Secondo gli ultimi dati ISTAT, nel 2023 in Italia sono stati registrati 334 omicidi volontari. Tra le vittime, 117 erano donne; 96 di questi episodi sono stati classificati come femminicidi. Numeri che mostrano la persistenza di un fenomeno strutturale, che necessita di una risposta sociale e politica chiara ed urgente.
In questo contesto si inserisce il disegno di legge presentato dal Governo a marzo 2025, approvato dal Senato il 23 luglio e attualmente all’esame della Camera dei deputati. Il DDL n. 1433 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime“ ha la finalità di introdurre nel codice penale il reato autonomo di femminicidio (art. 577-bis).
Art. 577-bis. – Femminicidio
Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.
La proposta mira a inserire nel codice penale una fattispecie specifica di omicidio, punibile con l’ergastolo se commesso con motivazioni di odio, discriminazione, prevaricazione, o come atto di controllo, possesso o dominio verso la vittima, affermando che il reato sussiste anche in caso di rifiuto di una relazione o limitazione delle libertà individuali della donna.
Il DDL non si limita all’articolo 577-bis. Tra le altre disposizioni vi è:
- l’estensione dell’uso del braccialetto elettronico e l’obbligo di comunicare immediatamente alla vittima la scarcerazione dell’autore;
- la confisca obbligatoria dei beni dell’imputato, compresi strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato;
- le misure di sostegno per gli orfani di femminicidio in caso di relazione affettiva;
- la formazione obbligatoria per magistrati, operatori sanitari e avvocati che si occupano di violenza di genere, con l’obiettivo di rendere più consapevole e qualificato l’intervento delle istituzioni;
- la promozione di campagne di sensibilizzazione nelle scuole sull’uso di droghe collegate ai rischi dei comportamenti sessuali associati;
- l’accesso facilitato ai centri antiviolenza per le vittime minorenni a partire dai 14 anni, anche senza il consenso dei genitori.
Il dibattito, tra la società civile, avvocati, magistrati, è controverso. Diversi giuristi hanno messo in evidenza i limiti della nuova figura di reato: non tutti i casi di uccisione di una donna rientrerebbero nella definizione approvata, e ciò rischierebbe di creare incertezze applicative. Inoltre, sottolineano che i femminicidi sono già puniti dall’omicidio aggravato, rendendo la nuova norma potenzialmente ridondante e meramente “politica”. Più che uno strumento di prevenzione, sottolineano, si tratterebbe di una risposta politica che interviene solo dopo la commissione del reato.
Dall’altro lato, parte della dottrina difende la riforma: dare un nome autonomo al fenomeno significa riconoscerne la natura sistemica e mandare un messaggio politico chiaro, volto a influenzare la condotta dei consociati.
Il passaggio alla Camera sarà decisivo per definire il destino del ddl. Se avrà esito positivo, sarà l’attuazione concreta, durante i prossimi anni, a mostrare se il nuovo reato saprà tradursi in uno strumento di tutela effettiva o se resterà soprattutto un segnale politico e simbolico.
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L'Autore
Giorgia Savoia
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