Il Reato di Tortura nell'Ordinamento Italiano

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  Chiara Andreoli
  20 novembre 2022
  5 minuti, 58 secondi

La Convenzione di New York

La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1984, introduce la prima fattispecie penale che coinvolge i funzionari pubblici.

Infatti, l’art.1 della Convenzione definisce il termine tortura come: 

“qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso (...) o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito”.

La Convenzione richiede inoltre ad ogni Stato Parte di prendere provvedimenti per impedire che atti di tortura si verifichino in un territorio sotto la sua giurisdizione affinchè qualsiasi atto di tortura costituisca un reato a tenore del suo diritto penale. Essa si rivolge quindi agli Stati, ai quali vengono date indicazioni per reprimere e condannare questo reato al fine di tutelare gli individui presenti sul territorio nazionale.

Adattamento del sistema penale italiano

L’Italia ratifica e da esecuzione alla Convenzione di New York con la legge n.498 del 3 novembre 1988, la quale, però, non introduce realmente il reato di tortura nell’ordinamento, ma prevede tre casi in cui, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, la legge punisce questa fattispecie penale - e si nominano unicamente casi in cui il reato viene commesso all’estero.

Solo con la Legge n.110 del 2017 viene data effettiva attuazione al testo della Convenzione del 1984, introducendo in questo modo il reato di tortura all’interno del codice penale. Questa legge è conseguenza delle numerose pressioni del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, in seguito alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo del 7 aprile 2015 - Caso Cestaro c. Italia - la quale riconosce la mancanza del sistema italiano che, quasi trent’anni dopo la firma della Convenzione contro la tortura, non aveva ancora introdotto questo tipo di reato nell’ordinamento.

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo: fatti e sentenza

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) tratta il crimine di tortura nell'articolo 3, il quale stabilisce che: “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Questo articolo rappresenta la base giuridica utilizzata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del caso Cestaro.

Il caso Cestaro riguarda eventi verificatisi al termine del G8 a Genova nel luglio del 2001 all’interno della scuola Diaz, la quale fu messa a disposizione dal Comune per offrire ai manifestanti una sistemazione notturna.

Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio, un’unità antisommossa della polizia fece irruzione nell’edificio, a cui seguirono svariati atti di violenza. Secondo quanto contenuto nella sentenza di primo grado, il Cestaro - all’epoca poco più che sessantenne - si trovava seduto con le braccia alzate, sveglio a causa dei rumori provocati dall'operazione dalle forze dell’ordine; all’uomo vengono inflitti diversi colpi, soprattutto alla testa, gambe e braccia, provocandogli fratture multiple.

Dopo parecchi anni di indagini condotte dalla procura di Genova, nel 2008, il Tribunale ha condannato dodici imputati a pene comprese tra i due ed i quattro anni di reclusione. In appello, tutti i condannati beneficiarono di un indulto di tre anni e, inoltre, poiché il termine di prescrizione dei delitti di abuso di ufficio per l'arresto illegale degli occupanti e di lesioni semplici era scaduto, la Corte d'appello dichiarò di non doversi pronunciare nei confronti degli imputati per tali reati e nemmeno nei confronti del capo del VII Nucleo antisommossa, condannato in primo grado per lesioni aggravate. In seguito, la Corte di Cassazione confermò la sentenza impugnata, dichiarando tuttavia prescritto il delitto di lesioni aggravate per il quale gli imputati erano stati condannati in primo e in secondo grado.

In sintesi, per la mancanza dell’ordinamento italiano il quale non prevedeva una norma per condannare il reato di tortura, coloro che erano responsabili di tale reato non vennero mai sanzionati secondo la giurisdizione nazionale, che configurava tale condotta come un reato minore - ovvero lesioni e percosse.

Cestaro si rivolse quindi alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo per segnalare l’inadeguatezza delle sanzioni pronunciate a carico dei responsabili degli atti da lui denunciati, soprattutto a causa della prescrizione della maggior parte dei reati ascritti, delle riduzioni di pena per i condannati e l’assenza di sanzioni disciplinari nei confronti di questi ultimi.

La sentenza della Corte dichiarò che i maltrattamenti subiti dal ricorrente sono stati inflitti in maniera gratuita e intenzionale, e non condivideva la giustificazione fornita dal Governo italiano per il raid - ovvero scovare ed identificare i membri di un gruppo chiamato Black Block, sospettato di aver commesso saccheggi in città - ritenendo le modalità operative delle forze di polizia non coerenti con lo scopo dichiarato dalle autorità.

La difesa dell’Italia sosteneva che l’irruzione della squadra antisommossa, ed i maltrattamenti perpetrati, erano da contestualizzare in un clima di violenza e tensioni derivanti dai numerosi scontri prodotti durante le manifestazioni e ai fini di tutelare l’ordine pubblico. Questi tesi non è stata accettata dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che qualificava definitivamente come “tortura” i maltrattamenti subiti da Cestaro e sancì, oltre che la condanna dei responsabili, l’inadeguatezza della legislazione penale italiana rispetto all’esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione.

La sentenza della Corte prevedeva anche un “equa riparazione”, ritenendo di dover risarcire al Cestaro la somma di 45.000 euro; infine, essa invita lo Stato italiano a dotarsi degli strumenti giuridici atti a sanzionare in maniera adeguata i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti nel rispetto dell’articolo 3 della CEDU e ad impedire che questi ultimi possano beneficiare di misure siano a contrasto con la giurisprudenza della Corte.

Italia, oggi

Finalmente, dopo quasi tre decenni dalla firma della Convenzione di New York contro la tortura, l'Italia ha introdotto nel Codice penale una norma con l'obiettivo di punire chi commette questa tipologia di reato. Si parla dell'articolo 603 bis, il quale stabilisce che chiunque - con violenze o minacce gravi- causi sofferenze fisiche o mentali a una persona privata della libertà personale, viene punito con una pena compresa tra i 4 e i 10 anni, con un aumento della stessa nel caso in cui fatti descritti venissero perpetrati da un pubblico ufficiale.

L'articolo fa riferimento a trattamenti inumani e degradanti per la dignità della persona, dando effettiva attuazione al testo della Convenzione contro la tortura e nel rispetto dell'articolo 3 della CEDU e le rispettive sentenze della Corte. 






Le fonti utilizzate per la stesura della presente pubblicazione sono liberamente consultabili:

https://www.amistades.info/post/crimine-del-potere-reato-di-tortura-italia-di-oggi-conquista-recente#:~:text=110%20del%2014%20luglio%202017,'delitti%20contro%20la%20persona'.

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/sentenza/sintesi_sentenzas/000/000/633/Cestaro.pdf

https://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2017/09/altrenorme_tortura.pdf

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=0_8_1_85&facetNode_2=1_2(2015)&facetNode_3=1_2(201504)&contentId=SDU1158721&previsiousPage=mg_1_20#

https://www.echr.coe.int/docum...

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1988/11/18/088G0547/sg#:~:text=Il%20Presidente%20della%20Repubblica%20e,York%20il%2010%20dicembre%201984.

https://www.amistades.info/post/crimine-del-potere-reato-di-tortura-italia-di-oggi-conquista-recente#:~:text=110%20del%2014%20luglio%202017,'delitti%20contro%20la%20persona'.

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