I crimini contro l’umanità e il genocidio: evoluzione e convergenze nella giustizia penale internazionale

  Articoli (Articles)
  Gaia De Salvo
  06 febbraio 2023
  5 minuti, 3 secondi

Norimberga: tempi di pace e tempi di guerra

Nel Novembre 1945, a Norimberga, inizia il cosiddetto processo dei “principali criminali di guerra”. Questi erano ventiquattro leader Nazisti, processati per tre categorie di crimini: crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità. Mentre i primi due trovano precedenti nelle Convenzioni dell’Aia e nel patto Kellogg-Briand, i crimini contro l'umanità hanno una definizione e un passato meno chiaro.

Legandosi alla visione westfaliana di sovranità statale - ossimorica nel contesto di un tribunale internazionale imposto alla fazione perdente del conflitto - lo Statuto di Londra del 1945 definisce i crimini contro l’umanità come:

Omicidi, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti inumani commessi contro qualsiasi popolazione civile, prima o durante la guerra, o persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi in esecuzione di o in connessione con qualsiasi crimine che rientra nella giurisdizione del Tribunale, in violazione o meno del diritto del paese in cui sono stati commessi.

Dunque, seppure sembri che rientrino atti disumani avvenuti sia prima che dopo la guerra, questi devono essere connessi agli altri crimini processati dal Tribunale, entrambi legati necessariamente a uno stato di conflitto internazionale, virtualmente lasciando impuniti i crimini nazisti perpetrati prima dello scoppio della guerra.

Dietro questa scelta è il “pedigree” dei poteri dell’Intesa, infatti, USA, UK, URSS e Francia avevano circostanze applicabili al crimine domesticamente e nelle loro colonie, e non volevano scrutinio esterno sui loro crimini nazionali - basti pensare alla segregazione nel sud degli Stati Uniti, il trattamento dei nativi nelle colonie inglesi e francesi, e le persecuzioni politiche nello stato staliniano.

Lemkin e il genocidio

Grazie all’attivismo di Raphael Lemkin, avvocato ebreo-polacco, che già nel 1943 conia la parola genocidio, la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio sul genocidio viene adottata il 9 dicembre 1948. L’innovazione della Convenzione è la creazione di un crimine internazionale indipendente dallo stato di guerra o pace dove questo è commesso, come specificato nell’articolo 1:

Le parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Infatti, Lemkin lavora incessantemente nelle neonate Nazioni Unite in reazione alla Risoluzione 95 - che reiterava i principi di Norimberga - andando contro e negoziando con il blocco Sovietico (che porta all’esclusione dei gruppi politici dalla lista delle vittime) e con gli USA, che la ratificherà quarant’anni dopo, nel 1988. Grazie al sostegno di India, Cuba e Panama, Lemkin propone la Risoluzione 96 all’Assemblea Generale ONU, che riconosce il genocidio come un crimine internazionale e, da quel momento, inizia l’iter che porterà, due anni dopo, alla Convenzione.

La Convenzione sul genocidio dunque, rompendo il muro della sovranità nazionale, riempiva un vuoto nella giustizia criminale internazionale, rendendo ciascuno stato teoricamente soggetto allo scrutinio della comunità degli stati.

Dunque se la definizione di crimini contro l’umanità è ampia, è però limitata a tempi di guerra; mentre, la definizione di genocidio si distingue dall’assenza di limiti legati alla presenza o meno di conflitti internazionali. Il rapporto fra questi due crimini lascia però al di fuori dalla giustizia criminale internazionale tutti i crimini contro l’umanità, perpetrati in tempi di pace, le cui vittime non sono appartenenti a un gruppo specifico con “l’intento di distruggerlo in tutto o in parte”.

Lo statuto di Roma

Questo nuovo vuoto perdurerà fino agli anni ‘90, con l’adozione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Prima della creazione della Corte Penale Internazionale, nata dall’adozione dello Statuto, solo il crimine di genocidio era legato a una corte permanente (la Corte di Giustizia Internazionale, che giudica dispute fra stati); mentre crimini di guerra, crimini contro la pace e crimini contro l’umanità sono stati giudicati da tribunali ad hoc creati dal Consiglio di Sicurezza per far fronte a crisi violente, notoriamente in Yugoslavia e Rwanda.

Lo Statuto di Roma dona una “casa fissa” ai crimini internazionali, rendendo gli individui colpevoli dei quattro crimini soggetti alla giustizia della Corte penale. Inoltre, a Roma, la definizione di crimini contro l'umanità cambia, rimuovendo il limite dallo stato di guerra:

Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno qualsiasi degli atti di seguito elencati, se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco (...) (art7)

L’ampliamento di questa categoria di atrocità comporta la diminuzione del peso legale del crimine di genocidio, investigato dalla corte solamente una volta (The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir) di fronte alle 21 istanze di crimini contro l’umanità investigati.

Il crimine di genocidio è e rimane il crimine internazionale più conosciuto e rilevante nell’immaginario comune; infatti, il potere retorico di un’accusa di genocidio è tale da essere stata usata innumerevoli volte dalla sua coniazione - la più recente accusa, dalla Russia contro l’Ucraina, ha provocato quest’ultima a ricorrere alla Corte di Giustizia Internazionale per quello che potrebbe essere definito uno dei primi “casi di diffamazione” della Corte. Ciononostante, è importante dare rilievo al progresso della giustizia criminale internazionale che, con l’evoluzione della definizione di crimini contro l’umanità, si presta a dare giustizia a miliardi di civili, sia in tempi di guerra che di pace.


Citazioni:

Schabas, W. (2017). Creation of the Court. In An Introduction to the International Criminal Court (pp. 1-22). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316459997.002

Ignatieff, M. (2000). The Genocide Convention - A crime against humanity. RSA Journal, 148(5492), 60–65. http://www.jstor.org/stable/41378887

Schabas, William, 'THE GENOCIDE MYSTIQUE', Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals (Oxford, 2012; online edn, Oxford Academic, 24 May 2012), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199653072.003.0005

https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/cc1beb97-9884-4aa1-b902-e897a8299bec/publishable_en.pdf

http://un-documents.net/a3r260.htm https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf

https://www.icc-cpi.int/cases.

https://www.icj-cij.org/en/case/182

Link immagine: https://pixabay.com/it/photos/...

Copyright © 2023 - Mondo Internazionale APS - Tutti i diritti riservati

Condividi il post

L'Autore

Gaia De Salvo

Tag

DirittiUmani giustizia diritto internazionale genocidio crimini contro l'umanità