IL CRIMINE DI GENOCIDIO

quali sono le fattispecie che lo integrano?

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  Giorgia Savoia
  19 giugno 2024
  4 minuti, 32 secondi

Sentiamo spesso parlare di genocidio, ma qual è l’origine di questo termine? In cosa consiste?

Fu Lemkin, avvocato e giurista polacco, ad aver coniato nel 1944 il termine genocidio per ciò che Churchill aveva definito un crimine senza nome, ossia l'Olocausto, perpetrato dai nazisti nei confronti del popolo ebraico, con l’intenzione di distruggerlo. Il termine significa infatti, letteralmente, uccisione della stirpe.

L’anno seguente il Tribunale di Norimberga accusò alcuni dei gerarchi nazisti di “crimini contro l’umanità”, mentre il termine genocidio venne sì incluso nell’atto d’accusa, ma senza valore legale.

Fu nel 1948, grazie all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che venne regolamentato il genocidio, con l’adozione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, entrata in vigore nel 1951 e ratificata dall’Italia con legge n.153 del 1952.

Il genocidio, sia che venga commesso in tempo di guerra che in tempo di pace, è un crimine di diritto internazionale, come statuito all’art. 1. Il divieto di commettere genocidio non è solo norma di diritto positivo, ma viene inoltre qualificato come norma di diritto internazionale consuetudinario, quindi è vincolante per tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che abbiano ratificato o meno la Convenzione.

L’art. 2 ci fornisce una definizione:

Nella presente convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

  1. Uccisione di membri del gruppo.
  2. Lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo.
  3. Sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale.
  4. Misure miranti ad impedire nascite all'interno del gruppo.
  5. Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

La componente essenziale del crimine di genocidio è rappresentata dall’elemento materiale e da quello mentale; è necessario dimostrarli entrambi affinché un atto possa essere qualificato come genocidio.

L’elemento materiale è rappresentato da un atto che deve essere coincidente con uno o più dei punti elencati all’art. 2.

Di più difficile dimostrazione è l’elemento mentale, ossia l’intento di distruggere, nella sua totalità o in una sua parte, un gruppo “protetto” (nazionale, etnico, razziale, religioso, non gruppo politico, sociale o economico). É l’elemento mentale ciò che distingue il genocidio dagli altri crimini internazionali ed è anche ciò che rende difficile provarne la fattispecie.

L’intento di distruggere può essere dimostrato dalle parole dell’accusato, dalla scala delle atrocità commesse, dall’uso di un linguaggio sprezzante nei confronti dei membri del gruppo preso di mira, dall'arma utilizzata e dall'entità delle lesioni fisiche, dal metodo di pianificazione, dalla modalità sistematica di uccisione, … Inoltre non è necessario che vi sia l’esistenza di un piano genocidario, ma quest'ultimo può essere una prova per dimostrare l’intento.

La Corte internazionale di giustizia (ICJ) e la Corte penale internazionale (ICC) hanno giurisdizione sul crimine di genocidio, così come i tribunali nazionali degli Stati.

LA SITUAZIONE ISRAELO-PALESTINESE

Il 26 marzo 2024, Francesca Albanese, Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, ha presentato, dinanzi al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, il suo Report Anatomy of a Genocide.

Nel report vi è un'analisi dei modelli di violenza e delle politiche di Israele nel suo assalto a Gaza, affermando vi siano ragionevoli motivi per credere che la soglia che indica la commissione di un genocidio da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese sia stata raggiunta: uccisione dei membri del gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo, sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale. Gli atti genocidari sono seguiti anche a dichiarazioni di alti funzionari militari e governativi, dimostrativi dell’intento genocidario. Francesca Albanese afferma inoltre che “Il genocidio di Israele sui palestinesi di Gaza è una fase di escalation di un processo di cancellazione coloniale di lunga data. Per oltre sette decenni questo processo ha soffocato il popolo palestinese come gruppo,  demograficamente, culturalmente, economicamente e politicamente, cercando di spostarlo e di espropriare e controllare la sua terra e le sue risorse”.

Alla luce delle evidenze che emergono dal rapporto, la Relatrice dell’ONU lancia un appello a tutti gli stati membri di agire e di sostenere il Sudafrica che, nel dicembre 2023, ha presentato dinanzi alla Corte internazionale di giustizia un accusa nei confronti di Israele, per violazione della Convenzione sul genocidio nella Striscia di Gaza.

LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Il 6 giugno 2024 la Spagna, dopo aver riconosciuto lo Stato della Palestina insieme a Norvegia e Irlanda, ha dichiarato di volersi unire al Sudafrica nel caso di genocidio avanzato nei confronti di Israele.

La Spagna è il primo paese europeo a prendere questa posizione: in questi mesi hanno fatto la stessa richiesta il Messico, la Colombia, il Nicaragua, la Libia e l’Autorità palestinese.

È auspicabile che la comunità internazionale riaffermi il suo impegno nella lotta contro il genocidio, sull’esempio dello stato spagnolo.  

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Giorgia Savoia

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