Febbraio 2014. Al termine della Rivoluzione Euromaidan e dopo la fuga del Presidente filorusso Viktor Yanukovich, l’Ucraina appare sempre più vicina all’Occidente. Quasi immediatamente dopo, tuttavia, uomini armati in uniforme russa, ma senza alcuna insegna, occupano strutture chiave e checkpoint in Crimea, una penisola poco più estesa della Sicilia che offre a Kiev una posizione dominante sull’intero Mar Nero. Non passa molto prima che il Cremlino riconosca la paternità dell’operazione, cui segue un referendum, il quale determina l’integrazione della penisola alla Federazione Russa. Lungi dall’essere universalmente riconosciuta, l’annessione russa della Crimea viene condannata come illegale dall’Ucraina e dalla maggioranza della comunità internazionale.
Febbraio 2021. La Crimea rimane sotto il controllo della Russia. Da ormai otto anni le tensioni tra Mosca e Kiev continuano ad inasprirsi a ritmi alterni, estendendosi anche ad un’altra regione separatista nell’Ucraina sudorientale, il Donbass. Recentemente, i timori per una nuova invasione sono stati corroborati dai movimenti delle forze armate russe sul confine ucraino, e lo scoppio di un conflitto armato alle porte dell’Europa sembra non essere così inverosimile.
Vista la sua complessità, la questione ucraina necessita di essere esaminata con un approccio multifocale, ed una delle prospettive più interessanti è certamente quella del diritto internazionale. Pertanto, proporremo un’analisi legale di quanto accaduto tra Russia ed Ucraina a partire dal 2014, cominciando proprio con l’annessione della Crimea. In particolare, questo articolo evidenzierà i termini con cui la comunità internazionale ha generalmente condannato l’illegalità dell’operazione con riferimento al cosiddetto ius ad bellum.
Uso della forza
Per ius ad bellum, tradotto letteralmente come “diritto alla guerra,” si intende l’insieme di norme e princìpi che uno Stato deve osservare prima di poter legittimamente ricorrere all’uso della forza armata sul piano internazionale. Sembrano non esserci dubbi sul fatto che l’annessione della Crimea da parte della Russia rappresenti una violazione dell’Art. 2(4) dello Statuto delle Nazioni Unite, il quale proibisce agli Stati membri di ricorrere all’uso o alla minaccia dell’uso della forza nei loro rapporti internazionali. Infatti, un’incursione militare di così larga scala nel territorio di un Paese viola la proibizione anche qualora non venga sparato alcun colpo, come suggerito dalla Risoluzione 3314 dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla definizione di ‘aggressione’. All’Art. 3(e), infatti, viene definita come un atto di aggressione qualunque estensione della presenza militare di uno Stato nei territori di un altro in contravvenzione con gli accordi stretti dai due Paesi.
Per giustificare l’invasione, la Russia dovrebbe perciò ricorrere ad almeno una delle tre eccezioni dell’altrimenti inderogabile proibizione dell’uso della forza.
Autorizzazione dell’UNSC
La prima eccezione, immediatamente scartabile, corrisponde ad un’autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU (UNSC). In virtù delle competenze elencate nel Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, infatti, l’UNSC può autorizzare gli Stati membri a ricorrere a “tutti i mezzi necessari” per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Un celebre esempio è costituito dalla Risoluzione 678 del 1990, con la quale l’UNSC diede la propria benedizione alla prima Guerra del Golfo. Un simile benestare dell’UNSC, tuttavia, non è stato né concesso né tantomeno richiesto riguardo all’intervento russo in Crimea. Anzi, l’ONU si è generalmente dichiarata contraria all’invasione della penisola, come indicato nella Risoluzione 68/262 dell’Assemblea Generale, la quale contiene l’appello a tutti gli Stati membri di desistere da ogni tentativo di minacciare l’unità nazionale e l’integrità territoriale ucraine.
Autodifesa
La seconda eccezione consiste nel diritto di autodifesa, una consuetudine del diritto internazionale codificata nell’Art. 51 dello Statuto dell’ONU. Secondo tale articolo, uno Stato membro che sia oggetto di un attacco armato può rispondervi ricorrendo all’uso della forza, ammesso che tale uso sia necessario e proporzionato per difendersi. Tuttavia, appare complicato concedere tale diritto alla Russia, poiché non vi sono prove che un attacco armato ai suoi danni sia stato attuato o anche solo ordito da parte dell’Ucraina. Le uniche dichiarazioni del Cremlino sulla questione, infatti, fanno solo un generale riferimento ad una minaccia alla vita e salute dei cittadini russi in Crimea e nel Donbass, senza però addurre alcun esempio concreto.
È quantomeno opinabile se l’Art. 51 possa essere invocato da uno Stato per proteggere i propri cittadini risiedenti all’estero. Poiché inoltre per ‘cittadini’ Mosca intende non tanto individui di nazionalità russa, quanto piuttosto appartenenti all’etnia russofona in Ucraina, l’intervento in Crimea risulta essere ancor più difficilmente giustificabile in termini di autodifesa. In aggiunta, nonostante una certa divergenza tra i media russi ed occidentali su quanto stesse accadendo in Crimea nel 2014, non vi erano servizi che riportassero minacce subite da ‘cittadini’ o soldati russi in Ucraina, mentre un attacco armato dev’essere di portata ed effetti considerevoli. In ogni caso, la de facto occupazione militare della penisola oltrepassa ogni ragionevole criterio di necessità e proporzionalità. Pertanto, è alquanto improbabile che l’invasione russa possa essere giustificata come un legittimo atto di autodifesa.
