Nel novembre 2023, il governo italiano ha stipulato con il governo albanese un Protocollo in materia migratoria atto a esternalizzare le frontiere. Creando così un centro di trattenimento temporaneo per richiedenti asilo sottoposti a procedure di frontiera, in attesa di valutazione della domanda di protezione internazionale. Un unicum nel panorama europeo: un centro con 880 posti in territorio albanese, sottoposto alla giurisdizione italiana. Come sancito dall’articolo 6, comma II, del Protocollo, le autorità albanesi hanno il compito di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica nel perimetro esterno alla struttura. Le autorità italiane hanno invece la responsabilità della gestione interna delle strutture e della permanenza dei migranti. Gestiscono inoltre le procedure di frontiera, l’esame delle domande di protezione internazionale e le eventuali procedure di rimpatrio.
Da questo assetto discende una conseguenza giuridica centrale: la detenzione in questi centri, benché temporanea, ha natura amministrativa ed è quindi soggetta al diritto amministrativo italiano. Ne deriva l’applicazione dei principi sanciti dall'articolo 97 del dettato costituzionale, che impongono alla pubblica amministrazione di operare secondo proporzionalità, buon andamento ed economicità. Tali principi, nel caso in esame, comportano che il trattenimento possa essere giustificato solo in presenza di esigenze necessarie e proporzionate rispetto allo scopo, nonché con un utilizzo delle risorse adeguato.
L’onere economico e finanziario per costruire queste strutture rimane in capo all’Italia. Si stima che l’importo complessivo sia pari a € 73.480.000, a fronte di uno stanziamento iniziale di € 39.200.000, previsto dalla legge 14/2024 di ratifica del Protocollo.
Le risorse provengono da diversi accantonamenti ministeriali e fondi stanziati dall’esecutivo, come specificato nella tabella a pagina 6 del focus "Il costo dell'eccezione. I centri in Albania" realizzato da ActionAid e dall'Università di Bari. L’entità dell’investimento rende centrale il tema del rispetto dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.
L’agire del governo italiano è stato messo in discussione anche dai giudici, sia italiani che europei. Sistematicamente i giudici italiani non hanno convalidato i trattenimenti in Albania, comportando il rientro delle persone in Italia (e un aumento dei costi legato ai trasferimenti). Nonostante ciò, il Governo è intervenuto emanando il decreto legge n° 158/2024, contenente una lista di paesi di origine sicura, secondo le proprie descrizioni. Successivamente ha emanato il decreto legge n° 37/2025, con cui è stato sancito che anche tutti i cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio italiano potessero essere trasferiti in Albania.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza a cause riunite C-758/24 e C-759/24 del 1 agosto 2025, ha dichiarato illegittimo il meccanismo procedurale del protocollo, affermando che, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo prevista per giugno 2026, uno Stato non possa designare come sicuro un Paese terzo che non soddisfi il criterio della sicurezza per tutta la popolazione.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa, con ordinanza n° 23105/2025, ponendo alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una seconda questione relativa alla conformità al diritto dell’Unione del trasferimento verso un Paese non membro di persone già destinatarie di un provvedimento di trattenimento.
È in questo contesto che ActionAid ha depositato un esposto presso la Corte dei Conti per «valutare l’esercizio dell’azione erariale nei confronti dei soggetti responsabili».
Secondo ActionAid l’investimento nei centri in Albania potrebbe costituire un potenziale danno erariale, ossia un pregiudizio economico arrecato alle finanze pubbliche da una gestione inefficiente o irragionevole delle risorse.
Parallelamente, ActionAid ha presentato una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sollecitando verifiche sulle procedure di affidamento e gestione degli appalti, che avrebbero raggiunto un valore complessivo di 133 milioni di euro.
Secondo i dati riportati, il costo giornaliero per persona nella struttura di Gjader ammonta a € 76,57, a fronte dei € 28,55 del centro di Modica, in Sicilia. Come osservato da Fabrizio Cortesi, esperto di migrazioni per ActionAid, il modello siciliano, già sperimentato sul territorio nazionale, avrebbe dovuto rappresentare una soluzione replicabile. Tuttavia, nel caso albanese, i costi risultano significativamente più elevati, anche per l’inclusione delle spese di soggiorno del personale italiano trasferito all’estero.
«I centri in Albania funzioneranno» è una frase che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ripetuto più volte, nonostante le pronunce dei giudici italiani ed europei, i trasferimenti sistematicamente non convalidati e l’aumento progressivo dei costi. Alla luce dei dati disponibili, però, la questione non è più solo se il modello funzioni, ma perché si continuino a investire risorse pubbliche in un’operazione che presenta criticità giuridiche strutturali e risultati limitati. Il "modello Albania" solleva anche un quesito più ampio, di respiro europeo: fino a che punto l’emergenza migratoria può giustificare una progressiva normalizzazione dell’eccezione, incidendo sui diritti fondamentali?
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L'Autore
Giorgia Savoia
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