Secondo l'UNHCR, ossia l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, nel 2018 oltre l’80% dei minori arrivati in Italia non erano accompagnati: ossia 3.536 bambini in fuga dai loro paesi di origine, soli e senza famiglia.
Le motivazioni sono spesso ricorrenti: la ricerca di condizioni di vita migliori per il proprio futuro e la propria sicurezza personale, la fuga da conflitti, persecuzioni, estrema povertà, fame.
L'assenza di riferimenti adulti in numerosi casi produce gravi conseguenze legate alla sorte del minore: questi rischiano infatti di divenire vittime di violenze, abusi, sfruttamento e maltrattamenti, o di entrare nel giro della prostituzione, che coinvolge sempre più spesso giovani donne non ancora maggiorenni.
Ma chi è dal punto di vista giuridico un minore non accompagnato?
Secondo l'artico 1 comma 2 del DPCM n.535/1999 per "minore presente nel territorio dello Stato non accompagnato", s'intende: "Il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".
Ogni minore non accompagnato presente sul territorio italiano, in base alle normative vigenti, deve essere segnalato alle autorità competenti. In particolare, a seconda dei casi: alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale per i minorenni, al Giudice tutelare o al Comitato per i minori stranieri. In seguito alla costatazione dell'illegittima presenza sul territorio italiano del minore straniero non accompagnato, è previsto che lo stesso non venga espulso in base al principio della inespellibilità (divieto assoluto di respingimento alla frontiera); tuttavia, al fine di mantenere l'unità familiare, è prevista la pratica del rimpatrio assistito.
In base al principio di inespellibilità sopra citato, i minori stranieri non accompagnati godono del diritto di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. La Legge 47/ 2017 all'art. 10 prevede che i minori stranieri non accompagnati, oltre alla possibilità di ricevere un permesso per protezione internazionale, possano ottenere due tipi di permesso di soggiorno: il permesso per minore età e il permesso per motivi familiari.
Il permesso di soggiorno per minore età ha diritto di richiederlo qualunque minore non accompagnato e gli sarà concesso sino al compimento della maggiore età.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 10, lett. b) può essere rilasciato in caso di minore straniero: sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante e convivente con il tutore; affidato a un cittadino italiano o a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai sensi dell'art. 4 della legge 184/1983.
È altresì previsto dalla legge italiana la possibilità per il minore che versa in particolari condizioni di chiedere la protezione internazionale.
La richiesta del minore, che sarà fatta pervenire in accordo con il proprio Tutor, verrà esaminata da un gruppo di persone, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, le quali avranno il compito di decidere in merito al futuro del minore. Al fine di agire nel completo interesse del minore, egli viene spesso interpellato con colloqui conoscitivi, durante i quali avrà la possibilità di raccontare la propria storia.
La Commissione deciderà infine se offrire protezione ed eventualmente quale tipo, optando per quella che meglio corrisponde alla situazione che il minore ha vissuto. Esistono tre tipi diversi di protezione internazionale che lo Stato italiano concede, a seconda che il soggetto fugga dalla guerra o chieda assistenza per altre ragioni specifiche e individuali.
Al compimento dei diciotto anni di età decade il diritto di non espellibilità, i neomaggiorenni potranno a quel punto chiedere la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione. Anche se la condizione del neomaggiorenne in Italia, che non ha il permesso di soggiorno è complessa e gran parte delle tutele di cui godeva durante la minore età vengono meno.
Si segnala che con il d.l. n. 113/18 (c.d. decreto Salvini), convertito con legge n. 132/18, la richiesta di protezione internazionale è divenuta molto più complessa da ottenere e, pur non riguardando nello specifico i minori non accompagnati, ha un impatto estremamente rilevante sul loro status, soprattutto dopo il compimento della maggiore età.
Nel caso in cui il minore straniero non accompagnato riceva il diniego di protezione internazionale prima del compimento dei 18 anni, potrà ottenere il permesso di soggiorno per minore età e, ove soddisfi determinati requisiti, potrà poi convertirlo alla maggiore età in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione.
Se invece la domanda di protezione internazionale venisse rigettata dopo il compimento dei 18 anni, la maggior parte delle questure non consentirebbero al neomaggiorenne di richiedere un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione, anche qualora soddisfasse i requisiti richiesti. In questi casi solitamente i soggetti perdono la possibilità di regolarizzarsi.
Prima del decreto legge i requisiti entro i quali veniva concessa la protezione internazionale era maggiormente favorevoli per i minori stranieri.
Fonti liberamente consultabili:
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1999/dpcm535_99.shtml
https://www.unhcr.it/cosa-facciamo/protezione/minori-non-accompagnati
A cura di Sofia Perinetti
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L'Autore
Fabio Di Gioia
Dottore in Scienze internazionali ed istituzioni europee, attualmente si sta specializzando nel corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali. È stato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Referente di Segreteria e co-ideatore del progetto TrattaMI Bene. È ora Caporedattore e autore per la sezione Diritti Umani.
Bachelors degree in International Sciences and European Institutions, currently majoring in International Relations. He has served as Chairman of the Board of Auditors, Secretariat Liaison, and co-creator of the TrattaMI Bene project. He is now Editor-in-Chief and author for the Human Rights section.
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