DDL sicurezza e carceri: problemi e alternative
A cura di Nicola Salutari e Emma Zurru
“Abbiate pazienza…chi cazzo si occupa più degli ultimi? Roma c’ha le catacombe, l’Italia ha le catacombe. Sono le carceri immonde! Sono le carceri nelle quali si ammazza e si suicida la gente!” risuona il grido disperato d’aiuto di Marco Pannella, che oggi avrebbe reagito con sdegno al conteggio annuale dei suicidi in carcere, già arrivato a 76, di cui 69 tra i detenuti e 7 tra i membri della polizia penitenziaria.
La vicenda del diciottenne Youssef Barsom, morto carbonizzato tra il 5 e il 6 settembre 2024 nella sua cella a San Vittore, ha fatto da ennesima cassa di risonanza per il problema delle carceri, in genere scarsamente attenzionato dai media e dalla politica. Quest’ultima ha reagito con toni più che repressivi alle rivolte acuitesi nel corso di questa torrida estate all’interno degli istituti penitenziari: basta pensare che il disegno di legge Sicurezza (DDL n. 1660 a firma Piantedosi, Nordio, Crosetto), presentato per la sua prima discussione alla Camera lo scorso 10 settembre, introduce, tra gli altri nuovi reati, il delitto di rivolta penitenziaria e di rivolta in CPR.
Per essi sono previsti margini di pena elevati e il DDL ha una formulazione normativa vaga, da cui possono sollevarsi diversi profili di contrasto con l’art. 25 comma 2 della Costituzione, come sottolineato sulle pagine de Il Manifesto da Patrizio Gonnella, docente di sociologia del diritto presso l’Università degli Studi di Roma Tre e presidente di Antigone, l’associazione italiana che si occupa di tutela dei diritti e garanzie nel sistema penale e penitenziario italiano.
L’articolo, che definisce il cosiddetto “principio di legalità”, recita così:
“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”
e i suoi due corollari, il principio di tassatività e quello di offensività, risulterebbero violati dalla nuova normativa.
Andando con ordine, il principio di tassatività impone al legislatore di individuare con precisione quali sono i fatti penalmente rilevanti, e la sua violazione potrebbe risultare da un lato dalla mancata definizione nel DDL di “rivolta”, dall’altro invece dall’eccessiva ampiezza della definizione di “resistenza passiva”, configurata come l’impedimento di ordini finalizzati a garantire ordine e sicurezza. Non è chiaro quali sarebbero le azioni violente o non violente che costituirebbero il reato.
Il principio di offensività, invece, esclude che si possa configurare un reato in assenza di un’offesa ad un bene giuridico tutelato dall’ordinamento: il principio risulterebbe violato dal ddl poiché sarebbe indeterminabile, sempre secondo il Gonnella, l’offesa recata ad un bene durante una protesta non violenta.
Prescindendo dai tecnicismi giuridici e dalle questioni di costituzionalità, può anche solo mettersi in evidenza la contraddizione logica del progetto di legge: questo è stato pensato come risposta all’intensificazione delle rivolte nelle carceri, che originano soprattutto dal fortissimo disagio dovuto al sovraffollamento e al mancato rispetto di livelli minimi di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali; eppure, il disegno prevede che si introducano nuove fattispecie penali, che inflazioneranno proprio la percentuale di sovraffollamento, già tra le più alte in Europa nelle carceri italiane. Al 18 agosto 2024 i dati del Garante nazionale dei detenuti parlano di una media del 131,06 %, con un picco a San Vittore a Milano del 220,98 %.
Dunque, per assicurarsi di disincentivare le rivolte in carcere prodotte in primis dal sovraffollamento, si risolve di incrementare il sovraffollamento, sia aumentando il carico penale pendente sui detenuti già presenti negli istituti penitenziari, sia viceversa con nuovi reati che potrebbero essere sostituiti da illeciti amministrativi, o comunque da una pena pecuniaria.
Un esempio è la cd norma “anti-Gandhi”, l’art. 14 del DDL Sicurezza, che prevede fino ad un mese di carcere per chi blocca strade o ferrovie in segno di protesta, e dai 6 mesi ai 2 anni se l’azione coinvolge più persone. Tornando un attimo al tecnicismo, potrebbe inoltre sottolinearsi che con questa disposizione si violerebbe un ulteriore principio costituzionale, quello di sussidiarietà (art. 13 della Costituzione che definisce inviolabile la libertà personale), per il quale la pena va utilizzata soltanto quando nessun altro strumento, sanzionatorio o non, è in grado di assicurare al bene giuridico una tutela altrettanto efficace nei confronti di una determinata forma di aggressione.
Soluzioni più funzionali e più scientifiche della penalizzazione possono essere e sono state delineate, con interventi mirati sotto due profili: in primo luogo, al contrario di quanto fatto dalle maggioranze parlamentari – di entrambi i poli – nel corso degli anni, la comunità di giuristi sottolinea l’esigenza della depenalizzazione, sostituendo le fattispecie penali con norme amministrative, oppure rendendo leciti i fatti incriminati.
D’altra parte, il deterrente carcerario come unico strumento di deflazione dei reati è ampiamente questionato dai dati di ricerca criminologica, come precisa Roberto Cornelli, professore ordinario di Criminologia all’Università degli Studi di Milano, in un articolo pubblicato il 27 maggio 2024 a integrazione della sua audizione parlamentare proprio a proposito del ddl.
In secondo luogo, diverse sono le voci tecniche che auspicano un’intera riconsiderazione delle misure alternative al carcere, per esempio quella di Giorgio Spangher sulle pagine de Il Dubbio, dove spiega, considerando le alternative alla detenzione cautelare, che si potrebbe tornare a discutere dell’introduzione della liberazione su cauzione, prevedendo di parametrarla su quanto previsto in tema di pene sostitutive e accompagnandola con l’applicazione degli arresti domiciliari (con o senza braccialetto) e con obblighi processuali (presentazioni e presenza).
Facciamo un focus specifico sulla composizione della popolazione carceraria: poiché il 34,1% di essa è composta di spacciatori, come emerge dal Libro Bianco sulle droghe (un rapporto promosso da alcune associazioni tra cui Forum Droghe, Antigone, Associazione Luca Coscioni, Arci), emerge, dalle frange del Partito Radicale, l’idea di procedere ad una legalizzazione delle sostanze stupefacenti tutte, con criterio e metodo, per svuotare così le carceri di detenuti condannati ex art. 73 del Testo unico sulle sostanze stupefacenti (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Sono già stati condotti diversi esperimenti di legalizzazione in Portogallo (2001) e nello stato americano dell’Oregon (2020), che hanno portato in parallelo a risultati apprezzabili sotto altri profili, come la diminuzione delle morti per overdose e dei contagi da HIV tra le persone tossicodipendenti.
La questione dell’emergenza penitenziaria deve insomma affrontarsi con metodo scientifico e partecipazione. Di qui, per chiunque non si senta coinvolto, rimando alle parole di De André in Nella mia Ora di Libertà:
“Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti”
A cura di Nicola Salutari ed Emma Zurru
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L'Autore
Nicola Salutari
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