Il fenomeno del bullismo: online e non

  RAISE
  Rebecca Scaglia
  19 June 2021
  3 minutes, 29 seconds

L’Enciclopedia Treccani definisce il bullismo come un “atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili.”

I protagonisti del fenomeno sono due: il bullo, ossia il soggetto che commette le violenze, e la vittima, che è il soggetto che subisce i comportamenti del bullo, quasi sempre senza difendersi. Ciò premesso, sarebbe scorretto o, quantomeno, riduttivo, assumere che il fenomeno del bullismo riguardi esclusivamente vittima e carnefice. Spesso, infatti, altre figure ruotano attorno al bullo e alla vittima: colui che rimane indifferente agli avvenimenti, colui che difende la vittima, colui che incoraggia il bullo e mortifica la vittima o che assiste passivamente alla scena e, infine, colui che aiuta il bullo, ponendo la vittima a disposizione del carnefice. Non è una coincidenza, allora, che il bullismo trovi ampio spazio in ambienti scolastici o, comunque, giovanili: il fenomeno del bullismo è un fenomeno di gruppo. Tendenzialmente, il bullismo scaturisce dall’intolleranza nei confronti della diversità e spesso trae la propria linfa vitale da discriminazioni basate sull’origine etnica, sul genere, sull’orientamento sessuale, sulle disabilità e sulle caratteristiche fisiche. Il bullismo, insomma, è volto ad allontanare e svilire ciò che è “diverso dal gruppo”.

È possibile categorizzare le diverse manifestazioni del bullismo in quattro tipologie: quello fisico, quello verbale, quello relazionale e il cyberbullismo. Il bullismo fisico è la forma più facilmente individuabile di bullismo e, di conseguenza, un intervento educativo tempestivo e mirato può limitare i danni subiti dalla vittima. Il bullismo verbale e quello relazionale, invece, tendono a essere meno evidenti, quindi spesso più insidiosi da riconoscere, e sono caratterizzati dall’obiettivo di umiliare la vittima, sebbene mediante modalità differenti: rispettivamente, con l’uso di minacce e insulti oppure con l’esclusione della vittima dal gruppo.

Il cyberbullismo, da ultimo, consiste nell'attacco ripetuto nei confronti della vittima attraverso strumenti tecnologici e, in particolare, per mezzo dei social media. La legge 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” ha fornito una definizione del fenomeno del bullismo c.d. “virtuale” e, contestualmente, ha promosso azioni di carattere preventivo a tutela dei minori, in qualità sia di vittime sia di responsabili di condotte illecite, tra cui figurano (su istanza dell’interessato) l’oscuramento, la rimozione e il blocco dei dati diffusi nella rete che siano riconducibili al minore.

Le conseguenze psicologiche e sociali del bullismo sono riscontrabili sia negli atteggiamenti della vittima sia in quelli del carnefice. Il bullo tende a presentare un basso rendimento scolastico, un aumento dell’aggressività, l’incapacità di rispettare le regole e, più genericamente, comportamenti devianti che potrebbero svilupparsi nel tempo. La vittima, invece, manifesta sovente sintomi fisici, sintomi psicologici (ad esempio ansia, depressione, disturbi del sonno, aggressività), scarsa autostima, ritiro sociale e comportamenti autolesivi.

Il bullismo, in tutte le sue accezioni, ad oggi non è specificatamente disciplinato nel nostro ordinamento. Tuttavia, le manifestazioni del fenomeno violano numerosi principi garantiti dalla Costituzione italiana e i comportamenti ad esso connessi possono integrare varie fattispecie di reato.

Il comportamento del bullo, infatti, può integrare, a seconda delle modalità con cui viene perpetrato, gli estremi di reati sia contro la persona (istigazione al suicidio, percosse, lesioni, rissa, diffamazione, violenza sessuale, minaccia, stalking, interferenze illecite nella vita privata e altre) sia contro il patrimonio (furto, estorsione, danneggiamento e altre).

Il minore vittima di bullismo è titolare di un diritto al risarcimento del danno. È da sottolineare, a tal proposito, che il Miur è considerato civilmente responsabile per omessa sorveglianza. Con la sentenza n. 1087/2020, il Tribunale di Reggio Calabria ha riconosciuto alla vittima di bullismo anche il danno morale per le sofferenze e le umiliazioni subite.

È importante segnalare che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, durante la campagna "Smonta il bullo", ha istituito il numero verde 800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 19:00, al quale rispondono psicologi, insegnanti e personale del Ministero per offrire assistenza e consulenza.

Le fonti sono liberamente consultabili:

https://www.opl.it/psicologia-attuale/bullismo.php

https://www.studiocataldi.it/articoli/27611-il-bullismo.asp

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg


A cura di Rebecca Scaglia

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