La delicata questione dei Minori Stranieri Non Accompagnati

L’accoglienza dei MSNA, minori stranieri non accompagnati

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  Arianna Amodio
  09 marzo 2023
  5 minuti, 11 secondi

Si stima che nel 2022 siano sbarcati in Italia più di 100mila migranti, tra questi, i minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati e censiti sono stati quasi 20.100. I principali paesi di provenienza sono stati Ucraina, Egitto, Tunisia, Albania e Pakistan. 

I dati raccolti mostrano che rispetto al 2021 gli arrivi dei MSNA sono aumentati circa del 64%, e ciò è in larga parte dovuto alla crisi umanitaria causata dalla guerra in Ucraina.

Secondo la definizione fornita dalla Commissione europea, sono MSNA i minori di 18 anni che arrivano nel territorio di uno stato terzo da soli o che sono successivamente abbandonati, senza il sostegno e la presenza di un genitore, parente o tutore adulto.

I minori che raggiungono i paesi europei da soli devono affrontare tragitti lunghi e pericolosi, via mare o via terra, scarsità di cibo e acqua, senza alcuna sicurezza, senza la voce rassicurante e la determinazione di un loro caro o di una persona conosciuta. I minori, si ritrovano così in un paese straniero soli e privati di qualsiasi riferimento linguistico, culturale e/o affettivo.

L’arrivo spesso, è ben diverso da quanto immaginato o descritto; le ore d’attesa, le file agli uffici per ottenere documenti e i controlli burocratici, spengono l’entusiasmo e le speranze iniziali. Il terrore poi, di poter essere espulso e rimandato indietro, è grande. Sono pochi coloro a conoscenza  dei propri diritti e quindi, in grado di potersi difendere.

La situazione si complica quando, una volta arrivati nel paese di destinazione, quale l’Italia, non hanno modo di dimostrare la minore età con documenti o certificati di nascita. Il compito di analisi spetta allora alle autorità di competenza; un compito difficile e delicato, dal quale dipende il riconoscimento di più o meno diritti e tutele a seconda che venga riconosciuto o meno lo status di MSNA.

A livello europeo, la direttiva accoglienza impone dei codici di comportamento comuni ai paesi parte in merito all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, come il Sistema europeo comune di asilo. L'accoglienza deve innanzitutto rispettare l’interesse superiore del minore in questione. Tale direttiva si inserisce nel quadro normativo più ampio comprendente la Carta dei diritti fondamentali, la Convenzione del fanciullo, il Regolamento di Dublino e le varie normative nazionali sull’argomento.

I MSNA godono di maggiori diritti e tutele rispetto agli adulti, e per questo si prevede il divieto di espulsione, con minor eccezioni, come ribadito a livello italiano dal Testo unico per l’immigrazione, e il divieto di inserimento nei normali centri di accoglienza.

La normativa civile italiana all’art.403 affronta tale questione, ribadendo come il minore, una volta abbandonato sia moralmente che materialmente, necessiti di un luogo sicuro e di un tutore che deve essere nominato in un arco temporale molto breve.

L’importanza della figura del tutore è riconosciuta a livello europeo, così come nel commento generale n.6 del 2005 alla Convenzione del fanciullo. Sebbene manchi una definizione e una sua caratterizzazione precisa e condivisa, gli stati concordano nel riconoscere al tutore i compiti di assicurare il benessere, esercitare la rappresentanza giuridica e garantire il superiore interesse del minore assegnato. La Legge Zampa italiana del 2017 ha introdotto una grande novità, permettendo di rendere il procedimento e la tutela del minore ancora più fluidi e sicuri attraverso l’istituzione di tutori volontari. Ogni cittadino che abbia compiuto 25 anni può candidarsi al ruolo, ricevendo formazione di base, eventuali rimborsi spese e assistenza dallo stato. Il carattere della volontarietà ha migliorato di molto il servizio e l’aiuto nei confronti dei MSNA, spesso garantendo anche relazioni interpersonali affettive e di reale sostegno.

Tuttavia, è da riconoscere che il percorso per arrivare a tali leggi e normative è stato lungo. Non solo l’Italia, ma numerosi altri paesi sono stati spesso condannati per le misure adottate e le violazioni commesse. L’Italia è stata più volte accusata in merito all’utilizzo dei raggi X del polso come strumento di rilevazione dell’età, considerata come tecnica troppo invasiva e soprattutto poco precisa; il margine d’errore infatti è di due anni, un intervallo troppo ampio che ha portato in molti casi a  dichiarare “adulto” chi non lo era.

La legge del 2017 ha per questo motivo, indicato il metodo dei raggi X solo come ultimo strumento, nell’eventualità in cui le procedure di ricerca e di analisi, che devono essere multidisciplinari ed efficienti, attraverso  contatti con le autorità consolari del paese di provenienza, non permettano risultati soddisfacenti. Ci deve essere quindi una progressività dell’invasività, sebbene la stessa legge sostenga che qualora non si abbia la certezza, lo straniero si presume minore.

Come detto sopra, una volta certificata la minore età, i ragazzi non possono essere destinati agli stessi centri di accoglienza riservati agli adulti; ad essi infatti, devono essere dedicate strutture apposite, istituti che permettano la loro crescita e benessere psico-fisico. Vari decreti legislativi italiani prevedono di favorire l’affidamento a famiglie precedentemente formate e sensibilizzate in merito. Qui, ancora una volta, il carattere della volontarietà gioca un ruolo fondamentale nell’accoglienza del minore.

È necessario però che l'affidamento avvenga congiuntamente al tentativo da parte di tutori, autorità competenti e famiglie volontarie, di ritrovare la famiglia naturale, o anche un solo membro di essa, affinché sia possibile il ricongiungimento familiare. Infatti, nonostante l’amore disinteressato e sincero delle famiglie affidatarie garantisca serenità e speranza, solo il ricongiungimento con la famiglia di origine può consentire al minore il raggiungimento di un reale stato di benessere.

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Le fonti impiegate per la stesura della presente pubblicazione sono liberamente consultabili:

Secondo rapporto, Osservatorio nazionale sui minori non accompagnati in Italia, 2021, CESPI https://www.cespi.it/sites/default/files/osservatori/allegati/rapporto-osservatorio-msna-2021-def-light.pdf

XXXI Rapporto Immigrazione 2022, Costruire il futuro con i migranti, Caritas e Migrantes, https://www.migrantes.it/wp-content/uploads/sites/50/2022/10/Sintesi-XXXI-Rapporto-Immigrazione-2022.pdf

Cruscotto statistico giornalieri, Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione, Ministero dell’interno, http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero

Rapporto approfondimento I minori stranieri non accompagnati (MSNA)in Italia, Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Direzione generale dell’Immigrazione e delle politiche dell’Integrazione, https://www.lavoro.gov.it/temi... 

https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/unaccompanied-minor_en

General comment n.6 2005 alla convenzione del fanciullo, https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/gc6.pdf

Legge zampa 2017, https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/04/21/17G00062/sg

Art.403 codice civile, https://www.gazzettaufficiale....

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L'Autore

Arianna Amodio

Arianna Amodio, classe 2001, iscritta al terzo anno della Triennale di Scienze delle Relazioni Internazionali dell'Università Statale di Milano, é autrice per la sezione di Diritti Umani del MIPost. Interessata a questioni inerenti in particolare alla tutela dei diritti umani e a progetti di peace building, aspira ad una carriera giornalistica.

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Diritti Umani

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Italia DirittiUmani migranti minori MSNA asilo Unione Europea