Un paese UE può “designare Paesi d’origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo”: l’ha stabilito la Corte di giustizia dell’UE nella sentenza sul protocollo Italia-Albania del 1° agosto 2025. In tale pronuncia la Corte dispone che nessuno Stato membro può “includere un Paese nell’elenco dei paesi di origine sicuri qualora esso non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione”. Tale condizione resterà valida fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento UE nel 2026 “che consente di effettuare designazioni con eccezioni per alcune categorie chiaramente identificabili di persone”.
IL CONTESTO DELLA PRONUNCIA: IL CASO DEL BANGLADESH
La sentenza è il risultato di un quesito sollevato dal Tribunale di Roma (sezione immigrazione): i giudici italiani avevano presentato un rinvio pregiudiziale per chiedere alla Corte di chiarire l’interpretazione di un atto legislativo italiano del 2024 che ha inserito il Bangladesh tra “i Paesi di origine sicuri”, senza fornire le fonti su cui si basava questa valutazione. In virtù di tale atto legislativo, col quale in Italia avviene la designazione dei “paesi sicuri”, il Bangladesh è considerato nel nostro paese un paese di origine sicuro: per effetto di ciò due cittadini del Bangladesh soccorsi in mare dalle autorità italiane sono stati portati in un centro per migranti in Albania, dove hanno presentato una domanda di protezione internazionale. La loro richiesta è stata rigettata dalle autorità italiane poiché ritenuta infondata, in quanto il loro paese d’origine è considerato “sicuro”.
I due istanti hanno, quindi, impugnato tale rigetto innanzi al Tribunale di Roma, il quale ha ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia per definire il concetto di paese sicuro e i doveri degli stati ue riguardo un efficace controllo giurisdizionale. La conclusione a cui giunge la Corte è che l’atto legislativo del 2024 non chiarisca le fonti in base alle quali il legislatore italiano si è basato per valutare la sicurezza del paese.
IL RUOLO DECISIVO DEL GIUDICE NAZIONALE: LA REPLICA DI PALAZZO CHIGI
Il fulcro della sentenza concerne il ruolo dei giudici nei casi di richiesta d’asilo: costoro devono poter essere messi in grado di esercitare un accertamento effettivo dei paesi di origine sicuri. Ciò implica che la valutazione non può essere una decisione assunta solamente dal potere esecutivo.
Peraltro la Corte ha dichiarato che le fonti utilizzate al fine di dichiarare uno stato sicuro debbano essere accessibili e dunque verificabili sia dal richiedente asilo che dallo stesso giudice.
La sentenza è stata un duro colpo per il governo italiano, il quale denuncia che tale decisione comprometta le politiche interne volte a contrastare l’immigrazione irregolare; l’iniziativa mirava a trasferire nelle strutture di
Shengjin e Gjader i migranti soccorsi in mare provenienti da paesi riconosciuti come sicuri, con lo scopo di gestire in questi luoghi le procedure d’asilo accelerate. Tuttavia, la Corte ha stabilito un criterio molto chiaro: nessun paese può essere classificato come sicuro se parte della sua popolazione è soggetta a violenze sistematiche. Dunque questo principio rende impraticabile l’attuazione dell’accordo Italia-Albania.
LA PORTATA DELLA PRONUNCIA
La sentenza della Corte di Lussemburgo assume rilevanza sia dal punto di vista giuridico che politico: essa sancisce la correttezza dell’interpretazione adottata dai giudici italiani. La pronuncia ha dato ragione, in particolare, ai magistrati del Tribunale di Roma della Corte d’Appello, i quali, per aver sollevato tali dubbi interpretativi, furono oggetto di ripetute critiche. Nonostante ciò, la Corte riafferma il principio di separazione dei poteri: difatti i giudici italiani non legiferano, bensì hanno il compito di garantire il rispetto dei diritti fondamentali e lo fanno applicando la legge.
CONCLUSIONE
La procedura accelerata per l'esame delle domande di asilo è un metodo più rapido rispetto alla procedura ordinaria, utilizzato in determinate circostanze. Questa procedura comprime i tempi per l'audizione e la decisione sulla domanda, con l'obiettivo di giungere a una conclusione più rapidamente. Tuttavia, può comportare una riduzione delle garanzie per il richiedente, come tempi più brevi per la preparazione all'audizione e per l'impugnazione di un eventuale diniego
La procedura accelerata può essere applicata ai richiedenti provenienti da Paesi considerati "sicuri", ovvero Paesi in cui non vi sono persecuzioni o violazioni dei diritti umani: tale procedura è lecita, a patto che si fondi su criteri chiari e verificabili. La sentenza statuisce che un paese d’origine possa essere considerato sicuro solamente se garantisce la tutela dei diritti umani.