Il 18 marzo 2026, il TAR del Veneto ha accolto i ricorsi presentati da ASGI, Emergency, Lungo la Rotta Balcanica e CADUS contro le questure di Vicenza e Venezia. Al centro del giudizio vi è "la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti delle persone straniere che cercano di accedere alla procedura di protezione internazionale", dovuta a un sistema inefficiente che, di fatto, limita i loro diritti.
I due ricorsi collettivi, presentati il 7 marzo 2025, hanno portato a due pronunce che hanno accertato l'inaccessibilità della procedura per ottenere la protezione internazionale.
A Vicenza, sono stati registrati ritardi di circa 100 giorni prima che un richiedente asilo potesse accedere fisicamente agli uffici competenti. Molte persone avevano inviato la manifestazione di volontà tramite PEC senza ricevere risposta per mesi. Durante il giudizio, la questura ha ridotto i tempi medi a circa 60 giorni grazie all'impiego di personale interinale e all'apertura di uno sportello due mattine a settimana. Il TAR ha accertato il miglioramento, ma ha altresì sottolineato che 60 giorni rappresentano comunque un divario significativo rispetto allo standard imposto dalla legge, pari a 3-10 giorni lavorativi. Per quanto riguarda il personale interinale, il TAR ha considerato tale misura contingente e non strutturale, ritenendola inadeguata nel lungo termine.
A Venezia, chi voleva formalizzare la domanda di asilo doveva presentarsi di persona agli uffici competenti in una ristretta fascia oraria mattutina. La questura accettava pochissimi richiedenti al giorno, spesso due o tre, rimandando tutti gli altri ai giorni successivi. L'amministrazione stessa ha ammesso che il tempo medio tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione della domanda era di circa 90 giorni, con punte che in passato avevano raggiunto i 180. Il Ministero dell'Interno ha giustificato la situazione con l'aumento esponenziale delle domande a partire dal 2021 e la carenza di personale.
Il TAR, in entrambe le sentenze, ha ribadito che il periodo di 3-10 giorni entro il quale la questura dovrebbe procedere alla formalizzazione e alla registrazione della domanda di protezione internazionale, previsto dall'art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. 25/2008 serve a evitare che i richiedenti asilo rimangano in una “zona grigia". In questa condizione sarebbero privi di tutele, senza documenti, senza accesso al servizio sanitario, senza la possibilità di lavorare regolarmente e con il rischio di espulsione dal territorio italiano.
Sul fronte della carenza di personale, il tribunale ha chiarito che tale condizione non può giustificare la violazione sistematica della legge. Ha affermato che è compito dell'amministrazione centrale allocare le risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento degli uffici.
Il Ministero dell'Interno ha ora 90 giorni per riorganizzare i servizi in conformità alla legge. Dovrà garantire il rispetto dei termini di legge per le nuove domande, smaltire l'arretrato seguendo l'ordine cronologico, facilitare l'accesso fisico agli uffici e migliorare le modalità di raccolta delle manifestazioni di volontà.
La portata di queste pronunce potrebbe estendersi oltre il territorio veneto. La difficoltà di accedere alla procedura di asilo non è di certo limitata a quest'area, ma è diffusa su tutto il territorio nazionale. Le sentenze del TAR Veneto potrebbero quindi aprire la strada ad altre pronunce simili, in modo da ripristinare la legalità in un sistema di gestione dei procedimenti di asilo inefficiente in tutta Italia.
Mondo Internazionale APS - Riproduzione Riservata ® 2026
Share the post
L'Autore
Giorgia Savoia
Categories
Tag
Protezione internazionale asilo diritto all'asilo venezia vicenza TAR Veneto