A seguito del bombardamento di Rafah, l'Unione Europea ha deciso di rivalutare l'Accordo di Associazione con Israele: decisione che riflette la proposta avanzata circa tre mesi fa dal Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez ed influenzata dalla recente sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Quest'ultima aveva infatti ordinato di fermare l'offensiva israeliana, ma, nonostante ciò, Tel Aviv ha risposto intensificando i bombardamenti.
Il motivo di questo ritardo? Solo lunedì 27 maggio è stata raggiunta l'unanimità necessaria per richiedere l'intervento del Consiglio di Associazione con Israele, incaricato di valutare se Tel Aviv stia rispettando i suoi obblighi in materia di diritti umani previsti dall'Accordo e come intenda attuare la sentenza emanata dalla CIG.
Ma cosa sono gli accordi di Associazione?
Gli Accordi di Associazione rappresentano strumenti internazionali fondamentali per "assistere l'UE nel raggiungimento dei suoi obiettivi politici". Questi accordi trovano la loro base giuridica nell'Articolo 8 del Trattato sull'Unione Europea, nel Titolo V relativo all'azione esterna dell'UE, e negli articoli 206, 207, 216-219 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), relativi alla politica commerciale e agli accordi internazionali.
Tali accordi possono essere negoziati sia con Paesi extra-europei che con organizzazioni internazionali, coprendo ambiti di competenza esclusiva dell'UE o concorrente con gli Stati Membri, quali commercio, cooperazione, sviluppo, trasporti, dogane e tecnologia.
In particolare, gli Accordi di Associazione rientrano in una specifica categoria di accordi commerciali che l'UE utilizza per gestire le relazioni con Paesi terzi, espandere la propria influenza economica, fissare regole comuni e promuovere valori fondamentali come la democrazia e il rispetto dei diritti umani, integrando di conseguenza anche obiettivi politici.
L’Accordo di associazione UE-ISRAELE
Nel caso di Israele, l’UE ha stipulato un accordo di associazione (AA) nel 1995, entrato in vigore successivamente nel 2000. Questo accordo è un pilastro centrale delle relazioni bilaterali tra le due parti, comprendendo disposizioni che spaziano dal commercio, alla cooperazione economica fino al dialogo politico in funzione di “una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali e il perseguimento di iniziative congiunte”.
Le principali aree di cooperazione delineate negli articoli 44-57 dell'Accordo sono:
- Cooperazione regionale e turistica;
- Cooperazione industriale per facilitare l’avvicinamento delle imprese, al fine di stimolare l’innovazione, la collaborazione tecnologica e la libera circolazione;
- Cooperazione agricola con lo scopo di assicurare un’agricoltura sostenibile e armonizzare degli standard fitosanitari;
- Cooperazione finanziaria mirata ad adottare norme comuni per i sistemi di regolamentazione e vigilanza;
- Cooperazione doganale, funzionale alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure.
- Cooperazione ambientale ed energetica, cruciale per la prevenzione del degrado ambientale e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile;
- Cooperazione in materia di immigrazione, volta a limitare flussi migratori clandestini
- Cooperazione contro l’utilizzo di stupefacenti e riciclaggio, attraverso lo stabilimento di norme comuni per prevenirne il traffico illecito.
Uno degli elementi fondamentali dell'Accordo UE-Israele è però il rispetto dei diritti umani. L'articolo 2 dell'accordo stabilisce chiaramente che le relazioni tra le parti devono basarsi sul rispetto di tali diritti e principi democratici. Questo implica che ogni violazione di questi diritti potrebbe portare anche alla sospensione dell'accordo. Sebbene lo stesso non preveda meccanismi specifici per monitorare il rispetto dei diritti umani, l'UE utilizza una varietà di strumenti per valutare la situazione in Israele, tra cui rapporti con organizzazioni della società civile e internazionali.
Le critiche circa il rispetto dei diritti umani da parte di Israele non sono mai mancate, soprattutto in relazione alle condizioni di vita dei palestinesi e l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza israeliane. Tuttavia, i recenti sviluppi del conflitto israelo-palestinese hanno portato ad un punto di non ritorno. È proprio alla luce di ciò, infatti, che è stato richiesto l’intervento del Consiglio di Associazione, composto dai membri del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione delle Comunità Europee, da una parte, e dai membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra (art. 68, comma 1), al quale ciascuna parte può sottoporre qualsiasi controversia relativa all'applicazione dell’accordo (art. 75) e le cui seguenti decisioni devono essere adottate di comune accordo.
Cosa ci riserveranno i prossimi giorni?
Ora, come previsto dall'Accordo di associazione, entrambe le parti forniranno al Consiglio di Associazione tutte le informazioni necessarie per una valutazione approfondita della situazione attuale, con l'obiettivo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti coinvolte e preservare il funzionamento dell'accordo il più possibile.
Allo stesso tempo, è imperativo che l'Unione Europea si impegni a salvaguardare il rispetto dei diritti umani, anche considerando la sospensione dell'accordo con Israele e utilizzando la propria influenza economica, essendo il principale partner commerciale di Tel Aviv. Attualmente, infatti, il 31,9% delle importazioni israeliane proviene dall'UE e il 25,6% delle esportazioni israeliane è diretto verso l'UE.
Questa potrebbe essere una mossa decisiva per porre fine alla catastrofe umanitaria a Gaza? La risposta è nelle mani dell'Unione Europea e della sua capacità di agire con fermezza e coerenza rispetto ai propri valori fondamentali.
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L'Autore
Tabatha Ferrari
AUTRICE - ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
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UnioneEuropea Israele Palestina Rafah CIG Accordo di Associazione