasformandosi in studenti sempre più stanchi e demotivati - e a coltivare le proprie passioni o, peggio ancora, finiscono per non averne alcuna. È per questo necessario reimpostare l’insegnamento scolastico in modo del tutto innovativo, inseguendo l’obiettivo di integrare l’azione educativa della scuola con gli apporti dell’azione formativa della comunità familiare e dei contatti che questa può favorire - in sede extrascolastica - con il mondo della natura, dell’arte, dello sport e con le libere attività di gruppi giovanili organizzati.

I lavoratori

In Italia un minore, che sia cittadino italiano o straniero, può lavorare, di regola, solo se ha compiuto i 16 anni di età e ha assolto il cosiddetto obbligo di istruzione. Tuttavia, è possibile svolgere alcune piccole attività lavorative prima dei 16 anni di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e simili, ma solamente previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Lo svolgimento di tali attività deve sempre avvenire garantendo la frequenza scolastica del minore e la sua integrità psicofisica.

Tutto ciò premesso, è importante, ai fini che interessano in questa sede, sottolineare che ai minori che rispettano il duplice requisito imposto dalla legge – di aver compiuto i 16 anni e aver assolto all’obbligo scolastico – e che intendono accedere al mondo del lavoro, si applicano speciali norme di tutela relative all’orario di lavoro, nonché al tipo di attività che possono svolgere, alla loro retribuzione e ai documenti necessari per la stipula del contratto.

I minorenni, infatti, non possono lavorare durante la notte, tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7. In alcuni settori, come ad esempio il settore culturale (festival, convegni, spettacoli), artistico (mostre, istallazioni, rappresentazioni e recite) e sportivo, si può lavorare fino a mezzanotte, ma deve eseguire obbligatoriamente un riposo di almeno 14 ore consecutive. È prevista un’eccezione al divieto di lavoro notturno per casi eccezionali e temporanei: in tali evenienze, il lavoratore minorenne può lavorare per il tempo strettamente necessario e il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro indicando la causa di forza maggiore, il tempo di occupazione ed il nominativo del minore. Così facendo, il lavoratore acquista il diritto a ottenere un periodo di riposo adeguatamente retribuito entro le tre settimane successive.

In generale, i minori possono lavorare al massimo 8 ore a giorno, per un totale di 40 ore settimanali, e al massimo per 4 ore e mezza consecutive (3 ore per i lavori c.d. “pesanti”), a cui deve seguire una pausa di almeno 1 ora (c.d. “riposo intermedio”). Inoltre, deve essergli assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, preferibilmente consecutivi, dei quali uno sia obbligatoriamente la domenica.

Le fonti sono liberamente consultabili:

https://www.unicef.it/convenzi...

https://www.repubblica.it/scuo...


A cura di Rebecca Scaglia

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