Dalla Corte dell'Aia a quella di Strasburgo: l'Italia e il caso Almasri

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  Giorgia Savoia
  16 giugno 2026
  2 minuti, 59 secondi

La complessa parabola giuridica nata dalla mancata esecuzione del mandato di arresto internazionale nei confronti di Osama Almasri Njeem, ex capo della polizia giudiziaria libica, è approdata non solo nelle aule dell’Aia, ma anche in quelle di Strasburgo. Il 29 maggio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti notificato al Governo italiano il deposito di due ricorsi, Y v. Italy (n. 13270/25) e Z v. Italy (n. 7051/26). I procedimenti sono stati presentati rispettivamente da un cittadino sudanese e da una cittadina ivoriana, entrambi vittime di torture e trattamenti disumani all'interno delle strutture carcerarie libiche poste, all'epoca dei fatti, sotto la direzione dello stesso Almasri.

L’iniziativa dei giudici di Strasburgo, che hanno deciso di trattare i due dossier in via prioritaria ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento della Corte, giunge a pochi mesi dal deferimento formale del nostro Paese all’Assemblea degli Stati Parte da parte della Camera preliminare della Corte Penale Internazionale (CPI). Si profila così un doppio binario di scrutinio internazionale che mette sotto la lente d’ingrandimento le scelte procedurali ed esecutive compiute dalle autorità di Roma.

Per comprendere l'approdo del caso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) è necessario riannodare i fili di un intricato dibattito. L’origine della controversia risiede nella discussa interpretazione della normativa interna in materia di estradizione e di cooperazione con i tribunali internazionali. La decisione italiana di non consegnare Almasri alla CPI ha generato una reazione a catena da parte di diversi attori internazionali e della società civile.

Dinanzi alla CEDU, la strategia difensiva dei ricorrenti non si focalizza sulla condotta materiale delle torture subite in territorio libico, sulle quali Strasburgo non avrebbe giurisdizione, bensì sulla condotta omissiva dello Stato italiano nel momento in cui il presunto criminale si trovava fisicamente sul suolo nazionale. I ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Gli Stati parte, infatti, non hanno soltanto il dovere negativo di astenersi dal praticare la tortura, ma anche l'obbligo positivo di cooperare attivamente affinché i responsabili di tali crimini vengano processati. Impedendo l'accertamento delle responsabilità penali attraverso la mancata consegna del ricercato, l'Italia, secondo i ricorrenti, avrebbe configurato un vero e proprio diniego di giustizia, violando altresì, nel caso specifico della ricorrente ivoriana, l'articolo 4 relativo al divieto di schiavitù.

L'apertura del fascicolo a Strasburgo aggrava la posizione dell’esecutivo, sollevando stringenti interrogativi sulle scelte procedurali adottate dalle autorità italiane. Queste criticità si inseriscono in un dibattito più ampio sulla reale efficacia e sostenibilità del diritto penale internazionale attuale, mettendo in luce anche il rischio di una svalutazione degli obblighi di cooperazione internazionale a favore di interessi politici nazionali (vedi questo approfondimento). 

Il Governo italiano è ora chiamato a rispondere a una serie di quesiti formulati dalla Corte entro il 18 settembre 2026, volti a vagliare l'ammissibilità dei ricorsi prima di entrare, eventualmente, nel loro merito. 

L'esito del giudizio di Strasburgo potrebbe non solo determinare il perimetro delle responsabilità risarcitorie del nostro Paese nei confronti delle vittime, ma anche sancire un precedente cruciale per l’intera architettura della giustizia universale, ridefinendo i confini entro cui gli Stati rispondono delle proprie omissioni davanti alla comunità internazionale.

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