Il diritto alla scienza e la proprietà intellettuale ai tempi del COVID-19

  Articoli (Articles)
  Gaia De Salvo
  18 November 2022
  3 minutes, 30 seconds

Il diritto alla scienza ha le sue origini moderne nell’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, questo sancisce che:

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Questa è stata resa giuridicamente vincolante, passando da una dichiarazione a una vera e propria legge, attraverso l’International Covenant on Civil and Political Rights – firmato da 171 paesi -, nell’Articolo 15, elaborando ulteriormente l’obbligo: evidenziando la necessità della libertà di ricerca scientifica, e incoraggiando la cooperazione internazionale per lo sviluppo di questa stessa.

La tensione fra il diritto a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici e alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica ha generato molteplici dibattiti e controversie, specialmente fra paesi abbienti e paesi in via di sviluppo ad esempio riguardo i vaccini per il COVID-19. Se il diritto alla scienza non è dibattuto in quanto tale, il diritto alla protezione degli interessi relativi ad esso è spesso utilizzato come base legale e morale a una politica di proprietà intellettuale ristretta e penalizzante, questa visione però non ha reali fondamenti legali ed è stata ridimensionata da numerosi esperti di diritto umanitario.

Nella “drafting history” della Dichiarazione Universale è infatti chiaro che l’Articolo 27(2) deriva dall’idea, proveniente dal diritto francese, che ogni creazione della mente umana ha un legame con il proprio autore ed è dunque intrinsecamente personale – ciò porta naturalmente a difendere un interesse morale alla propria produzione scientifica. Da questo non deriva necessariamente una protezione materiale equivalente agli accordi moderni di proprietà intellettuale, come precisato dal Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, che nel suo General Comment 17 definisce la protezione degli interessi morali come il divieto di modificare, mutilare o distorcere la produzione scientifica da parte di terzi e, riguardo agli interessi materiali, limita il diritto all’ottenimento di un tenore di vita adeguato, che non necessita di pagamenti per l’intero corso di vita dell’autore.

Oltretutto, la proprietà intellettuale non è un diritto umano in quanto questa non è inerente alla dignità e al valore dell’essere umano ma un modo per lo stato in incentivare il progresso e la creatività e preservarla per il benessere della società, inoltre i diritti d’autore sono generalmente di carattere temporaneo, mentre i diritti umani sono irrevocabili. Ciò non implica che la protezione della proprietà intellettuale vada contro il diritto alla scienza, ma che in ambito di diritto internazionale dei diritti umani questo gli è superiore.

Questo è stato il ragionamento della Commissione Internazionale dei Giuristi nel richiedere la sospensione degli accordi TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) della World Trade Organization per i vaccini anti-COVID e ulteriori innovazioni terapeutiche nel Novembre dell’anno scorso. Infatti, i diritti alla salute, all’uguaglianza, alla vita, e alla scienza sono messi a rischio da diritti d’autore restrittivi da parte inter aila di case farmaceutiche. La Commissione ha documentato gli impatti devastanti di ciò in vari contesti, fra questi Sud Africa, Thailandia, Nepal, Palestina, e Colombia.

La proposta è stata supportata da più di cento stati ma ha ricevuto opposizione dalla maggior parte degli stati del continente Europeo (a eccezione di Turchia, Ucraina, e Il Vaticano) nonostante le pressioni dagli organi di tutela dei diritti umani delle Nazioni Unite e di numerose organizzazioni non governative.

Il lavoro di stati ed esperti ha portato frutto, infatti, il 16 giugno di quest’anno una sospensione parziale dei TRIPS è stata approvata in materia di vaccini, e, in questi giorni, la WTO sta attivamente considerando di estendere ciò a dispositivi diagnostici e terapie.

Così facendo l’organizzazione ha la possibilità di stabilire un importante precedente riguardo alla tutela dei diritti umani, specialmente il diritto alla scienza.

Share the post

L'Autore

Gaia De Salvo

Categories

Tag

Scienza Diritti TRIPS proprietà intellettuale