Intervento su invito
La terza giustificazione, che pure non compare nello Statuto dell’ONU, è il consenso da parte dello Stato che subisce l’uso della forza, sulla base del cosiddetto ‘intervento su invito’. Fu questa la strada prediletta del Cremlino, che si giustificò dicendo di aver agito su richiesta di Yanukovich, fuggito in Russia al culmine dell’Euromaidan, e del primo ministro della Crimea.
Generalmente, un Capo di Stato può rappresentare legalmente il proprio Paese. Il problema è che il 22 febbraio 2014 il parlamento ucraino aveva già esagito le dimissioni di Yanukovich per sostituirlo con un nuovo Presidente, Oleksandr Turchinov. La legalità di un intervento su invito, infatti, si basa innanzitutto sul fatto che la richiesta provenga da un governo debitamente costituito, e, in tempi di disordini e diverse pretese di legittimità, il controllo effettivo di uno Stato sembra essere il solo fattore oggettivamente determinabile. Dunque, quel che conta sul piano internazionale è che Yanukovich non deteneva più il controllo effettivo della nazione, mentre il governo centrale di Kiev continuava a svolgere le proprie funzioni nonostante il cambio alla Presidenza.
Per quanto riguarda il primo ministro della Crimea, la sua richiesta di intervento ha ancora meno valore di quella dell’ex Presidente. Nonostante lo status di repubblica autonoma, infatti, la Crimea rimaneva de iure una regione dell’Ucraina. Ne consegue che il suo primo ministro non poteva invocare l’aiuto di truppe straniere contro i voleri di Kiev, così come il Presidente della provincia autonoma di Bolzano non può legalmente richiedere un intervento militare austriaco per separarsi dall’Italia.
In conclusione, l’uso della forza da parte della Russia in Crimea non risulta essere legalmente giustificabile. Ciononostante, per avere un quadro più completo della situazione occorrerebbe considerare anche il punto di vista degli abitanti della penisola nonché l’approccio generale del Cremlino di fronte al diritto internazionale. Saranno proprio questi i due argomenti cui ci dedicheremo nel prossimo articolo.
Fonti consultate per il presente articolo
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ‘Definition of Aggression - G.A. Resolution 3314 (XXIX)’ <https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041102221524> accessed 14 September 2022
——, ‘Territorial Integrity of Ukraine - G.A. Resolution 68/262’ <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/17/PDF/N1345517.pdf?OpenElement> accessed 14 September 2022
BBC, ‘Ukraine’s Yanukovych Asked for Troops, Russia Tells UN’ BBC News (4 March 2014) <https://www.bbc.com/news/world-europe-26427848> accessed 14 September 2022
Britannica, ‘Ukraine - the Crisis in Crimea and Eastern Ukraine’ (Encyclopedia Britannica) <https://www.britannica.com/place/Ukraine/The-crisis-in-Crimea-and-eastern-Ukraine> accessed 14 September 2022
Chupryna O, ‘Ukraine’s Euromaidan Revolution: A Final Breakaway from Russia’ (Geopolitical Monitor25 November 2021) <https://www.geopoliticalmonitor.com/ukraines-euromaidan-revolution-a-final-breakaway-from-russia/> accessed 14 September 2022
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ‘Risoluzioni Del Consiglio Di Sicurezza Delle Nazioni Unite Riguardanti La Situazione Dei Rapporti Fra Iraq E Kuwait’ <https://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/90_03_265.pdf> accessed 14 September 2022
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Nuzov I and Quintin A, ‘The Case of Russia’s Detention of Ukrainian Military Pilot Savchenko under IHL’ (EJIL: Talk!3 March 2015) <https://www.ejiltalk.org/the-c...> accessed 14 September 2022
Putin V, ‘Telephone Conversation with US President Barack Obama’ (President of Russia2 March 2014) <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20355> accessed 14 September 2022
——, ‘News ∙ President ∙ Events ∙ President of Russia’ (President of RussiaAugust 2014) <http://en.kremlin.ru/events/president/news/page/499> accessed 14 September 2022
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L'Autore
Matteo Gabutti
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Matteo Gabutti è uno studente classe 2000 originario della provincia di Torino. Nel capoluogo piemontese ha frequentato il Liceo classico Massimo D'Azeglio, per poi conseguire anche il diploma di scuola superiore statunitense presso la prestigiosa Phillips Academy di Andover (Massachusetts). Dopo aver conseguito la laurea in International Relations and Diplomatic Affairs presso l'Università di Bologna, al momento sta conseguendo il master in International Governance and Diplomacy offerto alla Paris School of International Affairs di SciencesPo. All'interno di Mondo Internazionale ricopre il ruolo di autore per l'area tematica Legge e Società, oltre a contribuire frequentemente alla stesura di articoli per il periodico geopolitico Kosmos.
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Matteo Gabutti is a graduate student born in 2000 in the province of Turin. In the Piedmont capital he has attended Liceo Massimo D'Azeglio, a secondary school specializing in classical studies, after which he also graduated from Phillips Academy Andover (MA), one of the most prestigious preparatory schools in the U.S. After his bachelor's in International Relations and Diplomatic Affairs at the University of Bologna, he is currently pursuing a master's in International Governance and Diplomacy at SciencesPo's Paris School of International Affairs. He works with Mondo Internazionale as an author for the thematic area of Law and Society, and he is a frequent contributor for the geopolitical journal Kosmos.
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