Quel che resta del ‘’primo‘’ Decreto Sicurezza

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  Redazione
  28 luglio 2020
  5 minuti, 13 secondi

A cura di Maria Cristina Prisco

Con il comunicato del 9 luglio 2020 l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il ‘Decreto Sicurezza’ del 2018, voluto dall’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini e approvato successivamente dal primo governo Conte, in quanto viola l'articolo 3 della Costituzione.

Che cosa si intende con Decreto Sicurezza?

I Decreti Sicurezza sono quegli atti aventi forza di legge in materia di immigrazione che sono stati oggetto di molte discussioni negli ultimi anni.

Il ‘primo’ Decreto Sicurezza è entrato in vigore il 4 ottobre 2018 ed è intervenuto al fine di eliminare la sproporzione tra le numerose forme di protezione internazionale, già disciplinate a livello europeo, ed il numero di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari. Tale istituto è stato creato per salvaguardare tutte le situazioni escluse dalla tutela internazionale, cioè mira a risanare il vuoto del Testo Unico sull’Immigrazione. Il rilascio di tale permesso ed il suo eventuale rinnovo è rimesso alla volontà del questore o delle commissioni territoriali che accertano l’esistenza dei requisiti necessari.

Può essere richiesto per vari motivi:

  1. A seguito della raccomandazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in caso di diniego della stessa, di una sua revoca o cessazione, qualora ricorrano gravi motivi di carattere umanitario;
  2. Quando siano presenti specifici obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
  3. Su richiesta del cittadino straniero;
  4. In caso di riconoscimento della protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, cioè in caso di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea;
  5. In altri casi, ad esempio per i programmi di protezione sociale in favore delle vittime di sfruttamento.

I permessi di soggiorno che venivano precedentemente rilasciati con la dicitura ‘motivi umanitari’, recano ora invece la dicitura ‘casi speciali’ e sono documenti praticamente impossibili da ottenere. Si tratta di:

  1. Permesso di soggiorno per protezione speciale;
  2. Per vittime di violenza domestica;
  3. Per particolare sfruttamento lavorativo;
  4. Per calamità naturale;
  5. Per atti di particolare valore civile;
  6. Per cure mediche (si tratta in questo caso di permessi rilasciabili al di fuori della procedura d’asilo).

Il ‘secondo’ Decreto Sicurezza o ‘decreto sicurezza bis’ modifica le norme che riguardano gli sbarchi dei migranti soccorsi in mare. L’articolo 1 assegna nuovi e più ampi poteri al Ministro dell’Interno, come la possibilità di vietare l’ingresso nelle acque territoriali italiane alle navi che violano le leggi italiane in materia di immigrazione (è la cosiddetta politica di ‘porti chiusi’). L’articolo 2 del decreto garantisce invece al governo la possibilità di emettere ingenti multe per i comandanti delle navi che ignorano il divieto di ingresso previsto all’articolo 1. Esempio noto è quello della Sea Watch3 e di quando la comandante della nave Carola Rackete, il 12 giugno scorso, ha deciso di non rispettare le disposizioni ed entrare nel mare territoriale italiano per portare i migranti verso un porto sicuro. Il ‘decreto sicurezza bis’ prevede inoltre nuovi fondi per il rimpatrio dei migranti che non possiedono alcun tipo di permesso per rimanere in Italia.

La questione

La Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità che i tribunali di Milano, Ancona e Salerno avevano sollevato sul primo decreto sicurezza (d.l. n. 113/2018 recante ‘disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata’ convertito con modificazioni dalla l. 132/2018) che impedisce l’iscrizione all'anagrafe degli stranieri richiedenti asilo, affermando che il permesso di soggiorno per la richiesta di asilo non costituisce un titolo valido per richiederla.

La decisione della Consulta

In attesa del deposito della pronuncia, nel comunicato emesso dall’Ufficio stampa della Consulta si apprende che la norma censurata, diversamente da come si pensava, non è stata ritenuta dalla Corte in contrasto con i requisiti di necessità e di urgenza previsti dall’articolo 77 della Costituzione.

La Consulta ha dichiarato invece l’incostituzionalità della stessa norma per contrasto all’articolo 3 della Costituzione, che sancisce ai cittadini pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge:

  • per irrazionalità intrinseca, in quanto la norma censuata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarante dal decreto sicurezza;
  • per irragionevole disparità di trattamento, in quanto rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che dovrebbero invece essere loro garantiti.

Quando verranno modificati i Decreti Sicurezza? Cosa prevede la bozza dell’attuale Ministro dell’Interno Lamorgese sulla questione?

Il verdetto della Consulta sopraggiunge in un momento storico dove si registra l’attivazione dell'iter di modifica dei decreti sicurezza. L’esecutivo, infatti, ha già previsto che il nuovo testo sull'immigrazione riattiverà l'iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo che, nell’ultimo biennio, risultano essere stati privati di taluni diritti costituzionalmente assicurati. Si sono registrate negli ultimi mesi numerose pronunce, rese da Tribunali e giudici territoriali che hanno accolto i ricorsi interposti da immigrati e ordinato ai Comuni di procedere alla loro iscrizione nelle liste anagrafiche.

L’attuale Ministro dell’Interno Lamorgese ha dichiarato quali saranno gli obbiettivi dell’operazione modifica decreti sicurezza prevista per questo autunno:

  1. rivedere le norme riguardanti le salatissime multe previste per le ONG in caso di ingresso nelle acque territoriali italiane;
  2. ampliare la tipologia di permessi di soggiorno in modo da riavvicinarsi alla protezione umanitaria;
  3. riportare da 4 a 2 anni, con il silenzio assenso, il termine massimo per la conclusione delle pratiche per la concessione della cittadinanza per residenza e matrimonio e ripristinare l’iscrizione all’anagrafe dei comuni per i richiedenti asilo;
  4. semplificare la procedura per la cittadinanza ai figli degli stranieri: i decreti sicurezza hanno infatti raddoppiato l’iter burocratico per la loro.

Ad oggi, la pronuncia effettuata dalla Corte ha ripristinato un diritto che era stato lacerato dai decreti sicurezza. La Corte sancisce una ‘disparità di trattamento’ perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l’accesso ai servizi che devono essere loro garantiti. La ministra Lamorgese sta lavorando al testo ma non tutti i nodi sono stati sciolti, infatti sono rimaste ancora da risolvere alcune questioni non proprio secondarie che verranno discusse nei prossimi mesi.

Fonti consultate per il presente articolo:

https://www.altalex.com/documents/news/2020/07/10/decreto-sicurezza-incostituzionale-negare-iscrizione-anagrafica-a-richiedenti-asilo

http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Bb301c170-810e-42c3-9f20-318e7caca314%7D_corte-costituzionale-comunicato-9-luglio-2020.pdf

https://www.ilpost.it/2020/07/09/consulta-decreto-sicurezza-irragionevole-norma-anagrafe-richiedenti-asilo/

https://www.open.online/2020/07/09/immigrazione-corte-costituzionale-boccia-in-parte-il-decreto-sicurezza-di-salvini/

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/09/decreto-sicurezza-la-consulta-irragionevole-la-norma-che-preclude-liscrizione-allanagrafe-dei-richiedenti-asilo/5863058/

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