Migrare è un diritto terrestre

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  Eleonora Strano
  01 February 2026
  4 minutes, 59 seconds

Nel dibattito politico contemporaneo la migrazione è stata sottratta alla sfera del diritto e ricollocata in quella dell’emergenza e della sicurezza, diventando uno dei principali strumenti di mobilitazione elettorale delle destre radicali e populiste in Europa e negli Stati Uniti. Trasformazione non neutra: implica una ridefinizione dei confini della comunità politica e una compressione selettiva dei diritti fondamentali, che interessa in primo luogo i migranti ma produce effetti sistemici sull’intero assetto democratico. 

Il diritto di migrare viene sistematicamente negato o occultato, nonostante esso sia riconosciuto, direttamente o indirettamente, dal diritto internazionale ed europeo. Migrare non è una concessione discrezionale degli Stati, ma un diritto radicato nella condizione materiale dell’umanità e nell’architettura giuridica costruita nel secondo dopoguerra: un vero e proprio diritto terrestre. La Terra è uno spazio unico, segnato da profonde asimmetrie economiche, politiche e ambientali, che producono mobilità come conseguenza strutturale. 

La strumentalizzazione politica della migrazione opera attraverso un processo di securitizzazione che trasforma il migrante in minaccia esistenziale, giustificando l’adozione di misure eccezionali e la sospensione di garanzie fondamentali. Negli Stati Uniti, il confine meridionale è divenuto uno spazio giuridicamente ibrido, in cui il diritto d’asilo, pur formalmente previsto dall’Immigration and Nationality Act e dagli obblighi internazionali, viene svuotato tramite detenzioni amministrative, espulsioni accelerate e limitazioni procedurali. In Europa, questa logica assume una forma più istituzionalizzata: la migrazione viene affrontata come problema di gestione dei flussi e di protezione delle frontiere, sottraendola al perimetro della tutela dei diritti fondamentali. Eppure, il quadro normativo europeo è inequivocabile. L’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto di asilo nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967, mentre l’articolo 19 sancisce il divieto di espulsioni collettive e il principio di non-refoulement. Tali principi sono rafforzati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare dagli articoli 3 e 13, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha chiarito l’assolutezza del divieto di trattamenti inumani e degradanti anche in contesto migratorio, come nei casi Hirsi Jamaa e altri c. Italia (2012) e M.S.S. c. Belgio e Grecia (2011). 

Allo stesso modo, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha più volte ribadito che le procedure di asilo devono garantire un ricorso effettivo e condizioni di accoglienza conformi alla dignità umana, come nelle sentenze N.S. e M.E. (2011) e Jawo (2019). Pertanto, è giuridicamente infondato sostenere che la migrazione sia un fenomeno esterno all’ordine normativo europeo: al contrario, il diritto di chiedere protezione e di non essere respinti verso luoghi di persecuzione costituisce uno dei pilastri dell’ordinamento dell’Unione. 

Negli ultimi anni l’attuazione concreta delle politiche migratorie ha evidenziato una crescente divergenza tra gli obblighi giuridici formalmente assunti e le pratiche amministrative e operative poste in essere. Le politiche di esternalizzazione delle frontiere, attuate attraverso accordi con Paesi terzi come Turchia, Libia e Tunisia, hanno consentito all’Unione e agli Stati membri di ridurre gli arrivi aggirando di fatto i propri obblighi giuridici. Tali accordi, pur formalmente presentati come strumenti di cooperazione, producono una delega del controllo migratorio a Stati che non garantiscono standard minimi di tutela dei diritti umani, in aperta tensione con il principio di responsabilità europea. 

Le pratiche di refoulement (respingimento) alle frontiere esterne, documentate da organizzazioni internazionali e ONG, rappresentano violazioni sistematiche del principio di non-refoulement, pur venendo legittimate nel discorso politico come strumenti di difesa dei confini. Il Nuovo Patto su migrazione e asilo, approvato nel 2024, lungi dal risolvere queste contraddizioni, rischia di istituzionalizzarle, introducendo procedure accelerate alle frontiere, trattenimenti de facto e un meccanismo di solidarietà flessibile che consente agli Stati di sostituire l’accoglienza con contributi finanziari. In tal modo, la titolarità dei diritti fondamentali viene subordinata a logiche di controllo e negoziazione politica, svuotando il principio di universalità. 

La strumentalizzazione della migrazione produce un effetto di erosione democratica incrementale: quando alcuni soggetti vengono esclusi dalla piena protezione del diritto, l’intero Stato di diritto risulta indebolito. Non è un caso che la retorica anti-migratoria sia spesso accompagnata da attacchi alle istituzioni di garanzia, delegittimazione della magistratura, restrizioni alla società civile e criminalizzazione delle ONG impegnate nel soccorso. Il migrante diventa il punto di ingresso per una più ampia ridefinizione autoritaria dello spazio politico. 

Rivendicare che migrare è un diritto terrestre significa allora riportare il dibattito sul terreno della realtà giuridica e materiale. In un sistema globale caratterizzato da libera circolazione di capitali, merci e informazioni, negare la mobilità delle persone rappresenta una contraddizione strutturale. La migrazione non è una crisi da reprimere, ma un fenomeno strutturale da governare attraverso il diritto. Difendere il diritto di migrare non equivale ad abolire le regole, ma riaffermare che la mobilità umana è una componente costitutiva dell’ordine globale e che il suo governo deve avvenire nel rispetto dei principi fondativi dell’Unione europea. 

La gestione della migrazione è oggi uno dei principali stress test per le democrazie occidentali: quando il diritto viene sacrificato in nome della paura e del consenso, ciò che si perde non è solo la tutela dei migranti, ma la credibilità stessa dello Stato di diritto. Migrare è un diritto terrestre perché riguarda il modo in cui scegliamo di abitare il mondo; negarlo significa accettare un lento ma profondo deterioramento dei pilastri democratici su cui l’Europa dichiara di fondarsi.

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Eleonora Strano

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