A cura di Nicola Salutari ed Emma Zurru
Il 31 gennaio 2024, con la sentenza numero 10, la Corte Costituzionale ha riconosciuto per quasi tutti i detenuti, con alcune eccezioni, il diritto a tenere colloqui intimi in carcere con il proprio coniuge o convivente senza il controllo a vista della polizia penitenziaria.
A distanza di un anno, però, la sentenza resta inattuata e il diritto negato: nonostante ci siano state molte richieste, in nessuna casa circondariale d’Italia sono stati permessi colloqui intimi. I primi due mesi del 2025 sembrano tuttavia segnati da una svolta storica: con l’ordinanza del 29 gennaio 2025, il magistrato di Spoleto Fabio Gianfilippi - lo stesso magistrato che aveva presentato il ricorso alla Corte Costituzionale con cui si è giunti alla sentenza 10/2024 - ha accolto il reclamo di un detenuto ristretto nella Casa Circondariale di Terni, che lamentava la violazione del suo diritto all’affettività per il rifiuto opposto dalla direzione dell’istituto penitenziario alla sua richiesta di svolgere un colloquio intimo. In seguito, nei primi giorni di febbraio, si sono susseguite altre ordinanze di accoglimento dello stesso tipo da parte della magistrata di sorveglianza di Reggio Emilia, Elena Bianchi, e dei magistrati di sorveglianza di Pescara e Verona.
Bisogna precisare che la sentenza della Corte Costituzionale in questione è una sentenza “additiva”, che dichiara cioè l’illegittimità costituzionale di una norma, e quindi la sua incompatibilità con la Costituzione, utilizzando la formula “nella parte in cui non prevede”: la consulta aggiunge una precisazione alla disposizione, per renderla compatibile con la Costituzione. Con la sentenza 10/2024 si è riconosciuto il diritto all’affettività, dichiarando che l’art. 18 della Legge sull'Ordinamento Penitenziario (cfr. L.O.P.), che disciplina colloqui, corrispondenza e informazione del detenuto, è incostituzionale
“nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa […] a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie”.
Una digressione sulla sentenza è necessaria per capire l’importanza dei provvedimenti dei magistrati di sorveglianza degli ultimi giorni: la decisione non necessita di alcun tipo di intervento legislativo, è direttamente applicabile e anzi, come precisato nel commento di Ilaria Giugni su Sistema Penale, sono anche descritti i criteri che devono essere seguiti dalla Direzione dell’istituto penitenziario e dai magistrati di sorveglianza per l’ammissione allo svolgimento del colloquio intimo, oltre ad essere individuati i “criteri guida” che il legislatore dovrà seguire nella successiva predisposizione di una disciplina ad hoc.
Questi i canoni che l’amministrazione penitenziaria e la magistratura di sorveglianza devono seguire:
- La durata dei colloqui intimi deve poter permettere un’espressione piena dell’affettività; la fruizione del diritto deve essere garantita sporadicamente, se ne permangono i presupposti.
- Devono essere individuate unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate in modo tale da riprodurre un ambiente domestico (per quanto possibile); deve essere assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell’incontro, sottraendolo «non solo all’osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all’esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia».
- I colloqui si svolgeranno con il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente dopo che siano stati effettuati controlli sulla stabilità del legame affettivo, l’effettività della convivenza e l’assenza di divieti di incontro adottati dall’autorità giudiziaria.
La Corte definisce poi quali sono i soggetti ammessi ai colloqui intimi: non possono accedervi coloro che sono sottoposti a regime di carcere duro ex 41-bis L.O.P. o di sorveglianza speciale né i detenuti per reati ostativi.
Un ulteriore passo in avanti nella garanzia del diritto all’affettività in carcere è stata l’introduzione, da parte della Sezione I della Corte di Cassazione tramite la sentenza numero 8 del 2025, della possibilità di fare ricorso all’art. 35bis della L.O.P. (si chiama “reclamo giurisdizionale”) per contrastare le eventuali violazioni del diritto all’affettività, conseguenti al rifiuto illegittimo dell’amministrazione penitenziaria di tenere i colloqui, pur essendovi le condizioni previste dalla sentenza 10/2024. Si tratta in sostanza del rimedio di cui dispongono le persone detenute alla condotta illegittima dell’amministrazione penitenziaria.
Questa sentenza è stata raggiunta in seguito a un procedimento aperto nella casa circondariale di Asti, dove un detenuto aveva visto negata la richiesta di svolgimento di colloqui intimi con una scarna motivazione da parte della direzione: carenze strutturali ed economiche. Il magistrato di sorveglianza di Torino aveva ritenuto inammissibile il ricorso del detenuto, affermando - in contrasto con la decisione della Corte Costituzionale - che l’affettività non è un diritto ma una mera aspettativa. Con la sentenza 8/2025 la Cassazione ha deciso l’annullamento del provvedimento del magistrato di sorveglianza e il rinvio allo stesso perché provveda sulla questione nel rispetto dell’art. 35bis.
È la decisione che ha fatto da apripista a tutte le recenti ordinanze di accoglimento dei reclami presentati nei primi due mesi del 2025. Tra questi, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di Spoleto Fabio Gianfilippi è il provvedimento destinato a fare scuola: Gianfilippi ha ordinato all’amministrazione penitenziaria di consentire i colloqui intimi di un detenuto ristretto nel circuito di Alta Sicurezza (AS) del carcere di Terni, che non è sottoposto ai regimi di carcere duro (41bis) o sorveglianza particolare (14-bis).
L’ordinanza ha fatto leva su due punti critici del rifiuto opposto dall’amministrazione penitenziaria: in primo luogo, sono passati 12 mesi dalla decisione della Corte Costituzionale e non sono ancora stati avviati interventi di adeguamento degli spazi; non si può dunque giustificare il rifiuto alla richiesta del detenuto con la carenza di risorse strutturali ed economiche, come invece è stato fatto dalla direzione. In secondo luogo, il rifiuto opposto dalla Direzione è motivato con critiche generiche e prive di elementi specifici relativi al detenuto, manca di personalizzazione: non si è tenuto conto della condotta esemplare del detenuto, che è stato lodato per il suo lavoro in cucina nel dicembre del 2024 e di cui sono stati documentati contatti regolari con la compagna; non sussistono le “ragioni di sicurezza” che renderebbero legittimo il rifiuto.
La Giurisprudenza sta colmando un vuoto di tutela del nostro ordinamento che era, e in realtà è ancora, molto più grave di quanto sembri: con una panoramica veloce sugli altri Paesi del mondo osserviamo come persino in Russia, in cui le condizioni dei detenuti sono “allucinanti” e il tasso di carcerazione è elevatissimo (dai numeri di Antigone, 630.155 detenuti al 2017), è consentito tenere colloqui intimi, seppure con scarsa frequenza: nell’intervista di Ristretti a LjudmilaAl’pern si parla di quattro volte l’anno. Più generalmente, fino al 2018 sono 31 su 47 gli Stati del Consiglio d’Europa che permettono visite affettive dei detenuti entro misure e modalità diverse: in Germania e Svezia ci sono mini-appartamenti in cui il detenuto è autorizzato a vivere per alcuni giorni con la propria famiglia; in Olanda le visite avvengono in locali appositi o direttamente in cella.
Di fronte all’inerzia del legislatore la magistratura si è mossa per garantire ai detenuti lo sviluppo della propria sessualità, che altrimenti sarebbe una delle tante componenti della dignità umana calpestata, purtroppo a più riprese, nelle carceri italiane.
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L'Autore
Nicola Salutari
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Carcere Dignità Sesso Stanze dell'amore Stanze del sesso