Il 21 maggio 2026, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha emesso un parere consultivo storico. Per la seconda volta dalla sua istituzione, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite si è pronunciato in materia sindacale, stabilendo che il diritto di sciopero è intrinsecamente protetto dalla Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 del 1948.
Prima di entrare nel merito della questione, la Corte ha dovuto verificare la sussistenza della propria giurisdizione ai sensi dell'articolo 65 del proprio Statuto. Trattandosi di una richiesta formulata da un'agenzia specializzata, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l'ammissibilità era subordinata a tre condizioni: la presenza di una debita autorizzazione, la natura prettamente giuridica del quesito e la pertinenza della questione all'ambito di attività dell'organismo richiedente.
Tutti i requisiti sono stati ritenuti soddisfatti. Sotto il profilo formale, l'OIL è autorizzata a richiedere pareri consultivi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in virtù di un accordo del 1946, i cui poteri di esecuzione sono stati conferiti al Consiglio di Amministrazione nel 1949. Sotto il profilo sostanziale, l'oggetto del contendere, l'interpretazione di un trattato internazionale, si configura come una questione di stretto diritto internazionale, pienamente rientrante nel mandato dell'OIL.
La richiesta di parere nasce da anni di disaccordo interno all'OIL tra governi, datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori sull'applicazione della Convenzione n. 87, dovuti al fatto che il testo del 1948 non menziona esplicitamente la parola "sciopero".
La CIG ha concentrato l'analisi sull'Articolo 3 della Convenzione, che riconosce alle organizzazioni dei lavoratori il diritto di organizzare liberamente le proprie "attività" e di formulare i propri "programmi". Poiché l'astensione collettiva dal lavoro costituisce lo strumento principale con cui si difendono gli interessi professionali, essa rientra nel significato ordinario di tali termini. A conferma di ciò, la Corte ha rilevato che le uniche deroghe espresse dal testo riguardano esclusivamente le forze armate e la polizia, impedendo così di estendere analogicamente il divieto ad altre categorie di lavoratori.
Per consolidare il proprio orientamento, la Corte ha adottato un approccio sistemico, inserendo la Convenzione n. 87 nel più ampio quadro del diritto internazionale dei diritti umani. Nel parere vengono richiamati il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), che tutela espressamente lo sciopero, e il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la cui interpretazione consolidata include l'azione collettiva nella libertà di associazione.
Un peso determinante è stato attribuito alla prassi interna dell'OIL. La Corte ha riconosciuto un valore autorevole ai decenni di giurisprudenza del Comitato di Esperti e del Comitato per la Libertà Sindacale, che hanno costantemente qualificato lo sciopero come corollario essenziale dell'attività sindacale. Tale lettura trova riscontro anche nei sistemi regionali di protezione e nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
In conclusione, la Corte ha affermato che, in conformità alle regole consuete di interpretazione riflesse negli Articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il diritto di sciopero è tutelato ai sensi della Convenzione n. 87. I giudici non hanno definito i dettagli operativi, i limiti o le modalità specifiche di esercizio, questioni la cui regolamentazione resta di competenza esclusiva dei singoli ordinamenti nazionali.
Inoltre, benché i pareri consultivi della CIG non siano vincolanti, esercitano un peso rilevante sia sul piano legale sia su quello politico, influenzando i dibattiti e il diritto sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
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L'Autore
Giorgia Savoia
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